Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, cod. proc. pen., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art.96, comma 2, cod. proc. pen., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2002, n. 35126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35126 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ME di consiglio
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 10/07/2002
1. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1740
3. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO P. Antonio - Consigliere - N. 4938/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29.9.2001 dall'avv. Alberto Di Caro, difensore di GO IO, nato ad [...] il [...], avverso il decreto del 12 settembre 2001 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Alba ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di ME LV e OR LI, sanitari che avevano avuto in cura il Gomba e che, a dire dello stesso querelante, gli avevano cagionato, per errori in sede di diagnosi e d'intervento chirurgico, gravi lesioni personali.
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto che, con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia l'inosservanza degli artt. 101, 409 e 410, comma secondo, c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. C) dello stesso codice di rito, nonché la nullità del decreto impugnato per violazione del contraddittorio, sul riflesso che il giudice aveva disposto de plano l'archiviazione del procedimento a carico dei due medici, ritenendo erroneamente inammissibile l'opposizione, in quanto sottoscritta unicamente dal difensore e non anche dalla persona offesa ed in quanto l'art. 101 del codice di rito non prevede l'estensione al difensore dei poteri spettanti alla p.o., a differenza di quanto statuito espressamente dall'art. 99 c.p.p. per il difensore dell'imputato.
OSSERVA
Il motivo di ricorso è certamente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, è certamente erronea in diritto l'affermazione secondo la quale il difensore della persona offesa sarebbe privo del potere di proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. Tale interpretazione urta, infatti, con il chiaro tenore letterale dell'art. 101, comma primo, del codice di rito, secondo cui la persona offesa per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art.96, comma secondo, c.p.p.
È evidente allora che l'esercizio della facoltà di interporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione proposta dal P.M. può essere delegato al difensore, non essendo, d'altronde, in discussione, nel caso di specie, la ritualità della relativa nomina, secondo le forme prescritte.
L'errore di diritto inficia l'intera struttura motivazionale del provvedimento impugnato e ne comporta, pertanto, l'annullamento, traducendosi in una palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa di intervenire, nelle forme all'uopo previste, nel procedimento di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Alba per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002