Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9856
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge per carenza di motivazione e travisamento delle prove

    Il motivo è generico e richiede una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'attendibilità della minore, riscontrata dai genitori e dalla psicoterapeuta, e ha ritenuto provati gli episodi di contatto fisico con matrice sessuale.

  • Rigettato
    Omessa riqualificazione dei fatti alla stregua di ipotesi tentate

    Tale motivo non è stato dedotto con specifico motivo di appello. La Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi del reato consumato in base alla giurisprudenza consolidata che considera sufficiente un contatto corporeo non neutro, anche se fugace, con la persona offesa.

  • Rigettato
    Violazione del ne bis in idem per doppia valutazione della progressione criminosa

    Il motivo è manifestamente infondato. La Corte costante orientamento giurisprudenziale ammette che uno stesso elemento possa essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza violare il ne bis in idem. La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la progressione criminosa sia per la diminuente speciale sia per le attenuanti generiche.

  • Rigettato
    Mancata rideterminazione degli aumenti per continuazione a fronte della mitigazione della pena

    Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha riconosciuto la prevalenza dell'attenuante speciale, operato una riduzione della pena complessiva e svolto un'autonoma valutazione di congruità degli aumenti per la continuazione, motivandoli con riferimento alla natura degli atti sessuali subiti dalla persona offesa. Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius.

  • Rigettato
    Omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è generico. La Corte territoriale ha esplicitamente affermato che non sono emersi elementi a favore dell'imputato, diversi dallo stato di incensuratezza (che non è di per sé sufficiente) e dalla sottoposizione ad esame. La Corte ha valorizzato la reiterazione interna al fatto e la sua progressiva ingravescente portata offensiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9856
    Data del deposito : 16 marzo 2026

    Testo completo