Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
La disposizione dello statuto di una società per azioni, che preveda che l'assemblea deve essere presieduta da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad ampliare i poteri dello stesso, che, indipendentemente da tale qualità, nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere designato a presiedere l'assemblea, ma a limitare i poteri dell'assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell'art. 2371 cod. civ., dovrà farlo scegliendolo esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto, il mandato conferito dall'azionista ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo all'assemblea, non è idoneo a conferire a quest'ultimo anche la legittimazione a presiederla (nel caso di specie, in virtù di tale principio, è stata ritenuta illegittima la delibera di un'assemblea svoltasi sotto la presidenza di un avvocato, non azionista, cui era stato conferito da un azionista l'incarico di rappresentarlo all'assemblea sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7770 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA1 7770/0 1 PO LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente - R.G.N. 19109/99 Cron.17875 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. 2853 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Ud. 13/03/01 Dott. Francesco MA FIORETTI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da:
8.GIU. 2001 il ON DI SpA in liquidazione, in persona IL CANCELLIERE del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, Richiesta copia studio che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati dal Sig. per diritti L.3000 8 GIU.2001 ALBERTO BERGAMASCHI e GIUSEPPE PORQUEDDU, giusta IL CANCELLIERE procura in calce al ricorso;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig.не ON AR RITA, SC DIEGO;
per diritti L. 3000 8.GIU. 2001 - intimati IL CANCELLIERE -2001 avverso la sentenza n. 550/99 della Corte d'Appello di 713 BRESCIA, depositata il 10/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco MA FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bergamaschi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 28 luglio 1993 MA RI DI e EG CA, soci della società DI DI s.p.a. in liquidazione, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Mantova detta società perché fossero dichiarate nulle o comunque annullate le deliberazioni dell'assemblea adottate il 30 aprile 1993, col voto contrario degli attori, relative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1992 e alle relazioni dei liquidatori e dei sindaci. A sostegno della domanda esponevano: che le delibere impugnate non potevano considerarsi approvate, non essendosi realizzate le maggioranze (68%) previste dall'art. 13 dello statuto;
che esse erano state adottate in difformità dell'art. 14 dello statuto, perché l'assemblea, anziché dall'organo amministrativo, era stata presieduta dall'avv. Modestino Lieto;
che la deliberazione di approvazione del bilancio non era stata preceduta dal deposito del bilancio stesso;
che l'assemblea era stata irregolarmente convocata, poiché l'avviso di convocazione era stato pubblicato soltanto sulla Gazzetta Ufficiale senza darne comunicazione personale ai soci, formalità necessaria data la ristrettezza della compagine sociale;
che il bilancio dovevasi ritenere nullo per violazione degli artt. 2423 e segg. cod. civ., data la non corretta esposizione di alcune voci. La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza del 7 dicembre 1995 (depositata il 17 aprile 1996) il Tribunale adito respingeva la domanda. 1 Con atto di citazione, notificato il 24 settembre 1996, DI MA RI e CA EG impugnavano detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, che accoglieva l'impugnazione, annullando le delibere di approvazione del bilancio 31 dicembre 1992 e delle relazioni dei liquidatori dei sindaci adottate dall'assemblea ordinaria della società DI DI s.p.a. in liquidazione in data 30 aprile 1993. Per quanto ancora rileva ai fini del giudizio la corte affermava che le delibere assembleari erano illegittime, essendo stata l'assemblea presieduta, anziché dal liquidatore presente, oppure da un socio, come richiesto dall'art. 14 dello statuto, dall'avv. Modestino Lieto, che vi aveva partecipato quale delegato da uno dei soci. Avverso tale sentenza DI DI s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Gli intimati DI MA RI e CA EG in questa fase del giudizio non hanno spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. e artt. 2371 e 1362 cod. civ.). Secondo la ricorrente l'art. 14 dello statuto della società, il quale stabilisce che le assemblee siano presiedute dall'organo amministrativo o, in mancanza, da un azionista nominato a maggioranza degli intervenuti, alla luce dell'art. 2371 cod. civ. e alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 cod. civ., dovrebbe essere interpretato nel senso che, in ogni caso di mancanza dell'organo amministrativo, essendo la volontà dei soci sovrana, il potere di nominare il presidente dell'assemblea compete agli azionisti intervenuti. cer N Pertanto la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che, nella fase di liquidazione della società, l'assemblea debba essere presieduta dal liquidatore. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). La motivazione della corte di merito sarebbe illogica avendo, nell'interpretare l'art. 14 dello statuto, ancorato la volontà dei contraenti a presupposti ( i poteri dei liquidatori in parte simili a quelli degli amministratori ) del tutto inconferenti dal punto di vista logico. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. e art. 2372 cod. civ.). La corte di merito avrebbe errato nel ritenere che l'avv. Lieto, perché non socio, ma solamente rappresentante di socio per delega, non avesse la possibilità di presiedere l'assemblea, atteso che, secondo la ricorrente, la rappresentanza conferita al delegato abiliterebbe costui a svolgere, in nome e per conto del rappresentato, tutte le attività che competono all'azionista in assemblea. I tre motivi di ricorso, che per essere logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata ha accertato che in virtù dell'art. 14 dello statuto della DI DI s.p.a. l'assemblea doveva essere presieduta dall'organo amministrativo e, in mancanza, da un azionista nominato, a maggioranza, dagli intervenuti. Secondo il giudice a quo tale clausola deve essere interpretata nel senso che, cessato il consiglio di amministrazione per effetto dello stato di liquidazione, l'assemblea sociale, nella fase di liquidazione, deve essere presieduta dal 3 liquidatore, rientrando nel concetto di “organo amministrativo" anche l'organo della liquidazione. Comunque, nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non sia presente all'assemblea, questa deve essere presieduta da un azionista. L'avv. Lieto non avrebbe potuto presiedere l'assemblea perché non solo non faceva parte dell'organo amministrativo, ma non aveva neppure la qualità di azionista. Irrilevante, poi, era il fatto che avesse partecipato all'assemblea in rappresentanza di un azionista, atteso che il mandato conferitogli gli attribuiva il potere di partecipare all'assemblea, di intervenire nella discussione e di esprimere il voto del proprio rappresentato, ma non quello di presiedere la riunione, trattandosi di potere non delegabile dall'azionista. Tale motivazione, che si fonda su una duplice ratio decidendi, se può prestare il fianco a qualche critica per la equiparazione tra amministratore e liquidatore e soprattutto per i criteri ermeneutici usati, che non sembrano tener conto del fatto che lo statuto di una società non ha efficacia regolamentare, ma è costituito da un insieme di clausole negoziali di diritto privato ed è quindi soggetto alle regole dell'ermeneutica contrattuale e non a quelle della interpretazione delle leggi - non è censurabile la ove fonda il convincimento della illegittimità delle delibere assembleari sul fatto che l'avv. Lieto non aveva titolo per presiedere l'assemblea, non essendo neppure azionista. L'assemblea della società - la quale è un organo collegiale organicamente ed unitariamente operante, competente, senza possibilità di alcun controllo esterno preventivo, a giudicare sull'esistenza delle condizioni che ne legittimano l'attività deliberativa agisce sotto la direzione del presidente, che ne dichiara la regolarità - zm della costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione, ne controlla e dichiara il risultato, conferendo all'assemblea unità e concretezza di espressione comunicativa (cfr. cass. 2263/70). Come si può rilevare da quanto su esposto, le funzioni del presidente sono estremamente delicate ed importanti al fine di un regolare svolgimento dell'assemblea e al fine, in definitiva, di una corretta formazione della volontà sociale. Pertanto l'art. 14 dello statuto non può ritenersi formulato nell'interesse del singolo socio, ma nell'interesse della società, essendo inteso a vietare lo svolgimento di un'attività – il presiedere l'assemblea -, la cui funzione è quella di - garantire la corretta formazione della volontà sociale, a qualsiasi soggetto estraneo alla compagine sociale. Trattasi, pertanto, di una disposizione che non è diretta ad ampliare i poteri dell'azionista, che indipendentemente da tale qualità, nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere designato a presiedere l'assemblea, ma a limitare i poteri dell'assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell'art. 2371 cod. civ, dovrà farlo scegliendolo, in mancanza dell'organo amministrativo, in conseguenza della limitazione, imposta dal su citato art. 14, esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto non può ritenersi, in presenza di un potere inesistente, non avendo il riferimento dell'art. 14 all""azionista", come detto, attribuito a quest'ultimo un ulteriore potere, ma introdotto soltanto un divieto limitativo dei poteri dell'assemblea, che con il conferimento del mandato di rappresentarlo 서종 5 all'assemblea l'azionista rappresentato abbia conferito al rappresentante avv. Lieto la legittimazione ad eventualmente presiederla, dovendo i poteri a lui conferiti ritenersi circoscritti, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, alla partecipazione all'assemblea e, quindi, alla discussione ed alla espressione del voto. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Non vi è materia per provvedere sulle spese giudiziali, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente foryour Reall Francesca in foreth 1 CASSAZIONE CORTE Poma Depositato pancetter 5 8 610 2001 IL CANCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 40000 Registrato in data 2 NOV 200 erie 4 an. 4 76 290.000 versate £. 290000 NT (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FILIPPO Il Responsabile Servizipata IA (Dr. M. RACCHINI), 2 1 E ELL B