CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2023, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FF ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 10 giugno 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Carlo OR, che ha insistito per l'accogliento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da ON FF avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria Penale Sent. Sez. 6 Num. 3405 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 20/12/2022 ha applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416- ter cod. pen. In particolare, al ricorrente è contestato di aver concluso con CA NT, capo-promotore-organizzatore della cosca Alvaro di Cosoleto, il quale agiva in concorso con DI ZZ, un accordo elettorale politico-mafioso in vista delle consultazioni amministrative di Cosoleto. Secondo l'imputazione provvisoria, il reato in esame si sarebbe concretizzato mediante due successivi accordi, ovvero, in una prima fase, mediante l'accettazione da parte del FF della promessa di NT CA, di procurare voti mediante l'utilizzo del metodo mafioso, in cambio del reperimento di occupazioni lavorative in favore di AN OD e IT SE;
successivamente, e in seguito alla candidatura a Sindaco di Cosoleto, nella lista opposta, di SE SE, nipote di CA, l'accordo avrebbe avuto ad oggetto la promessa del CA, per il tramite dell'intermediario DI ZZ, di tentare di dissuadere l'avversario dall'intento di candidarsi, e, in ogni caso, di impedire l'espressione del voto in suo favore, sempre in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore della OD e della SE, nonché di altri soggetti vicini alla consorteria. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di ON FF, avv. Carlo OR e avv. Fortunato Schiava, deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deducono i vizi di violazione di legge, di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento della prova per omissione in relazione alla sussistenza dei due accordi descritti nell'imputazione provvisoria. Con riferimento al primo accordo, si deduce, in primo luogo, l'illogica valutazione della conversazioni intercettate, cui non partecipa mai il FF, trascritte solo parzialmente nell'ordinanza cautelare. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare le conversazioni intercettate nel luglio e settembre 2017, segnalate dalla difesa, dalle quale può evincersi l'insussistenza di un accordo tra CA e GI in epoca precedente il mese di ottobre 2017. Le conversazioni di luglio 2017, infatti, rivelano la non contrarietà di CA alla candidatura del nipote;
inoltre, le successive conversazioni del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017, in cui il CA, senza fare accenno a pregressi accordi con FF, manifesta le proprie preoccupazioni in merito alla riconducibiità alla sua persona della candidatura del nipote, appaiono incompatibili con l'esistenza di un precedente accordo elettorale con FF. 2 Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione relativa alle conversazioni del 17, 19 e 27 ottobre 2017 in cui, in particolare, il riferimento del CA ad una "ambasciata" inviata a FF viene considerato espressione di un accordo già stretto tra i due. In realtà, da tali conversazioni può evincersi solo il rifiuto di assunzione delle due donne da parte del ricorrente nonché le ragioni della contrarietà del CA alla candidatura del nipote (ovvero, le lettere anonime inviate alla Procura e la delazione di Calvo in merito al loro rapporto di parentela). Si lamenta, ancora, l'omessa valutazione dell'integrale contenuto della conversazione intercettata il 30 ottobre 2017 nella parte in cui il figlio di NT CA, IN CA, dice al padre che i posti erano stati assicurati "senza fare niente"; di analogo tenore, in tesi difensiva, è anche la conversazione del 20 dicembre 2017 tra CA e ED ZZ dal cui contenuto può evincersi che la richiesta di assunzione era sganciata da un pregresso accordo ed era stata effettuata a titolo personale dal CA. Con riferimento, invece, al secondo accordo, si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che, a fronte del primo accordo in cui FF avrebbe accettato l'appoggio elettorale del CA in cambio delle due assunzioni, desume un'ulteriore conferma della sua sussistenza dal mancato appoggio elettorale a FF, omettendosi, peraltro, di valutare le censure difensive che inquadrano la scelta astensionistica del CA nell'ambito di una sua scelta personale (si riportano a tal fine le conversazioni in cui CA commenta la mancata elezione del nipote per uno scarto di sette voti facendo riferimento proprio ai voti mancati dei suoi familiari). Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in merito al contenuto concreto del patto ed alla sussistenza di un concreto pericolo per le libertà democratiche e per l'ordine pubblico, conseguente all'intervento dell'associazione mafiosa nella competizione elettorale. Ciò a fronte dei seguenti elementi di segno opposto: la condotta dello stesso CA che, anziché dare indicazioni di voto, si disinteressa della competizione elettorale;
il disprezzo manifestato da CA verso FF in una conversazione del 19 ottobre 2017,in cui lo apostrofa come "sbirro" o "sbirro di merda"; l'assenza di indicatori di una alterazione delle graduatorie in relazione alle assunzioni avvenute successivamente alla elezione di FF. Sotto altro profilo si deducono, inoltre i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta esistenza di una offerta di appoggio elettorale attraverso l'uso del metodo mafioso nel procacciamento del voto, emergendo dal tenore delle conversazioni un 3 interessamento del CA per l'assunzione delle due donne, uti singulus e non per conto del sodalizio mafioso. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attualità del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio stante il lasso temporale intercorso dalle condotte contestate, l'impegno profuso dal ricorrente per la realizzazione della caserma di Cosoleto e per un impianto di videosorveglianza per le vie pubbliche del Comune e l'assenza di elementi investigativi recenti da cui desumere una condotta recidivante da parte dell'indagato. Si censura, inoltre, la genericità ed illogicità della motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio atteso che gli elementi indiziari a carico di FF sono costituiti dalle sole intercettazioni telefoniche ed ambientali sulla quali lo stesso non potrebbe operare alcuna manipolazione. Nell'ambito del medesimo motivo, si censura, infine, la motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, avendo il Tribunale omesso di considerare quale possibile misura gradata anche il divieto di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, premesso, che in base al tempus commissi de//ct/ indicato nell'imputazione provvisoria (maggio 2018), occorre fare riferimento al testo dell'art. 416-ter cod. pen. antecedente la modifica apportata dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha ampliato l'ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice, prevedendo, ad esempio, tra i soggetti attivi del reato anche gli intermediari sia del promittente i voti che del politico che accetta detta promessa, ed ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio. Secondo la formulazione all'epoca vigente, la condotta criminosa sanzionata consisteva nell'accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità. Si tratta, dunque, di un reato contratto che si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo concernente le reciproche promesse (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740). Ai fini della configurabilità del reato in esame, tale programma negoziale illecito non può, inoltre, prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod.pen. Solo quando il 4 soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845 ). 3. Venendo all'esame del ricorso, sono fondate le censure articolate nei primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Ad avviso del Collegio, l'ordinanza impugnata presenta evidenti carenze motivazionali, connotate, come si dirà, anche da manifesta illogicità nella valutazione della rilevanza indiziaria di talune conversazioni, in merito alla ricostruzione dei gravi indizi concernenti la conclusione dello scambio elettorale politico-mafioso. Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che la candidatura del SE era nota a CA sin dal luglio 2017 tanto che, nella conversazione del 22 luglio 2017, discorrendo con il figlio CO, gli ordinava di recarsi in Calabria per prendere contatti con il SE e spiegargli che in caso di vittoria avrebbe ricevuto delle richieste da soddisfare «compensate con delle "mazzette"...come del resto aveva fatto, fino a quel momento, il Sindaco in carica FF ON» (così a p. 14 dell'ordinanza). Risulta, inoltre, che la questione relativa al rifiuto del FF di assunzione delle due donne è emersa sin dalla conversazione del 17 ottobre 2017, ma dal tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata, non emerge chiaramente che la richiesta di assunzione fosse correlata ad un pregresso patto elettorale. Al riguardo, il ricorrente insiste sulla possibile riconducibilità di tale richiesta ad una iniziativa personale del CA, richiamando peraltro, altra conversazione, non considerata dal Tribunale, in cui il figlio di CA diceva al padre che i posti di lavoro erano stati assicurati "senza fare niente". A ciò va aggiunto che lo stesso Tribunale, esaminando le successive conversazioni del 2017, e in particolare quella del 20 dicembre 2017 tra CA ed ZZ, fa riferimento alla diversa richiesta formulata dal FF all'ZZ, inquadrabile nell'ambito del secondo accordo contestato nell'imputazione provvisoria, avente ad oggetto il ritiro della candidatura del SE in cambio l'assunzione delle due donne. In particolare, alle pagine 25 e 26 l'ordinanza riporta le espressioni 5 adottate da ZZ nel descrivere le richieste di FF («Nando io ti prometto e ti giuro...che se non si porta (=si candida) EP.. prima ancora di domani mattina..NA va a lavorare domani mattina., senza problemi»). L'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione in merito alla accettazione di tale proposta, formulata, peraltro, ad un intermediario del CA e, anzi, presenta un'evidente frattura logica laddove, trascurando la data in cui si svolge la conversazione in questione (20 dicembre 2017) ed il dato emergente dalle precedenti intercettazioni in merito alla conoscenza da parte del CA della candidatura del nipote, ritiene di desumere l'esistenza dell'accordo di procacciamento dei voti (che l'imputazione provvisoria colloca, peraltro, "in epoca antecedente e prossima al maggio 2018") attraverso una lettura delle conversazioni intercettate fondata su mere congetture, quale quella, ad esempio, che la preoccupazione del CA per la candidatura del nipote non fosse legata solo a possibili sospetti di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione pubblica fondati proprio sul loro rapporto di parentela, bensì a precedenti accordi con il ricorrente. Va, peraltro, considerato che le conversazioni oggetto di siffatta illogica inferenza sono quelle relativa all'anno 2017, posto che la stessa ordinanza impugnata a p. 26 afferma che le conversazioni intercettate nel 2018 riguardavano commenti ai risultati della competizione elettorale. Va, infine, aggiunto che nelle conversazioni del 2017, valorizzate dal Tribunale, al di là del riferimento al rifiuto di assunzione delle due donne, che potrebbe essere letto anche come strumento di pressione per ottenere il richiesto intervento del CA sul nipote, o delle generiche affermazioni del CA in merito al suo potere di influenzare le competizioni elettorali, non sembra emergere alcun concreto riferimento degli interlocutori all'iniziale accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore del ricorrente, non potendosi, peraltro, considerare determinanti, a tal fine, le assunzioni di soggetti vicini alla cosca di CA effettuate successivamente alla rielezione del FF, potendo dette condotte inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose. 4. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del terzo motivo di ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si impone, dunque, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria perché, alla luce del materiale indiziario in atti e delle allegazioni difensive, valuti nuovamente la gravità 6 indiziarla in merito al reato oggetto dell'imputazione provvisoria, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata a rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Consiglie
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Carlo OR, che ha insistito per l'accogliento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da ON FF avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria Penale Sent. Sez. 6 Num. 3405 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 20/12/2022 ha applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416- ter cod. pen. In particolare, al ricorrente è contestato di aver concluso con CA NT, capo-promotore-organizzatore della cosca Alvaro di Cosoleto, il quale agiva in concorso con DI ZZ, un accordo elettorale politico-mafioso in vista delle consultazioni amministrative di Cosoleto. Secondo l'imputazione provvisoria, il reato in esame si sarebbe concretizzato mediante due successivi accordi, ovvero, in una prima fase, mediante l'accettazione da parte del FF della promessa di NT CA, di procurare voti mediante l'utilizzo del metodo mafioso, in cambio del reperimento di occupazioni lavorative in favore di AN OD e IT SE;
successivamente, e in seguito alla candidatura a Sindaco di Cosoleto, nella lista opposta, di SE SE, nipote di CA, l'accordo avrebbe avuto ad oggetto la promessa del CA, per il tramite dell'intermediario DI ZZ, di tentare di dissuadere l'avversario dall'intento di candidarsi, e, in ogni caso, di impedire l'espressione del voto in suo favore, sempre in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore della OD e della SE, nonché di altri soggetti vicini alla consorteria. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di ON FF, avv. Carlo OR e avv. Fortunato Schiava, deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deducono i vizi di violazione di legge, di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento della prova per omissione in relazione alla sussistenza dei due accordi descritti nell'imputazione provvisoria. Con riferimento al primo accordo, si deduce, in primo luogo, l'illogica valutazione della conversazioni intercettate, cui non partecipa mai il FF, trascritte solo parzialmente nell'ordinanza cautelare. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare le conversazioni intercettate nel luglio e settembre 2017, segnalate dalla difesa, dalle quale può evincersi l'insussistenza di un accordo tra CA e GI in epoca precedente il mese di ottobre 2017. Le conversazioni di luglio 2017, infatti, rivelano la non contrarietà di CA alla candidatura del nipote;
inoltre, le successive conversazioni del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017, in cui il CA, senza fare accenno a pregressi accordi con FF, manifesta le proprie preoccupazioni in merito alla riconducibiità alla sua persona della candidatura del nipote, appaiono incompatibili con l'esistenza di un precedente accordo elettorale con FF. 2 Si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione relativa alle conversazioni del 17, 19 e 27 ottobre 2017 in cui, in particolare, il riferimento del CA ad una "ambasciata" inviata a FF viene considerato espressione di un accordo già stretto tra i due. In realtà, da tali conversazioni può evincersi solo il rifiuto di assunzione delle due donne da parte del ricorrente nonché le ragioni della contrarietà del CA alla candidatura del nipote (ovvero, le lettere anonime inviate alla Procura e la delazione di Calvo in merito al loro rapporto di parentela). Si lamenta, ancora, l'omessa valutazione dell'integrale contenuto della conversazione intercettata il 30 ottobre 2017 nella parte in cui il figlio di NT CA, IN CA, dice al padre che i posti erano stati assicurati "senza fare niente"; di analogo tenore, in tesi difensiva, è anche la conversazione del 20 dicembre 2017 tra CA e ED ZZ dal cui contenuto può evincersi che la richiesta di assunzione era sganciata da un pregresso accordo ed era stata effettuata a titolo personale dal CA. Con riferimento, invece, al secondo accordo, si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che, a fronte del primo accordo in cui FF avrebbe accettato l'appoggio elettorale del CA in cambio delle due assunzioni, desume un'ulteriore conferma della sua sussistenza dal mancato appoggio elettorale a FF, omettendosi, peraltro, di valutare le censure difensive che inquadrano la scelta astensionistica del CA nell'ambito di una sua scelta personale (si riportano a tal fine le conversazioni in cui CA commenta la mancata elezione del nipote per uno scarto di sette voti facendo riferimento proprio ai voti mancati dei suoi familiari). Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in merito al contenuto concreto del patto ed alla sussistenza di un concreto pericolo per le libertà democratiche e per l'ordine pubblico, conseguente all'intervento dell'associazione mafiosa nella competizione elettorale. Ciò a fronte dei seguenti elementi di segno opposto: la condotta dello stesso CA che, anziché dare indicazioni di voto, si disinteressa della competizione elettorale;
il disprezzo manifestato da CA verso FF in una conversazione del 19 ottobre 2017,in cui lo apostrofa come "sbirro" o "sbirro di merda"; l'assenza di indicatori di una alterazione delle graduatorie in relazione alle assunzioni avvenute successivamente alla elezione di FF. Sotto altro profilo si deducono, inoltre i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta esistenza di una offerta di appoggio elettorale attraverso l'uso del metodo mafioso nel procacciamento del voto, emergendo dal tenore delle conversazioni un 3 interessamento del CA per l'assunzione delle due donne, uti singulus e non per conto del sodalizio mafioso. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attualità del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio stante il lasso temporale intercorso dalle condotte contestate, l'impegno profuso dal ricorrente per la realizzazione della caserma di Cosoleto e per un impianto di videosorveglianza per le vie pubbliche del Comune e l'assenza di elementi investigativi recenti da cui desumere una condotta recidivante da parte dell'indagato. Si censura, inoltre, la genericità ed illogicità della motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio atteso che gli elementi indiziari a carico di FF sono costituiti dalle sole intercettazioni telefoniche ed ambientali sulla quali lo stesso non potrebbe operare alcuna manipolazione. Nell'ambito del medesimo motivo, si censura, infine, la motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, avendo il Tribunale omesso di considerare quale possibile misura gradata anche il divieto di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, premesso, che in base al tempus commissi de//ct/ indicato nell'imputazione provvisoria (maggio 2018), occorre fare riferimento al testo dell'art. 416-ter cod. pen. antecedente la modifica apportata dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha ampliato l'ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice, prevedendo, ad esempio, tra i soggetti attivi del reato anche gli intermediari sia del promittente i voti che del politico che accetta detta promessa, ed ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio. Secondo la formulazione all'epoca vigente, la condotta criminosa sanzionata consisteva nell'accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità. Si tratta, dunque, di un reato contratto che si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo concernente le reciproche promesse (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740). Ai fini della configurabilità del reato in esame, tale programma negoziale illecito non può, inoltre, prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod.pen. Solo quando il 4 soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845 ). 3. Venendo all'esame del ricorso, sono fondate le censure articolate nei primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Ad avviso del Collegio, l'ordinanza impugnata presenta evidenti carenze motivazionali, connotate, come si dirà, anche da manifesta illogicità nella valutazione della rilevanza indiziaria di talune conversazioni, in merito alla ricostruzione dei gravi indizi concernenti la conclusione dello scambio elettorale politico-mafioso. Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che la candidatura del SE era nota a CA sin dal luglio 2017 tanto che, nella conversazione del 22 luglio 2017, discorrendo con il figlio CO, gli ordinava di recarsi in Calabria per prendere contatti con il SE e spiegargli che in caso di vittoria avrebbe ricevuto delle richieste da soddisfare «compensate con delle "mazzette"...come del resto aveva fatto, fino a quel momento, il Sindaco in carica FF ON» (così a p. 14 dell'ordinanza). Risulta, inoltre, che la questione relativa al rifiuto del FF di assunzione delle due donne è emersa sin dalla conversazione del 17 ottobre 2017, ma dal tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata, non emerge chiaramente che la richiesta di assunzione fosse correlata ad un pregresso patto elettorale. Al riguardo, il ricorrente insiste sulla possibile riconducibilità di tale richiesta ad una iniziativa personale del CA, richiamando peraltro, altra conversazione, non considerata dal Tribunale, in cui il figlio di CA diceva al padre che i posti di lavoro erano stati assicurati "senza fare niente". A ciò va aggiunto che lo stesso Tribunale, esaminando le successive conversazioni del 2017, e in particolare quella del 20 dicembre 2017 tra CA ed ZZ, fa riferimento alla diversa richiesta formulata dal FF all'ZZ, inquadrabile nell'ambito del secondo accordo contestato nell'imputazione provvisoria, avente ad oggetto il ritiro della candidatura del SE in cambio l'assunzione delle due donne. In particolare, alle pagine 25 e 26 l'ordinanza riporta le espressioni 5 adottate da ZZ nel descrivere le richieste di FF («Nando io ti prometto e ti giuro...che se non si porta (=si candida) EP.. prima ancora di domani mattina..NA va a lavorare domani mattina., senza problemi»). L'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione in merito alla accettazione di tale proposta, formulata, peraltro, ad un intermediario del CA e, anzi, presenta un'evidente frattura logica laddove, trascurando la data in cui si svolge la conversazione in questione (20 dicembre 2017) ed il dato emergente dalle precedenti intercettazioni in merito alla conoscenza da parte del CA della candidatura del nipote, ritiene di desumere l'esistenza dell'accordo di procacciamento dei voti (che l'imputazione provvisoria colloca, peraltro, "in epoca antecedente e prossima al maggio 2018") attraverso una lettura delle conversazioni intercettate fondata su mere congetture, quale quella, ad esempio, che la preoccupazione del CA per la candidatura del nipote non fosse legata solo a possibili sospetti di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione pubblica fondati proprio sul loro rapporto di parentela, bensì a precedenti accordi con il ricorrente. Va, peraltro, considerato che le conversazioni oggetto di siffatta illogica inferenza sono quelle relativa all'anno 2017, posto che la stessa ordinanza impugnata a p. 26 afferma che le conversazioni intercettate nel 2018 riguardavano commenti ai risultati della competizione elettorale. Va, infine, aggiunto che nelle conversazioni del 2017, valorizzate dal Tribunale, al di là del riferimento al rifiuto di assunzione delle due donne, che potrebbe essere letto anche come strumento di pressione per ottenere il richiesto intervento del CA sul nipote, o delle generiche affermazioni del CA in merito al suo potere di influenzare le competizioni elettorali, non sembra emergere alcun concreto riferimento degli interlocutori all'iniziale accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore del ricorrente, non potendosi, peraltro, considerare determinanti, a tal fine, le assunzioni di soggetti vicini alla cosca di CA effettuate successivamente alla rielezione del FF, potendo dette condotte inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose. 4. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del terzo motivo di ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si impone, dunque, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria perché, alla luce del materiale indiziario in atti e delle allegazioni difensive, valuti nuovamente la gravità 6 indiziarla in merito al reato oggetto dell'imputazione provvisoria, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata a rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Consiglie