Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2001, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
E 00 66327 N 6 IO 1 834 1/ 0 1 8 9 T 1 5 / A 4 R / N T 6 S 2 I B . G .P . E L .P R L D A A D OPO ITALIANO A L T E B D D U A T E I B S I T 1 E SUPREMA DI CASSAZIONE A N 3 R N I E Oggetto 1 Sezione Tributaria E S R S Proasse-tomme I E E A N T Michele CANTILLO - Presidente as lit à appello D A M Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere R.G.N. 18641/99 Dott. NI MERONE Consigliere Cron. 19106 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/01 S ENTENZA E E sul ricorso proposto da: N L O I I Z V A I S LL DI LL TO & C DITTA SAS, in persona S C A C E I D del legale rappresentante pro tempore, GALLO FILOMENA, N A 7 M O I E 2 R LL SAVERIA, in elettivamente domiciliata in ROMA P P U 3 S M 6 E A T PIAZZA VERBANO 8, presso lo studio dell'avvocato 6 R C O C . GIOVANNA MAURO, che li difende unitamente all'avvocato N ALBINO MAURO, giusta mandato a margine;
ricorrente e da TO, quale socio e legale rappresentante LL amministratore unico della Ditta BE di e LA NI e C. " s.a.s . elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 24 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SPOSATO, giusta procura 2001 Notaio LONGO DOMENICO di ROMBIOLO, rep. 13.864 del 438 -1- 03.10.2000; - ricorrente
contro
UFF. ENTRATE LAMEZIA TERME, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
DELLE FINANZE, DIREZIONE REG ENTRATE MINISTERO CALABRIA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 99/99 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati SPOSATO e MAURO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE FELICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La ditta BE di LA NI e C." s.a.s., LA NI, LL NA e LA SA hanno impugnato un avviso di accertamento Irpef-Ilor relativo al 1985, che elevava l'imponibile in ragione della esclusione di costi desunte da fatture ritenute false. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha riformato integralmente la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso formulando tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunziato nullità del procedimento e della sentenza in appello per violazione degli articoli 22,23,19,19 bis,20,62,53 e 51 del d.lgs.n.546/92 sostenendo che l'atto di appello dell'ufficio era stato depositato oltre i sessanta giorni dal deposito della sentenza di primo grado e non era neanche stato notificato alla ditta LA NI s.a.s. in persona del legale rappresentante e nella sede legale. Nella memoria i ricorrenti hanno specificato che la sentenza di primo grado n.372/91 del 28.6.1991, depositata il 18.3.1992, è stata notificato all'ufficio IIDD il 26.3.1992, mentre l'atto di appello è stato depositato il 31.8.1992, e cioè fuori termine Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché dagli atti emerge che il dispositivo della sentenza di primo grado, sotto il vigore del d.p.r. n. 636/72, è stato comunicato all'ufficio il 26.3.1992, mentre l'appello risulta depositato il 31.8.1992, e cioè oltre i sessanta giorni previsti dall'articolo 22 del citato d.p.r. n. 8 3 4 636/72. La conseguenza del mancato rispetto di tale termine, previsto a pena di decadenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'accoglimento di questo mezzo è assorbente rispetto agli altri proposti dai ricorrenti. La sentenza impugnata, che ha riformato quella decisione, va allora cassata senza rinvio. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 8.3.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Cantillo Jo h IL CANCEL HERE C1 IN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 GIU. 2001 ANE C1 IL CANCEL TI Innocento E N 6 O 8 I 9 Z A 1 5 I A / . 4 R R / N T 6 A - S 2 I T B . G R U . . E L P B . R L I D A R A L . T E B D D A E T S T A 1 N I N 3 E E E 1 S L . W T P A