Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di provvedimenti sulle misure cautelari emessi dalla Corte di cassazione, il deposito del dispositivo con il ruolo d'udienza nella cancelleria spiega immediatamente effetti, anche prima che sia stata redatta la motivazione, giusto il disposto dell'art. 626 cod.proc.pen. e i conseguenti adempimenti previsti dalle norme regolamentari; pertanto tale dispositivo è prevalente in caso di difformità con il dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata, la quale può essere corretta attraverso la procedura di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2007, n. 21385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21385 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 841
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 040703/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sulla richiesta di correzione di:
1) GR AR N. IL 22/12/1964;
concernente sentenza del 21.9.2006 PRIMA SEZ.CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA A., (rigetto della richiesta;
correzione dell'errore materiale nel dispositivo annotato sul ruolo d'udienza del 21.9.2006);
udito il difensore avv. Augenti Carlo.
OSSERVA
Nella camera di consiglio del 21.9.2006 altro collegio di questa Sezione decideva il ricorso proposto nell'interesse di GR AN avverso l'ordinanza in data 9.2.2006 del Tribunale di Venezia, costituito ex art. 309 c.p.p., che aveva confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 10.1.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Padova.
Il dispositivo riportato sul ruolo d'udienza così recita:
"annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 1.2, 2.42 e 2.44. Rigetta il ricorso nel resto" (seguono le disposizioni circa la comunicazione alla direzione del carcere). Il 23.10.2006 veniva depositata la sentenza, che reca il seguente dispositivo "annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 1.2, 2.42 e 2.44 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto". Il difensore dell'imputato, assumendo - anche sulla scorta di visualizzazione sintetica estratta presso la cancelleria - che la decisione collegiale fosse di annullamento senza rinvio, ha sollecitato la correzione in tal senso della sentenza come sopra depositata.
Va al proposito osservato che, in linea di principio, alle decisioni adottate in camera di consiglio (e, quindi, non "pronunciate", ma solo "emesse") non è applicabile la regola della necessaria prevalenza del dispositivo redatto dal Presidente all'esito della deliberazione.
Infatti, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo con il deposito del testo integrale (comprensivo di motivazione e dispositivo) il provvedimento camerale acquista di regola rilevanza esterna, ed eventuali lacune o incongruenze vanno risolte, se del caso mediante la procedura ex art.130 c.p.p., attraverso la congiunta considerazione delle sue parti costitutive (cfr. Cass., Sez. 5^, 20.5/21.6.2004, Fattorusso), non già con riferimento ad elementi esterni.
In conformità al detto orientamento l'unico precedente noto che ha trattato "ex professo" la questione della discordanza fra il testo riportato nello statino dell'udienza camerale e quello del provvedimento depositato (Cass., Sez. 1^, 25/27.6.1997, De Napoli) ha enunciato la seguente massima: "dei provvedimenti emessi dal giudice in camera di consiglio, che devono essere depositati entro il termine ordinatorio di cinque giorni in cancelleria, non è prevista alcuna pubblicità immediata attraverso la lettura successiva alla deliberazione, al contrario di quel che accade per i provvedimenti assunti all'esito della pubblica udienza.
Pertanto, l'indicazione della decisione riportata sul ruolo dell'udienza camerale, benché sottoscritta dal presidente, non ha lo stesso carattere vincolante e di definitività così come tassativamente previsto per gli altri provvedimenti, ed è assimilabile a un appunto ovvero a una mera annotazione. Sicché, nella divergenza tra detta indicazione e quella recepita nell'originale della decisione, ha carattere cogente - non altrimenti contrastabile - quella risultante dall'atto formalmente depositato e successivamente pubblicato, previa sottoscrizione dell'estensore e del presidente" (fattispecie relativa a sentenza in camera di consiglio "non partecipata" - art. 611 c.p.p. - della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, per la quale, nel ruolo di udienza, risultava la dicitura: "rigetto").
Tale conclusione appare ulteriormente confortata dalla funzione di garanzia attribuita alla sottoscrizione del Presidente sul provvedimento redatto dall'estensore ("l'apposizione della firma del presidente del collegio ha una funzione di garanzia dal momento che attesta l'avvenuto controllo della conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio": cfr. Cass., Sez. 1^, 26.6/26.8.1996, D'Avena; Sez. 5^ 10.7.2002/24.1.2003, P.M. in proc. Severini).
Il detto principio incontra peraltro un limite quando la deliberazione adottata nella camera di consiglio assume una immediata rilevanza esterna, in particolare nel caso di decisioni che - come nella fattispecie - investono la libertà personale. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (17.4/3.7.1996, Moni e 25.3/2.6.1998, Manno ed altro, in motivazione;
27.3.2003, Previti) ha chiarito che anche nel procedimento camerale sono concettualmente distinti e non necessariamente coincidenti nel tempo i momenti della deliberazione/decisione (che comprende sia tutto l'"iter" di riflessione e di discussione richiesto dai problemi di diritto processuale e sostanziale propri della fattispecie all'esame del giudice, sia la determinazione conclusiva di questo "iter") e quelli di stesura del dispositivo e di redazione della motivazione, adempimenti che materializzano e fanno vivere nella realtà giuridica la decisione presa. L'art. 128 c.p.p. menziona il deposito del provvedimento e, distintamente, il dispositivo, prescrivendo che con l'avviso di deposito va notificato anche quest'ultimo. Specificamente riguardo al procedimento "de libertate" in sede di legittimità la norma dell'art. 311 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali, stabilisce, nel comma 5, che la Corte suprema decide, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme previste dall'art. 127, e quindi in camera di consiglio;
il successivo art. 626, nel trattare degli effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale, dispone che, "quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al Procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti". Ora, quest'ultima norma comprende, di certo, anche i provvedimenti della corte di cassazione relativi alle misure cautelari, provvedimenti che, come tutti quelli in camera di consiglio, non prevedono la lettura del dispositivo, il quale, nonostante ciò, non solo è una realtà, ma è una realtà che, ai sensi dell'art. 626, spiega determinati effetti immediatamente e, pertanto, anche prima che venga redatta la motivazione del provvedimento. Ne segue che il dispositivo, una volta depositato in cancelleria, oltre a rendere possibili i provvedimenti occorrenti ha l'effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta "con un determinato, irreversibile contenuto". Tale insegnamento pone in crisi - almeno nei procedimenti "de libertate" - la qualificazione del ruolo o statino d'udienza come mero documento interno. Infatti, la sua consegna alla cancelleria al termine dell'udienza equivale al deposito del dispositivo, comportando - ove necessario - l'immediata comunicazione ai sensi dell'art. 626 c.p.p.; gli esiti in esso annotati sono inoltre iscritti a registro generale, anche ai fini delle ulteriori comunicazioni previste dalle norme regolamentari (D.M. 30 settembre 1989, n. 334, artt. 15 e 28).
Ne segue che nel caso di specie va affermata la prevalenza del dispositivo risultante dal ruolo su quello riportato in calce alla sentenza depositata, che va corretta in conformità. Non essendo state date con il dispositivo trascritto nel ruolo disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio l'annullamento va inteso senza rinvio, come annotato nel registro di cancelleria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 2627/06 di questa Sezione in data 21.9.2006, depositata il 23.10.2006, mediante cancellazione delle parole "e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia".
Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma, 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007