Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8867 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
8867 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZ Composta dagli Ill.m ggri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 13928/98 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Cron. 20230 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. 2774 DI AMATO Consigliere Dott. Sergio Ud. 26/01/01 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. - E-24-GRE diritti.28 2001 RI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERO IL CANCELLIERE ALOISI 29, BRUNO, presso l'avvocato TEMPESTA e difeso dall'avvocato rappresentato PERELLI FILIBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA www ricorrente -
contro
PREFETTO DI TORINO, domiciliato in ROMA VIA DE I PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 334/98 del Pretore di PARMA, 231 depositata il 12/05/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " Svolgimento del processo Con ricorso in riassunzione del 26-2-97 IV AL conveniva innanzi al Pretore di Parma (sezione distaccata di Fidenza) la Prefettura di Torino, proponendo opposizione, ex 1.n.689/81, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 142, nono comma, C. d. S., il 30-6-93, per avere circolato su autostrada, in data 26-5-93, superando di oltre 40 Km/h i limiti di velocità consentiti (violazione accertata a mezzo autovelox). L'adito Pretore, costituitasi la Prefettura, con la decisione in esame, rigettava il ricorso;
affermava, in particolare, il Pretore che il provvedimento di sospensione della patente di guida è sanzione accessoria la cui applicazione è "atto vincolato" da parte dell'autorità competente e che “le eccezioni relative alla sussistenza dell'originaria infrazione sono inammissibili in questa sede, dovendo la medesima farsi valere, nei termini di legge, in sede di opposizione al verbale di accertamento". Ricorre per cassazione, con due motivi il Viola,; resiste con controricorso la Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si afferma la violazione di “norme di legge” (artt.203, 205, 218 e 142 C.d.S., 24, 93 e 113 Cost.) perché “anche i provvedimenti applicativi di sanzioni accessorie devono rispondere a precisi requisiti di validità”; si deduce in proposito che non è stata mai prodotta in giudizio la documentazione fotografica relativa alla contravvenzione in questione;
inoltre, che "nel caso di specie, giusta la nullità, per i motivi suddetti, del verbale di accertamento dell'infrazione, nessun accertamento è diventato definitivo"; ancora che la patente di guida in questione è stata restituita otre un mese dopo il ritiro, con conseguente ripetibilità della somma versata per il pagamento della sanzione;
infine, che il provvedimento di sospensione della patente di guida non è stato emesso nei termini di legge (sospensione in data 30-6-93, oltre il previsto termine di quindici giorni dal ritiro, ex art.218 C.d.S. ). Con il secondo motivo si sostiene il difetto di motivazione in ordine a quanto dedotto dall'odierno ricorrente: l'inesistenza dell'infrazione, l'invalidità degli accertamenti, l'invalidità della sospensione, la perentorietà del termine di emanazione della stessa sospensione, la restituzione della somma indebitamente versata. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso è inammissibile. Premesso che all'odierno ricorrente risulta comminata, ai sensi dell'art. 142, nono comma, C.d.S. la sanzione amministrativa di £.500.000, con "conseguente" sospensione della patente di guida (per un mese) quale sanzione accessoria (secondo la testuale definizione di cui alla suddetta norma), deve rilevarsi che lo stesso IV ha posto in essere un'impugnazione avverso detta sanzione non conforme a legge. Dagli artt. 203 e 204 C.d.S. è agevolmente deducibile sia che nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contravvenzione è possibile ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione e che, in caso contrario, il verbale costituisce titolo esecutivo;
sia che il Prefetto, dopo la relativa procedura e “se ritiene fondato l'accertamento", emette ordinanza-ingiunzione di pagamento che, “trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria", costituisce anch'esso titolo esecutivo, o è impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria entro il termine, salva l'eccezione dell'interessato residente all'estero, di trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento. Va altresì ricordato che, per quanto previsto dall'art.212 C.d.S., il ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria e che anche l'opposizione proposta innanzi all'autorità giudiziaria si estende alla sanzione accessoria, mentre, logicamente, non è possibile l'inverso, vale a dire l'estensione alla sanzione principale di un'eventuale impugnativa della sola sanzione accessoria. Nella fattispecie in esame nulla di quanto esposto si è verificato: il IV, infatti, ha adempiuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
non ha impugnato il verbale innanzi al Prefetto, nel frattempo divenuto titolo esecutivo;
non ha proposto avverso quest'ultimo opposizione all'esecuzione; ha impugnato, fuori termine, la sola sanzione accessoria (come evidenziato dal ricorso innanzi al Pretore e dalla conclusioni formulate in detto giudizio). Inoltre, a conferma di ciò, anche l'odierno ricorso, del tutto disattendendo quanto prospettato dal Pretore, con sufficienti e condivisibili argomentazioni, ha “insistito” nel prospettare censure aventi ad oggetto la sospensione della patente e la procedura con cui è stata disposta e, quindi, per quanto esposto, non ammissibili. Illogico, in particolare, è continuare a sostenere la nullità del verbale di accertamento e la connessa non definitività dei relativi accertamenti sulla base di presunte irregolarità in ordine alla sospensione in questione: l'eventuale nullità del verbale non è stata fatta valere nelle forme, nei modi e nei appropriati, con conseguente "definitività” dell'irrogata sanzione, ivi compresa quella a carattere accessorio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £3. 000 di cui £3.000.000 per onorario. In Roma, il 26-1-2001 After four L'estensore hoooo CAZIONE 290000 the IL CANCHITTERE 28610 Andrea Bianchi CANCELLIERE