Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
07521/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA SSAZIONE LA CORTE SU Oggetto LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 3308/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 6492/01 Consigliere Cron.20877 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA CORSO tempore, elettivamente VITTORIO II, N 326, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, SCOGNAMIGLIO, RENATO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA SA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/6492 proposto da: LO SA, elettivamente domiciliato in ROMA2002 613 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI -1- CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO DE MARCO, MARIO MILONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
ITALKALI SPA;
intimato avverso la sentenza n. 2182/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 19/07/00 - R.G.N. 381/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito 1'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, Sezione distaccata di Casteltermini, VA NA chiedeva che la società datrice di lavoro KA s.p.a. fosse condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato al 25.1.1995, data in cui era cessato il rapporto di lavoro, e al versamento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Si costituiva l'KA deducendo che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di “fermo produttivo" in cui versava l'azienda. La causa veniva decisa dal Pretore con sentenza di condanna dell'KA al pagamento, in favore del lavoratore, della somma a questo dovuta a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 25.1.1995. La società KA proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 e 6 1.r. sic. n.27/84, richiamati dall'art. 28 1.r. n.25/93, non avrebbero potuto disciplinare il caso di specie in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità esterna, mentre nella specie si era solo verificata una temporanea sospensione dell'attività produttiva nel settore dei sali alcalini, regolamentata dalla 1.r. n.8/95, che attribuiva ai lavoratori un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non dimessisi volontariamente e nella prospettiva della ripresa della produzione della miniera e del rientro in servizio. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nel senso che, in applicazione dell'art.22 della legge n.724/94, ha dichiarato dovuta al lavoratore, su quanto riconosciutogli a titolo di TFR, la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Per la cassazione di questa sentenza la società KA ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria. 3 La parte intimata ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale la società ricorrente, deducendo, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge reg. n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge reg. n.27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod.civ., lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge regionale n.8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non si fossero dimessi dal rapporto, in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994, le cui argomentazioni sono state richiamate nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori “fermati" debbano ritenersi “cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione “lavoratori non riammessi nell'attività", contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art.1 legge reg. n.8 del 1995), implica, al contrario, l'attualità del rapporto (con la sola sospensione della prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue 4 causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati”, ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione “ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n.1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n.27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o o domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art.28 della legge reg. 1 settembre 1993 n.25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità “una tantum' invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società KA (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art.1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n.8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società KA "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo 5 dell'art.28 legge reg. n.25 del 1993 (comma terzo-bis aggiunto all'art.28 dal cit. art. 1 legge reg. n.8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art.28, terzo comma, legge reg. n.25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro >>. che Possono pertanto richiamarsi le considerazioni già svolte in tali pronunce, questo Collegio fa interamente proprie, aggiungendo come già fatto dalla sentenza n.17 del 2 gennaio 2002 - le ulteriori considerazioni che seguono. Va, anzitutto, notato che è sì vero che l'espressione, contenuta nell'art.28, comma 3 bis, legge reg. n.25/1993, < “non riammessi” nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo>> non indica né implica affatto l'estinzione dei rapporti di lavoro. Anzi, la mancata riammissione del dipendente nell'attività lavorativa implica, al - del rapporto di lavoro;
ciò che contrario, l'attualità e nient'affatto la cessazione invece manca è l'attualità della prestazione in ragione appunto del fermo produttivo. Evenienza questa di certo ipotizzabile, essendo ben nota la possibilità di una sospensione del rapporto ex lege o su base volontaria (pattizia), anche perché come rileva la stessa difesa – il fermo produttivo non implica di per se stesso l'estinzione dei - rapporti di lavoro dei dipendenti inattivi. Tale rilievo non inficia, però, le conclusioni alle quali sono pervenute le menzionate pronunce. La mancata riammissione nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo costituisce un pre-requisito perché il dipendente possa accedere ai benefici in questione, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche intrinseche dei benefici stessi. Solo i dipendenti "non riammessi" (ma non per questo cessati dal servizio) - e non già tutti i dipendenti della società KA – hanno titolo per accedere ai benefici in esame. Questa 6 condizione di accesso si colloca quindi in posizione simmetrica rispetto all'altra prevista in precedenza dal secondo comma dell'art.28 legge n.25 del 1993, che riferiva i medesimi benefici ai dipendenti risultati in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. Altra questione è invece quale sia la connotazione strutturale del beneficio. E' evidente che a tale questione non può darsi una risposta ontologicamente orientata, occorrendo invece far riferimento al dato positivo della disciplina regionale. E' il legislatore regionale che ha operato una scelta discrezionale (essenzialmente di politica sociale) e, in astratto, nulla avrebbe impedito che i benefici in questione fossero stati costruiti proprio come ora ritiene la difesa della società: sospensione del rapporto di lavoro, accompagnata dall'intervento di sostegno, mediante la erogazione di una prestazione previdenziale, del Fondo costituito presso l'Ente minerario siciliano (E.m.s.), che all'epoca controllava la società KA (come risulta dallo stesso secondo comma dell'art.2 legge n.25 del 1993). L'art.9 della legge reg. n.42 del 1975 prevedeva proprio un beneficio di tale natura;
ossia un beneficio che escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro e presupponeva invece solo la sospensione dello stesso. Di fatto però il legislatore del 1995 non ha operato questa scelta. E ciò risulta inequivocabilmente dal mero dato testuale dell'art.1 della legge n.8 del 1995. Tale disposizione che è quella che ha introdotto i benefici in esame in favore dei lavoratori non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo non disegna affatto (ex novo) la struttura di questi benefici, ma si limita ad importarla dalll'art.28 della legge n.25/1993, che a sua volta (con analogo rinvio) richiamava i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984. Quindi, in forza di questo duplice rinvio, è a tali ultime disposizioni che occorre riferirsi per identificare i benefici in esame. L'art.5 cit. (sotto la rubrica che in termini inequivocabili parla di risoluzione dei rapporti di lavoro) prevede un'ipotesi di prepensionamento (per volontà di ciascuna delle parti) alle condizioni e 7 con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 della cit. legge n.42 del 1975. L'art.6 a sua volta prevede, in termini altrettanto inequivoci, un'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (per volontà del dipendente: a quest'ipotesi si riferisce specificamente la "richiesta" del dipendente prevista dal terzo comma dell'art.28 della legge n.25/1993). Invece, l'ipotesi della mera sospensione "assistita" del rapporto, di cui all'art. 9 della cit. legge n.42 del 1975 (fattispecie peraltro del tutto peculiare perché riguardava i lavoratori titolari di pensione INPS per i quali non era possibile la contribuzione volontaria, a differenza dell'ipotesi del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), non è affatto richiamata negli artt. 5 e 6 della legge n.27/1984 e quindi neppure può dirsi richiamata dalle successive citate disposizioni della legislazione regionale che a questi articoli fanno rinvio. Pertanto, poiché i benefici in questione, sia quello dell'art. 5 legge n.27/1984, sia quello dell'art.6 della stessa legge, presupponevano entrambi la risoluzione del rapporto di lavoro, anche l'estensione di tali benefici ai dipendenti della società KA non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo presenta la medesima connotazione strutturale, esigendo, affinchè i lavoratori possano fruirne, che il rapporto si estingua. Infine ammesso che la sentenza n.446 del 1994 della Corte costituzionale non prende posizione in ordine al problema interpretativo esaminato, ma rileva solo indirettamente perché chiarisce la ratio legis e lo sfondo in cui si colloca tale normativa (che è quello di un fermo produttivo totale, non accompagnato dalla previsione di piani di ristrutturazione e quindi giudicato, dal legislatore regionale, non emendabile) - occorre aggiungere un corollario finale con riguardo alla cessazione del rapporto. Una volta accertato - per quanto ritenuto dalle pronunce sopra richiamate e per le considerazioni integrative sopra svolte che la cessazione del rapporto costituisce 8 presupposto che condiziona l'operatività del beneficio, c'è da considerare che il dipendente intimato è stato ammesso al godimento dei benefici suddetti con deliberazione del Commissario straordinario dell'ente minerario siciliano, che come rilevato controllava la società KA. Quindi vi è stata una richiesta dei singoli lavoratori dei benefici (del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto) ed un'adesione dell'E.m.s., per effetto delle quali essendo i benefici condizionati entrambi alla risoluzione del rapporto questo si è risolto. Ossia come ha posto in rilievo la - sentenza n.1554 del 2000 cit. -< essendo l'erogazione condizionata alla domanda dell'interessato, deve trarsene la necessaria conseguenza che una tale domanda integra di per sé gli estremi di un atto di recesso del lavoratore>>. Il lavoratore che chiede il prepensionamento ovvero la risoluzione anticipata del rapporto, ex artt. 5 e 6 legge n.27/1984, non può che volere la risoluzione del rapporto. L'E.m.s. che "ammette" il lavoratore al beneficio acconsente, in sostanza, a che la sua controllata (l'KA) si privi di un dipendente. Indubbiamente siffatta fattispecie negoziale risolutiva presenta aspetti problematici, in relazione soprattutto alla rilevanza di un atto di recesso, di fatto condizionato sospensivamente all'ammissione al beneficio, diretto non già alla società controllata (KA), bensì all'ente controllante (E.m.s.), il quale opera sì sul versante previdenziale, ma nell'interesse anche della società controllata, la quale invece è parte del rapporto di lavoro. Si tratta di un profilo rimasto ai margini del dibattito processuale, essendo stato questo concentrato essenzialmente sulla questione (di diritto) concernente la struttura dei benefici in questione (se presupponessero, o no, l'estinzione del rapporto), piuttosto che sulla questione (di fatto) se l'ammissione del lavoratore al beneficio (del 9 prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), ancorchè deliberata dall'ente controllante, fosse, o no, riferibile anche alla società controllata. Nondimeno, deve da una parte ribadirsi che, una volta risolta la questione di diritto nel senso che i benefici presuppongono l'estinzione del rapporto, da ciò discende conseguentemente che la relativa richiesta e l'ammissione agli stessi non può non avere anche il significato di volontà di risoluzione del rapporto. D'altra parte può considerarsi che il terzo comma dell'art.28 della legge n.25 del 1993, richiamato poi dall'art.1 della legge n.8 del 1995, prevede in realtà la "richiesta dei dipendenti" come elemento integrativo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del rapporto, strettamente connessa alla peculiarità dei benefici in esarne;
sicchè, completata questa fattispecie, mirata soprattutto all'attivazione dei benefici, consegue ex lege l'effetto risolutivo del rapporto. In conclusione, non essendo stati prospettati argomenti idonei ad indurre a modificare l'orientamento già espresso nelle pronunce sopra citate, il ricorso principale deve essere rigettato. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art.429, comma 3, c.p.c., in relazione all'art.22, comma 36, della legge n.724 del 1994, il lavoratore ricorrente assume che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha condannato la KA a corrispondere, sulla somma riconosciuta dovuta a titolo di TFR e dalla data di maturazione del relativo credito, soltanto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
invoca, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 2000 n.459, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.22, comma 36, della legge n.724 del 1994, nella parte in cui includeva l'area del lavoro privato nel divieto di cumulo degli interessi con la rivalutazione. Il ricorso incidentale è fondato. La sentenza del Tribunale ha fatto applicazione dell'art.22, comma 36, della 10 legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha esteso ai crediti di lavoro privato maturati - come quello al trattamento di fine rapporto nel caso di specie (vedi, al riguardo, le precisazioni dello stesso ricorrente, che indica la data del 25 gennaio 1995:pag 1 del controricorso)- dopo la data del 31 dicembre 1994, la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così riconoscendo al lavoratore la (sola) maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria. Sulla portata della menzionata disciplina legislativa la giurisprudenza di questa Corte si era espressa nel senso di ritenere che la stessa avesse comportato il sostanziale assoggettamento di tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) a una regola che, pur presentando ancora tratti di specialità (come la liquidabilità di ufficio degli accessori)era tuttavia omogenea a quella generale sulla responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, in quanto si traduceva comunque nel divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod.civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale "maggior danno" (vedi Cass. 18 gennaio 1999 n.440, 12 dicembre 1998 n.12523). Senonchè, dopo la data di pubblicazione della sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n.459, ha dichiarato (sul rilievo che la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria trova un limite nella necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale conseguito dal datore di lavoro attraversoindebitamente l'inadempimento)l'illegittimità costituzionale, relativamente ai crediti dei lavoratori 11 dipendenti da datori di lavoro privati, dell'art. 22, comma 36, sopra citato, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Atteso l'effetto retroattivo proprio delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale, anche il credito per cui è causa deve, dunque, ritenersi soggetto, quanto al regime della mora nell'inadempimento della relativa obbligazione, alla regola del cumulo degli interessi e della rivalutazione, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso incidentale, deve essere cassata la sentenza d'appello nella parte in cui della ripetuta regola non ha fatto applicazione. E poiché non sono necessari per la decisione della causa ulteriori accertamenti di fatto, l'unica questione della quale questo giudice è stato investito essendo quella della cumulabilità o meno degli accessori del credito per TFR, la Corte può provvedere direttamente nel merito (art.384 c.p.c.), nel senso della condanna della società KA a corrispondere al NA, sulle somme dovutegli per TFR, interessi e rivalutazione maturazione del relativo credito (maturazione fattamonetaria in cumulo dalla coincidere dalla sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, con la data del 25.1.1995). Provvedendo sulle spese dell'intero processo, La Corte, in considerazione della totale soccombenza della società datrice di lavoro, condanna la KA a rimborsare al NA le spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 1.000,00(mille), di cui euro 200,00 (duecento) per diritti, nonché quelle del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi euro 1.100,00 (millecento), di cui euro 250,00 (duecentocinquanta) per diritti, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e, infine, quelle del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie quello 12 incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la KA a Varsalone corrispondere al , sulle somme dovute per TFR, interessi e rivalutazione monetaria Vanalang in cumulo dalla maturazione del credito. Condanna la KA a rimborsare al Te spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per diritti, nonché quelle del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 1.100,00, di cui euro 250,00 per diritti, da distrarre, e, infine, quelle del presente 00 9,30 per spese, oltre a euro 1.500, (millecinquecento) giudizio, che liquida in euro per onorari. сто т Мисний Così deciso in Roma il 6 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons.estensore fol low . Entre I A D S , S O A 0 L 2 T 1 L 3 , . O 4 A T B S R I E A P D N ' IL CANCELLIERE S L I A L 8 Depositato T N E 7 S - G D O 8 O 22 WDR 2002. I - P S 1 A M 1 N I D E E S A , I D G O A E R G T T E O S N I H T E T G I S E A E R R I E D L E O B 13