Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 440
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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Massime1

Secondo la disciplina originaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. , i crediti di lavoro avevano natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore per reintegrare l'originario potere d'acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del diritto non integrava un risarcimento del danno, ma costituiva una componente dell'originaria obbligazione, mentre gli interessi costituivano un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario, di natura risarcitoria, e andavano quindi calcolati separatamente sulla somma rivalutata, senza essere essi stessi suscettibili di rivalutazione; tale disciplina è stata assoggettata a profonda modificazione per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro, dettata dall'art. 22, comma trentaseiesimo, seconda parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, mediante estensione dell'ambito di applicazione della norma dettata dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le prestazioni previdenziali (estensione applicabile, dal punto di vista della disciplina transitoria, limitatamente ai crediti "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994"), che, vietando il cumulo di interessi e rivalutazione, ha riportato la materia nell'ambito dell'art. 1224 cod. civ., con elementi di specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica qualificazione come "maggior danno" della svalutazione superiore al tasso legale degli interessi (cfr. Corte cost. n. 394 del 1992).

Commentario1

  • 1Rivalutazione e interessi
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

    Scheda sintetica I crediti aventi ad oggetto una somma di denaro maturano interessi, a far tempo dal momento in cui gli stessi sono divenuti liquidi (quindi certi nel loro ammontare, o comunque determinabili in forza di una semplice operazione matematica) ed esigibili. Attualmente, gli interessi legali sono del 2.5%; erano del 5% dal gennaio 1996 al gennaio 1999, e nel periodo compreso tra l'1/1/91 e il 31/12/95, ammontavano addirittura al 10%. Se alla sua scadenza il debito non viene pagato, cominciano a decorrere gli interessi nella misura legale. Tuttavia, sulle retribuzioni il lavoratore matura non solo il diritto agli interessi. Infatti, gli interessi rappresentano solamente la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 440
Data del deposito : 18 gennaio 1999

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