Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 1
Secondo la disciplina originaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. , i crediti di lavoro avevano natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore per reintegrare l'originario potere d'acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del diritto non integrava un risarcimento del danno, ma costituiva una componente dell'originaria obbligazione, mentre gli interessi costituivano un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario, di natura risarcitoria, e andavano quindi calcolati separatamente sulla somma rivalutata, senza essere essi stessi suscettibili di rivalutazione; tale disciplina è stata assoggettata a profonda modificazione per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro, dettata dall'art. 22, comma trentaseiesimo, seconda parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, mediante estensione dell'ambito di applicazione della norma dettata dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le prestazioni previdenziali (estensione applicabile, dal punto di vista della disciplina transitoria, limitatamente ai crediti "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994"), che, vietando il cumulo di interessi e rivalutazione, ha riportato la materia nell'ambito dell'art. 1224 cod. civ., con elementi di specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica qualificazione come "maggior danno" della svalutazione superiore al tasso legale degli interessi (cfr. Corte cost. n. 394 del 1992).
Commentario • 1
- 1. Rivalutazione e interessiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Scheda sintetica I crediti aventi ad oggetto una somma di denaro maturano interessi, a far tempo dal momento in cui gli stessi sono divenuti liquidi (quindi certi nel loro ammontare, o comunque determinabili in forza di una semplice operazione matematica) ed esigibili. Attualmente, gli interessi legali sono del 2.5%; erano del 5% dal gennaio 1996 al gennaio 1999, e nel periodo compreso tra l'1/1/91 e il 31/12/95, ammontavano addirittura al 10%. Se alla sua scadenza il debito non viene pagato, cominciano a decorrere gli interessi nella misura legale. Tuttavia, sulle retribuzioni il lavoratore matura non solo il diritto agli interessi. Infatti, gli interessi rappresentano solamente la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RT CORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.49/96 del Tribunale di ANCONA, depositata il 26/01/96 R.G.N. 78/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Matteo DELL'OLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Ancona, Sez. distaccata di Fabriano il sig. RO ER conveniva in giudizio in riassunzione a seguito della dichiarazione d'incompetenza per territorio decisa dal Pretore di Milano originalmente adito, la S.p.A. Cartiere Miliani, esponendo che era stato agente della medesima;
che, in forza del contratto di agenzia gli erano dovute le provvigioni, dirette o indirette, su tutti gli affari conclusi con clienti della zona di esclusiva assegnatagli (provincia di Bergamo e parte di quella di Milano) eccezion fatta per quelli così detti <<direzionali>>, cioè espressamente riservati dalla preponente a se stessa;
che il progressivo accrescimento del numero di tali clienti lo aveva indotto a recedere dal contratto;
che dopo il recesso aveva rilevato come la preponente avesse omesso di versargli interamente le provvigioni dovutegli.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che la convenuta fosse condannata a corrispondergli la somma di lire 192.640.420, asseritamente spettantegli per il suindicato titolo e per il relativo FIRR.
La committente, costituendosi, eccepiva che le provvigioni in contestazione non erano dovute, in quanto riferite ad affari conclusi o con clienti estranei alla zona assegnata all'agente o con clienti direzionali.
Il Pretore con sentenza definitiva 15 gennaio - 1 febbraio 1992 accoglieva la domanda nei soli limiti della somma di lire 7.388.964, vale a dire con riguardo ad affari conclusi con alcuni soltanto dei clienti indicati dal ricorrente.
La decisione appellata dal ER veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Ancona, che, con sentenza non definitiva del 3 maggio 1993, dichiarava il diritto del ER anche alle provvigioni sugli affari conclusi con taluni dei clienti esclusi dal pretore, mentre con separata ordinanza disponeva il prosieguo della causa per l'accertamento della posizione di due altri clienti e per la liquidazione del quantum, mediante c.t.u. Esaurita anche questa ulteriore fase processuale, lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva del 27 ottobre 1995 - 26 gennaio 1996 dichiarava che il ER aveva diritto alle provvigioni ed al FIRR sugli affari conclusi dalla committente con il cliente LE dal 29 giugno 1981 al primo aprile 1985;
condannava la stessa committente al pagamento della complessiva somma di lire 287.963.898, comprensiva di interessi e rivalutazione, dal dovuto e fino al 31.12.1994, a titolo di provvigioni e FIRR afferenti agli affari conclusi con i clienti IA S. Cesario, RT PA IG, FI Carte Valori, OL e BE.
Osservava, in particolare e per quanto ancora in questa sede rileva, che:
- il cliente LE aveva sede nella provincia di Bergamo, interamente assegnata al ER, al quale, pertanto doveva riconoscersi il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi col cliente stesso, ma solo fino al primo aprile 1985, data in cui quest'ultimo era stato incluso nell'elenco dei clienti <<direzionali>>;
- tenuto conto di ciò, nonché degli affari conclusi con gli altri clienti summenzionati, potevano essere condivise le conclusioni del c.t.u., che aveva quantificato le spettanze del ER nel complessivo ammontare sopra specificato, risultante da importi parziali di lire 135.510.770 per provvigioni, nonché di lire 68.318.707 e di lire 81.417.071, rispettivamente, per rivalutazione monetaria ed interessi legali relativi, oltre a lire 1.373.787 per FIRR, rivalutate per lire 585.233 e maggiorate di interessi per lire 758.330.
Nelle more la sentenza non definitiva del 3 maggio 1993 impugnata con ricorso principale dalla Soc. p.a. Cartiere e con ricorso incidentale del ER veniva, da questa Corte, cassata, con sentenza 20 maggio 1997, n. 4504, in accoglimento del ricorso incidentale nel capo concernente la ritenuta validità della clausola contrattuale che riservava alla preponente la facoltà di incrementare l'elenco dei clienti sottratti all'esclusiva dell'agente; e confermata, invece, nel capo concernente la ritenuta spettanza delle provvigioni relative ai clienti nella sentenza stessa indicati.
Contro la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione la società Cartiere Miliani Fabriano, sulla base di tre motivi, cui resiste l'intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso la società Cartiere Miliani Fabriano, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 279, n. 4, 429 cpc, 1224, 1748, 2697 e ss cc. e vizio di motivazione osserva che, in relazione alla posizione del cliente LE, il Tribunale aveva, in occasione della pronuncia della sentenza non definitiva, ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, del cui svolgimento e dei cui esiti non dà, poi, alcun conto con la sentenza definitiva, ivi limitandosi all'apodittica affermazione della spettanza all'intimato delle provvigioni sugli affari conclusi col detto cliente.
Col secondo motivo lamenta che è sostanzialmente immotivata la liquidazione delle somme oggetto della condanna in favore dell'agente, riducendosi la giustificazione del decisum ad un mero rinvio alle risultanze della consulenza tecnica.
Col terzo motivo, infine, lamenta che gli interessi e la rivalutazione siano stati liquidati, sulla somma capitale, in cumulo fra loro, cioè secondo un criterio respinto dalla più recente giurisprudenza.
Le esposte censure non hanno fondamento.
In ordine alla prima, la Corte osserva che il Tribunale, nell'esaminare la posizione del cliente LE, ha precisato che esso rientrava nella zona destinata all'esclusiva dell'agente e che solo dopo il primo aprile 1985 venne acquisito nel novero dei clienti <<direzionali>>, di guisa che, sugli affari conclusi col medesimo non potevano essere negate le provvigioni pretese dal ER.
Questa ricostruzione del fatto è in sè plausibile e rende palese l'iter logico seguito dai giudici di appello nel pervenire alla loro decisione, laddove le doglianze svolte al riguardo dalla ricorrente appaiono assolutamente giuridiche e si risolvono nella mera postulazione di un vizio, la cui identificazione non risponde in modo alcuno al modello delineato dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Invero, il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'"iter" logico da questi seguito, e non quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia difforme da quello preteso dalla parte (v., ex plurimis, Cass. 8 novembre 1996, n. 9744). E, d'altra parte, nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo"). In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione (cfr., ex plurimis, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326):
indicazioni che, come si è detto, sono nella specie del tutto assenti.
Considerazioni non dissimili valgono, poi, anche per negare fondamento alle doglianze proposte col secondo motivo di ricorso, le quali, a loro volta, si risolvono in una generica censura alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce le conclusioni dell'indagine tecnica affidata al consulente dell'Ufficio circa la quantificazione delle spettanze del ER, mentre costituisce jus receptum che, ove la parte, in sede di legittimità intenda dolersi della acritica adesione del giudice di appello alla consulenza tecnica svoltasi nel primo grado, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del già richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (v., per tutte, Cass. 4 febbraio 1997, n. 1028). Aggiungasi che sono inammissibili in sede di legittimità - attesi i limiti del giudizio di cassazione - contestazioni della consulenza tecnica d'ufficio non espresse già nel giudizio di merito (Cass. 27 luglio 1996, n. 6792) e che la ricorrente non ha neanche precisato se specifiche critiche avesse mosso all'operato del c.t.u. nella precorsa fase processuale e quali, eventualmente esse fossero. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
La giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte, anche a sezioni unite, suole, da molti lustri, riconoscere che i crediti di lavoro hanno natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore, per reintegrare l'originario potere di acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del relativo diritto, non integra un risarcimento del danno, ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione retributiva.
La rivalutazione monetaria, in altri termini, partecipa della medesima natura della sorte capitale, con la conseguenza che il credito retributivo rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito del lavoratore nel suo valore reale aggiornato;
e che gli interessi legali - da qualificarsi come compensativi in quanto dipendono dal mero ritardo nell'adempimento e prescindono dalla colpa - costituiscono un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria, sicché essi devono essere calcolati separatamente non potendosi considerare parte integrante del debito principale, col corollario che vanno computati sulla somma rivalutata e non sono suscettibili essi stessi di rivalutazione (ex plurimis, Cass. 7 luglio 1997, n. 6126; Id., sez. un., 26 giugno 1996, n. 5895; Cass. 15 aprile 1996, n. 3513; Id. 1 settembre 1995, n. 9243; Id., 7 ottobre 1994, n. 8229). A questo orientamento ritiene la Corte di dovere dare continuità, nonostante talune contrarie decisioni di questa stessa Sezione (Cass. 15 dicembre 1997, n. 12673; Id., 19 maggio 1995, n. 5525;
Id., 26 gennaio 1995, n. 907).
Ciò in quanto l'evoluzione della normativa in materia, svoltasi in termini di progressiva erosione dell'area di cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, ha implicitamente confermato, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale (v., fra le altre, le sentenze n. 24 ottobre 1996, n. 361 e 2 giugno 1994, n. 207), la necessità di interpretare in senso opposto il regime anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni restrittive, non applicabili, ratione temporis, relativamente ai rapporti oggetto della presente controversia.
Più in particolare, la Corte osserva che siffatta evoluzione è iniziata con riguardo ai crediti per prestazioni previdenziali, per le quali il comma sesto dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n.412 ("Disposizioni in materia di finanza pubblica"), ebbe a stabilire che: "Gli enti gestori di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito".
La norma introduceva (a seguito della nota vicenda interpretativa, culminata con la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, che aveva determinato una sostanziale equiparazione in parte qua dei crediti previdenziali a quelli di lavoro) la regola della non cumulabilità degli interessi legali alla rivalutazione, regola che secondo la ricordata giurisprudenza consolidata è dettata dall'art. 1224 c.c., ma non dall'art. 429 c.p.c., il quale, al contrario, impone di aggiungere gli interessi al credito risultante dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. (adde alle decisioni sopra riportate, Cass., sez. un. 16
febbraio 1984, n. 1146; Cass. 3 febbraio 1989 n. 688; cfr. anche Corte Cost. 18 luglio 1989 n. 408). Il credito soggetto al detto divieto di cumulo, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, muta in tal guisa natura, poiché viene inserito nel sistema dell'art. 1224 c.c., posto che gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, per il solo fatto della svalutazione della moneta in misura superiore al tasso legale degli interessi (Corte Costituzionale, sentenza 19 ottobre 1992 n. 394). La disciplina di cui all'art. 16, comma 6 della L. n. 412/1991, è stata poi estesa a tutti i crediti "di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale" dei "dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza" dall'art. 22, comma 36, seconda parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), ma limitatamente a quelli "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994".
Sebbene la medesima norma contempli la successiva emanazione di un decreto del Ministero del Tesoro per determinare "i criteri e le modalità di applicazione del presente comma" (comma che, peraltro, concerne anche una diversa materia), non sembra che l'efficacia normativa sia subordinata all'atto regolamentare, la cui previsione è probabilmente da riferire ai comportamenti applicativi che, sul piano organizzatorio e interno, debbono essere osservati dallo Stato e dagli altri enti pubblici debitori.
Inoltre, il riferimento ai "dipendenti privati" non può essere restrittivamente inteso nel senso che il debitore debba necessariamente coincidere con una figura soggettiva pubblica, perché si tratterebbe di una lettura sicuramente non conforme al precetto dell'art. 3 Cost., nella parte in cui farebbe discendere la diversità di trattamento non alla natura giuridica del rapporto ma alla qualità di uno dei soggetti di esso.
Neppure è possibile ritenere il riferimento limitato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia a quelli legati da rapporto di impiego pubblico che a quelli il cui rapporto è stato, come si suole - impropriamente - dire, "privatizzato", atteso che le due categorie concernono entrambe pur sempre "dipendenti pubblici", ai sensi della legge n. 421 del 1992 e del D.lgs. n. 29 del 1993. Si deve, pertanto, riconoscere - salvi i problemi sollevati dalla successione delle norme nel tempo, che, risultando assoggettati tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) al disposto dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991, ne consegue l'abrogazione dell'art. 429 c.p.c., nella parte in cui regola la materia degli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro, e la sua sostituzione con una regola, che, sebbene presenti ancora tratti di specialità (come la liquidabilità di ufficio degli accessori in questione) rispetto a quella generale sulla responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1224), è tuttavia a questa omogenea e si colloca ormai all'interno di un medesimo sistema.
Solo la nuova disciplina, dunque, non consente più, di ritenere gli effetti del ritardo nell'adempimento indipendente dall'imputabilità al debitore (art. 1218 c.c.) e di considerare le obbligazioni accessorie partecipi della stessa natura del credito principale, assumendo le stesse carattere risarcitorio.
Ma si tratta, come si è detto, di una disciplina espressamente dettata per i soli crediti maturati a decorrere dal primo gennaio 1995 e quindi non applicabile (secondo un criterio, già fatto proprio dalla surrichiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, n. 5895 del 1996, per la soluzione della questione di diritto intertemporale, posta, relativamente ai crediti per prestazioni previdenziali, dall'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991) ai crediti per cui è causa, insorti tutti, come non è controverso, in un periodo anteriore al 31 dicembre 1994.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre ai relativi onorari, liquidati in complessive lire 4.000.000 (quattromilioni).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, in £. 42.500, oltre a £. 4.000.000 (quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma l'11 giugno 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GENNAIO 1999.