Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill. 1 4 3 6 Mad strati VELLADott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 12288/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 14463/00 - Con. 10352 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1268 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 18/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE GA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso laRo lla delle CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MARCO BRAGLIANI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
GE IO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 14463/00 proposto da: GE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO 52, presso lo studio dell'avvocato 2002 ENNIO PIZZINO, che lo difende unitamente agli avvocati 1679 WILLIAM MOSCHETTA, IO SCALA, giusta delega in -1- atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IE GA;
intimata avverso la sentenza n. 1881/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 24/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
la Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi;
udito l'Avvocato GI RUBINI per delega l'Avv. PIZZINO Ennio, depositata in udienza, difensore del resistente che si rimette alla Corte nella eccezione sollevata dal relatore circa la notifica ex art.131 cpc, e chiede rigetto ricorso principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che chiede respingersi la eccezione sollevata dal relatore in relazione alla mancanza della cartolina A/R ex art.131 dieuoue cpc, la Corte dispone procedersi alla esecuzione. Il P.M. chiede rigetto di entrambi i ricorsi. -2- R.G.N.12288+14463/2000 Oggetto: Occupazione abusiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 5-7 luglio 1997 il pretore di Con Verona, pronunciando nelle cause riunite promosse da GE GI nei confronti di PI GA, per ottenere la condanna della convenuta ad eliminare l'occupazione abusiva del terreno di sua proprietà con autovetture dei clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa convenuta, ad eliminare l'aiuola e l'insegna pubblicitaria poste abusivamente sempre sul terreno medesimo ed a rimuovere, infine, il marciapiede ivi eretto abusivamente e le tende sovrastanti, con ripristino dello stato dei luoghi, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'insegna pubblicitaria e rigettava le altre domande, ponendo а carico dell'attore gli oneri dell'espletata consulenza tecnica e compensando le spese di lite. Proposto appello dall'GE e radicatosi il contraddittorio con la costituzione della PI, il tribunale di Verona, con sentenza pubblicata il 24 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenzia appellata, ha condannato PI GA a rimuovere la pavimentazione in pietra marmo apposta superiormente al marciapiede esistente sul fondo di proprietà dell'GE ed antistante l'immobile di proprietà della stessa PI, ripristinando 10 aquest'ultima stato dei luoghi e condannando rimuovere le tende installate sul fronte dell'immobile predetto con abusiva occupazione dell'area di proprietà dell'appellante; ha condannato, inoltre, l'appellata а rimborsare all'GE la metà delle spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio. Il tribunale ha motivato nei termini qui di seguito riassunti la sua decisione in merito ai singoli capi della sentenza impugnata. Premesso che la pronuncia di cessazione della materia del contendere con riferimento all'insegna pubblicitaria non è stata investita da appello, ha tribunale,rilevato, il quanto all'abusivo di terzi sul terreno parcheggio da parte dell'appellante, che lo stesso non è certamente imputabile alla PI;
mentre, per quanto riguarda l'aiuola, è risultato dalle assunte testimonianze che questa è in sito da tempo immemorabile, anche 3 se è stata spostata di sedime ad opera del marito della PI all'epoca di esecuzione di alcuni lavori edili, e, pertanto, se, da un lato, può ritenersi che si sia prescritto il diritto a pretenderne la rimozione a spese(dell'GE) e cura della PI, dall'altro nulla impedisce all'appellante di rimuovere l'aiuola stessa а sua cura e spese, nell'esercizio delle comuni facoltà dominicali. Quanto al marciapiede, è rimasto acclarato, invece, secondo il tribunale, che la PI ha abusivamente eseguito opere sul fondo altrui, per cui deve essere condannata а rimuoverle, ripristinando Aly l'originaria situazione dei luoghi;
come deve parimenti rimuovere le tende da sole, con le quali ha invaso la proprietà dell'appellante, non avendo fornito la prova di avere acquistato il diritto di tenere tali tende (diritto reale parziario in re aliena) per il possesso uti dominus pacifico ed ininterrotto protrattosi per venti anni. Ricorre per la cassazione della sentenza PI GA ved. Carmagnani, che, senza articolare specifici motivi di impugnazione, denuncia conclusivamente: a) ultrapetizione/extrapetizione, con riferimento a motivo posto quello che era l'unico 4 dall'appellante а fondamento del gravame, per cui, una volta ravvisata l'infondatezza di tale unico motivo, il tribunale non avrebbe dovuto procedere oltre nell'esame dell'appello. b) Violazione dell'art.342 co.1 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi, avendo l'appellante dedotto soltanto quello, peraltro, infondato, di cui sub a). c) Ulteriore violazione della norma citata, per avere riesaminato, lo stesso giudice, senza che vi fossero istanze/doglianze in tal senso da parte dell'appellante, le risultanze istruttorie di primo grado. d) Violazione del principio devolutivo vigente in materia di appello. e) Violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nella valutazione degli elementi istruttori acquisiti al processo e che, se correttamente apprezzati, avrebbero condotto alla conferma della sentenza di primo grado. f) Violazione e/o omessa applicazione dell'art.840 co.2 c.c. (con riferimento alle tende). g) Erronea e illogica statuizione sulle spese di causa, considerate le corrette conclusioni, favorevoli all'odierno ricorrente, cui avrebbe 5 dovuto pervenire l'impugnata sentenza. controricorso GE GI, che Resiste con sua volta, ricorso incidentale in propone, a relazione al mancato accoglimento della domanda di inibizione alla PI di sostare con mezzi propri e/o di suoi clienti sul fondo GE, ed alla compensazione parziale delle spese di disposta lite, che non trova giustificazione alcuna, posto che tutte le domande da lui proposte sono state accolte. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c. MOTIVI DELP DECISI Il ricorso principale è infondato. La ricorrente denuncia, innanzitutto, "due palesi violazioni e/o erronee applicazioni di legge" (senza, peraltro, indicare le norme che si assumono violate о erroneamente applicate), in cui sarebbe incorso il giudice di appello, per non aver considerato che 1'appellante GE aveva denunciato, con il proposto gravame, un vizio di ultrapetizione, in ogni caso "errato ed infondato" (in relazione al preteso accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, non proposta dall'appellata); mentre, a tutto voler concedere, 6 si sarebbe trattato, caso mai, di extrapetizione qualificazione oggettiva, per cui l'erronea giuridica, da parte dell'appellante, del vizio da lui addebitato all'impugnata sentenza di primo grado avrebbe dovuto comportare sic et simpliciter il rigetto dell'appello, in base alla semplice constatazione di siffatta erronea qualificazione giuridica, che costituiva l'unico (ed infondato) motivo di gravame. Lo stesso giudice non aveva tenuto conto, inoltre, della mancanza di specificità dei motivi dell' appello proposto dall'GE e, quindi, della 1° comma,"aperta violazione dell'artr.342, c.p.c."; con la conseguenza che non era consentito, procedimento di appello, il riesame dellenel risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado. Le denunciate violazioni di legge sono insussistenti. Dalla sentenza impugnata risulta che, a prescindere dalla censurata qualificazione, peraltro irrilevante, del vizio di ultrapetizione erroneamente,attribuito, secondo la ricorrente dall'appellante alla pronuncia del pretore, con riferimento alla pretesa domanda riconvenzionale di 7 usucapione, in realtà mai proposta dalla convenuta, l'GE ha impugnato la sentenza con la quale erano state rigettate tutte le domande da lui proposte, non soltanto per il motivo, giudicato infondato dal tribunale, che il pretore avrebbe pronunciato ultra petitum, ma anche per gli altri motivi, che, ritenuti invece fondati dallo stesso giudice, sono stati poi posti а base della decisione con cui sono state accolte alcune di quelle domande, segnatamente quelle relative al marciapiede ed alle tende. In altri termini, il preteso vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante, meno dellaindipendentemente dall'esattezza о qualificazione datane dall'appellante e da quanto osservato in proposito dal tribunale, non è stato l'unico motivo di gravame come si rileva, tra l'altro, anche dall'atto di appello, il cui esame è consentito in questa sede, essendo stato denunciato contenuto un error ilin procedendo riguardante stesso (sent.n.8468/86, n.5383/90 e dell'atto - ; e, pertanto, quel giudice, esaminando n.5730/77) ritualmente dedotti a sostegnogli altri motivi dell'appello e decidendo nel merito, ha fatto corretta applicazione della legge processuale. 8 Quanto, poi, alla mancanza di specificità dei che, secondo il consolidato motivi, premesso insegnamento di questa Suprema Corte, la prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c., che la ricorrente assume violata, implica soltanto la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e che si intendono sottoporre al giudice di appello, il quale dovrà essere posto in grado, quindi, di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per cui è formulato il gravame (sent.SS.UU. n.8181/93 e sent.n.169/96), si osserva che, nella fattispecie, stata puntualmentesiffatta prescrizione è rispettata, tanto che il tribunale, come risulta dalla sentenza qui censurata, ha avuto, da un lato, l'esatta cognizione delle statuizioni del pretore investite dall'appello dell'GE, e, dall'altro, ha potuto vagliare, anche sulla base dei richiami contenuti nell'atto di appello alle domande formulate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado ed alle ragioni che ne erano poste a fondamento, alle 9 contestazioni della convenuta ed all'attività istruttoria compiuta in quel giudizio, le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata. Sono, pertanto, prive di pregio le altre censure, con le quali la ricorrente si duole del riesame, da parte del tribunale, delle risultanze istruttorie del procedimento di primo grado, riesame resosi proprio per vagliare le necessario, invece, critiche rivolte dall'appellante alla sentenza del pretore;
nonché della valutazione compiuta dallo stesso giudice di quelle risultanze, che, siccome corretta ed aderente ai fatti accertati, non può essere qui ripetuta. Per quanto riguarda, in particolare, il marciapiede e le tende da sole, il tribunale è pervenuto alla statuizione con cui, in accoglimento della domanda ha condannato la PI, dell'GE, a rimuovere la pavimentazione del rispettivamente, marciapiede, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, e ad eliminare le tende stesse, con la motivazione, immune da vizi logici e giuridici, che la convenuta non aveva diritto rectius, non aveva fornito la prova del suo diritto M a eseguire quell'opera ed a tenere le tende, ciò costituendo, pertanto, violazione del diritto di proprietà 10 dell'GE. Deve aggiungersi che non è consentito in questa sede l'esame della pretesa violazione dell'art.840 perché C.C.,Ydenunciata, sempre con riguardo alle tende, per la prima volta con il ricorso. Rimane evidentemente assorbito il motivo relativo alla statuizione sulle spese. E' parimenti infondato il ricorso incidentale essendo ineccepibile, in punto di dell'GE, diritto, la statuizione di rigetto della domanda da lui proposta, di fare divieto alla PI e/o ai clienti del suo negozio di parcheggiare le macchine sul terreno di esso GE. L'esito finale della lite, con l'accoglimento soltanto di alcune delle domande, giustifica la disposta compensazione parziale delle spese, della quale, pertanto, il ricorrente non ha motivo di dolersi. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. 11 La Corte riunisce compensando le spese. Così deciso in Roma, Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) H atter
P.Q.M.
i ricorsi e li rigetta, il 18 dicembre 2002 Il presidente (Dr. Antonio Vella Арбанибеки IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anna а. MAR. 2003 BEPOSITATO HI AL CANCELLIERE C1 Floma 12