Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, non spetta al Presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro giudice, di promuovere con decreto il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., essendo tale questione riservata al collegio, non trattandosi di un'ipotesi di manifesta infondatezza ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2016, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
00049- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO DEL 02.12.2016 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - SENTENZA Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - N. 3765\2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO -Consigliere - REGISTRO Dott. STEFANO APRILE Rel. Consigliere - GENERALE N. 26358/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Roma, Sezione 9 collegiale, nei confronti di: Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratica;
con decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, l'ordinanza che solleva il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giuseppe Birritteri, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma, Sezione 6, in composizione monocratica;
+ RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, veniva denunciato il conflitto di competenza con il Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico, che con ordinanza del 22 marzo 2016 aveva declinato la propria competenza, quale giudice dell'esecuzione, a favore dell'autorità denunciante, ravvisando la competenza di quest'ultima a norma dell'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., in relazione all'istanza avanzata dal condannato. La questione di competenza verte in ordine all'applicazione, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, della disposizione da ultimo citata la cui applicazione, nel caso di specie, è contestata dall'autorità che ha proposto il conflitto sulla base del rilievo che l'esecuzione concerne provvedimenti emessi non esclusivamente dal Tribunale di Roma, tanto che non potrebbe farsi applicazione della disposizione derogatoria all'ordinario criterio concernente la irrevocabilità dell'ultimo provvedimento, risultando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella pronunciata dall'autorità che si è spogliata della competenza (resistente in conflitto), mentre quella pronunciata dall'autorità denunciante non è neppure ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 8 gennaio 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva, in via preliminare, il Collegio che il provvedimento emesso dal ai sensi Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma è nullo per violazione dell'art. refe 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice. Appare, infatti, non contestato che della questione di competenza sia stato investito, con il provvedimento in conflitto, il Tribunale di Roma, sezione 9, in composizione collegiale. Nel provvedimento che promuove il conflitto manca, però, qualsiasi riferimento alla collegialità della decisione, non essendo indicati, tra l'altro, la natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio e l'effettuazione della camera di consiglio. A norma dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del collegio può provvedere de plano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non 2 や rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere ogni decisione al collegio, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo. Infatti, in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio - ed al rito camerale sia la pronuncia di incompetenza, sia - questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 1, Sentenza n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). Nel caso di specie, dunque, il presidente del collegio non aveva il potere di sollevare de plano il conflitto di competenza essendo stato investito il collegio dell'incidente di esecuzione a seguito della rituale declinatoria di competenza del Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico. Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, essa può essere rilevata d'ufficio dal Collegio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro ufficio giudiziario, promuovere il conflitto di competenza di cui all'art. 28, cod. proc. pen., essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un'ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.». Va, quindi, annullato senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma. Spetta al collegio, designato per la trattazione dell'incidente di esecuzione a seguito della declinatoria di competenza, procedere alla adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusi quelli eventualmente attinenti la competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma. 3 Così deciso il 2 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Consiglier Antonella Patrizia Mazzei Stefano Aprile Gemaze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA