Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9856 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
09856-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 405/2026 UP 27/02/2026
-Relatore -
R.G.N. 39327/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DI nato a [...] il [...]
inoltre:
Parti Civili
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generale gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quento. disporto d'ufficio Da richiesta di parte imnosto della legge
avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato GU UD, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 3 giugno 2025 che riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in relazione alla contestazione di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter comma primo, n. 5 e 5-bis e comma secondo prima parte cod. pen. (fatto commesso all'interno di istituto scolastico ai danni di minore), fatti commessi dall'imputato quale collaboratore scolastico presso una scuola media secondaria, in danno dell'alunna DI MAGNO LAVINIA, rideterminando il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-bis comma terzo cod. pen prevalente sulle contestate aggravanti.
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen per carenza di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità in relazione alle condotte di reato punite a titolo di continuazione, anche per travisamento delle prove dichiarative e per omessa considerazione di prove decisive, come già dedotto con atto di appello: oltre a censurare che gli episodi diversi da quello avvenuto nel bagno della scuola tra ottobre e novembre 2019 siano stati mai con precisione collocati nel tempo e nello spazio, al punto 4 di pagina 13 si deduce che la Corte territoriale nulla abbia detto quanto alla invocata riqualificazione dell'episodio del bagno alla stregua di una ipotesi tentata, sicché neppure si poteva individuare tale episodio come più grave (con ogni conseguenza, attesa la novella del luglio 2019 che ha modificato la cornice edittale) e al punto 5 si evidenza che, come specificatamente dedotto sin dal primo grado dalla difesa, le dichiarazioni rese al CT del PM nominato ai fini dell'accertamento della capacità di testimoniare, non potessero essere utilizzate per riscontrare le dichiarazioni della persona offesa. Si deduce infine (pagina 14 del ricorso) che il riferimento contenuto in sentenza al fatto che la minore avesse narrato l'accaduto ad una serie di amici prima di raccontarlo alla propria psicoterapeuta non possa essere utilizzato come elemento di riscontro poiché di tali amici non è stata acquisita deposizione testimoniale. Quanto al travisamento, (pagina 15) sempre con riferimento ai reati ascritti in continuazione, il ricorrente evidenza come la minore non li abbia individuati con precisione in sede di incidente probatorio e che siano state travisate anche le fonti di prova utilizzate a riscontro (audizione dei genitori e della psicoterapeuta).
2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di violazione di legge penale in relazione alla omessa riqualificazione dei fatti alla stregua di ipotesi tentate di violenza sessuale
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3. Con il terzo motivo si censura la sentenza della Corte territoriale per aver valutato due volte (con ciò violando il divieto del ne bis in idem) la sussistenza di una pluralità di condotte denotanti una progressione criminosa, sia per escludere la massima diminuente per l'ipotesi di cui al ritenuto terzo comma dell'art. 609- bis cod. pen sia ai sensi dell'art. 133 cod. pen, ai fini della determinazione del concreto trattamento sanzionatorio.
4. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per mancata rideterminazione degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite a fronte della mitigazione della pena per il reato base.
5. It quinto motivo deduce l'omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, le parti civili costituite hanno trasmesso memoria, con allegata nota spese, con la quale hanno chiesto dichiararsi la irrevocabilità delle statuizioni civili e inammissibile il ricorso dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso è generico: sebbene dedotto con riferimento al vizio di motivazione (carenza), si chiede alla Corte una rivalutazione del compendio probatorio acquisito e già oggetto di specifica doglianza con i motivi di appello (peraltro riportati, in parte qua nel ricorso - pagg. 6 e ss.), senza reale confronto con la motivazione addotta dalla Corte territoriale che, con argomentazione adeguata e priva di profili di manifesta illogicità, ha ritenuto di confermare il giudizio di attendibilità e coerenza del narrato della minore, peraltro riscontrato dalla narrazione dei genitori e della psicoterapeuta (soggetto diverso dal consulente del PM). La minore, in particolare, riferiva episodi antecedenti temporalmente a quello avvenuto all'interno del bagno femminile e risalente al mese di ottobre 2019: in particolare, ha riferito di plurimi episodi (due o tre) in cui l'imputato l'aveva baciata sulle guance e palpeggiata sul fondoschiena, sulle cosce e sotto il seno, toccandola nel corso degli abbracci (condotte di contatto fisico dirette verso distretti corporei sensibili, certamente sintomatiche univocamente della matrice sessuale delle condotte). Rispetto a tale ricostruzione in fatto, si osserva come la dedotta mancata individuazione di più precisi contesti temporali (rispetto a episodi accaduti nel corso della quotidiana vita scolastica quotidiana) nulla possa mutare rispetto alla affermazione di penale responsabilità nei confronti dell'imputato, svolta da entrambi i giudici di merito.
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2. Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata riqualificazione dei fatti alla stregua dell'ipotesi tentata, con particolare riferimento all'episodio avvenuto ad ottobre 2019 nel bagno della scuola, individuato quale fatto più grave, si osserva che lo stesso non risulta dedotto con specifico motivo di appello ed è pertanto non consentito dalla legge, fermo restando che la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità per il reato consumato, ha fatto comunque buon governo del principio affermato da questa Corte per il quale in relazione al delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262472 -01; Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 26690001; Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003 01). Nel caso di specie, invero, l'episodio descritto dalla persona offesa in sede di incidente probatorio include che l'imputato sia entrato nel bagno ove la ragazza si trovava, abbia richiuso la porta e le abbia preso il viso baciandola sulle labbra, nonostante il tentativo della ragazza di spostare la testa e di evitare il contatto con l'uomo, con ciò integrandosi proprio l'ipotesi del contatto corporeo con la persona offesa con connotazione non neutra, attesa, tra gli altri elementi, la direzione del bacio.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la deduzione relativa alla violazione del ne bis in idem in relazione all'utilizzo dei medesimi fattori sia per escludere la massima diminuente di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen che per la determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. risulta contrastare con il costante orientamento della Corte che ha chiaramente affermato che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.g.,, Rv. 264378 -01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03). Ne discende che la Corte territoriale non è incorsa in alcuno dei vizi oggetto di censura (violazione di legge e vizio di motivazione), avendo correttamente valorizzato la "progressione criminosa" sia ai fini della determinazione della diminuzione di pena
in esito al riconoscimento dell'attenuante speciale che ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va anzitutto premesso che, in accoglimento di specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha riconosciuto la prevalenza dell'attenuante speciale sulle contestate aggravanti e operato una riduzione della pena complessiva applicata dal giudice di primo grado. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente operato la diminuzione di pena per effetto dell'attenuante speciale in relazione al reato base e svolto una propria ed autonoma valutazione di congruità degli aumenti per la continuazione, valutazione rispetto alla quale non può porsi alcuna questione relativa all'omessa diminuzione automatica degli aumenti già applicati sui reati satellite in relazione al riconoscimento di una diminuente rispetto al reato base: sul punto la Corte territoriale, infatti, motiva l'entità degli aumenti con riferimento alla natura degli atti sessuali subiti dalla persona offesa (baci sulle guance e palpeggiamenti delle parti intime, si legge a pagina 7, sub punto 4) della sentenza impugnata), facendo buon governo dell'orientamento espresso sul punto da questa Corte (Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262021-01). Complessivamente, quindi, non è configurabile una violazione del divieto di reformatio in peius atteso che la pena concretamente applicata è inferiore complessivamente a quella stabilità del giudice di primo grado, che gli aumenti per la continuazione sono oggetto di autonoma motivazione e che gli stessi non sono superiori a quelli già stabiliti dal tribunale. Concludendo, la sentenza impugnata non incorre nella dedotta violazione del divieto di reformatio in peius ed il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato.
5. Il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico, non confrontandosi con la motivazione addotta dalla Corte territoriale che esplicitamente afferma che nel caso di specie non sono emersi elementi valutabili a favore dall'imputato, diversi dallo stato di incensuratezza e della sua sottoposizione ad esame in sede dibattimentale. Quanto alla incensuratezza, per espressa previsione di legge la stessa non costituisce ex se motivo sufficiente per il relativo riconoscimento (art. 62-bis, ultimo comma cod. pen). Si osserva, inoltre, che sul punto la Corte valorizza la reiterazione interna al fatto contestato e ne apprezza, altresì, la progressiva ingravescente portata di offesa al bene interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice con motivazione scevra da profili di censura articolati in ricorso.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
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ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
7. La possibile ostensione di dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così è deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore RI BI RE
Il Presidente NE DIETASI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Deposia in Cancelleria
Oggi 16 MAR. 2028
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabeta Arrabito