Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
4 7 ) L 3 L E . O N C B , A 1 E P 9 E I 9 N 1 D - O 1 I E 1 Z - A C 1 I R 2 T D . S L REPUBBLICA ITALIANA I N G 9 E E 3 0 0 5 33/02 R 5 E A IN NOME DEL POPOL ITA TINO 6 N D 4 T E . T T S N T I LA COR E R S Oggetto A E пирши есть SEZIONE TERZA CIVILE Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14533/98 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Paolo VITTORIA · Consigliere Cron...1468 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep. Ud. 09/10/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NE ES, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IESU FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR IC, TI AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 79/98 del Giudice di pace di MARANO DI NAPOLI, emessa 22/01/98 e depositata il il 28/01/98 (R.G. 2909/96); 2001 causa svolta nella pubblica udita la relazione della 1717 udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VA SA, permesso che una propria autovettu- ra era stata investita e danneggiata da un'autovettura condotta dalla proprietaria TI NA ed assicurata dalla RO Assicurazioni spa, ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli la TI e la RO per essere risarcita. Contumace la TI, la RO ha eccepito che identica causa tra le stesse parti era stata definita con sentenza dal Giudice di pace di Afragola. In accoglimento della eccezione il Giudice di pace di Marano, con sentenza del 28.1.1998, ha rigetta- to la domanda. Per la cassazione di questa sentenza la VA ha proposto ricorso. Questa Corte, rilevata la nullità della notifica- zione del ricorso alla Tor Assicurazioni, litiscon- sorte necessaria, ha ordinato la integrazione del con- traddittorio nei confronti di quest'ultima società. L'intimata TI non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza con cui questa Corte, rilevata la nullità della notifica- 2 zione del ricorso alla RO Assicurazioni spa, liti- sconsorte necessaria processuale, ai sensi dell'art. 23 della legge 24.12.1969, n. 990, della pretesa responsa- bile del sinistro TI NA, aveva disposto la inte- grazione del contraddittorio nei confronti della socie- tà assicuratrice. A termini dell'art. 331 CO. II cod. proc. civ., la impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimata TI svolto attivi- tà difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 9.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Depositate in Concetterta CANCEL Girla Casoll 18/102 IL CANCELLIERE C1 O 4 L 7 L 3 ) . Cine O E B M C . E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 A - E 1 R C T 2 I S . I D L G U E 9 L 3 R C A E E D 6 E N 4 . T . T T N S T E I S R ( E A 3