Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 0 6000 /0 2 Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass. soc. Presidente R.G.n. 16515/1999 dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere Cron.17512 dr. Bruno D'Angelo dr. Ettore Mercurio Consigliere Rep. dr. Michele De Luca Consigliere Ud. 31.01.2002 Consigliere rel.dr. Donato Figurelli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvo- catura Generale dello Stato, presso i cui Uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è domiliato, ricorrente;
B 531 CONTRO rappresentata e difesa dal- GI NN, 1' avv. per procura speciale a 1 avv. Luigi Navach ora d'ufficio margine del ricorso, e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, controricorrente;
- 1 - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari - 8 giugno 1999, n. 1563/1999, n. 989/97 in data 1° R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accogli- mento dei motivi 3° e 4°, il rigetto del 1° e del 2°, assor- biti i motivi 5° e 6°. Аи -- 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 15 luglio 1994 la signora NN GI conveniva in giudizio innanzi al RE di Bari, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Interno, perchè fosse condannato alla corresponsione in favore della stessa della pensione di inabilità e del- del-l'indennità di accompagnamento o, in via subordinata, l'assegno d'invalidità civile, con arretrati ed interessi di legge, oltre spese e competenze di lite distraende. Esponeva la ricorrente di essere affetta da gravi malattie e di avere inutilmente richiesto i benefici per l'invalidità forme civile in sede amministrativa. Il Ministero dell'Interno, costituitosi, contestava la fonda- tezza della domanda e ne chiedeva il rigetto%;B in particolare sosteneva l'inesistenza dei presupposti di legge per il rico- noscimento delle prestazioni rivendicate. Espletata c.t.u., l'adito RE rigettava la domanda. Avverso detta pronuncia proponeva appello l'GI, la quale lamentava che il giudice di primo grado non aveva considerato affatto le critiche tecniche fatte alla c.t.u.; non aveva valutato che le affezioni riscontrate dal c.t.u. erano presenti fin dalla domanda amministrativa del 1989. Deduceva inoltre che il c.t.u. non aveva spiegato se vi era stato un aggravamento%;B che l'accertamento tecnico era in- completo ed inattendibile. Resisteva al gravame l'appellato, sottolineando che mancavano · 3 - anche i requisiti socio-economici. Disposta ed espletata nuova c.t.u., il Tribunale di Bari -con sentenza 1° giugno 8 giugno 1999 accoglie parzial- mente l'appello, e condannava il Ministero al pagamento in favore dell'appellante della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° gi gno 1997, oltre agli interessi di legge. Osservava il Tribunale che, successivamente all'iter am- ministrativo ed al giudizio di primo grado, le condizioni di salute dell'assistita avevano subito un progressivo peggioramento, che però risultava documentato solo dal maggio 1997%;B che il consulente di secondo grado aveva avu- to modo di constatare la impossibilità della deambulazione autonoma in relazione ad un contestuale aumento pondera- le ed ad una intolleranza alla protesi. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7 settembre 1999, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L'intima ta ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 1.n. 18/80 nonchè dell'art. 12 della 1. n. 118/1971 nonchè del d.m.
5.2.92 del Mini- stero della sanità nonchè dell'art. 1 d. lgs. 509/88 in - 4 - relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia motivazione Comessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.C. Il ricorrente deduce che la relazione del c.t.u. di appello è del tutto lacunosa in punto "accertamento" della perma- nenza dello stato invalidante (art. 1/1 d. lgs. n. 509/88); che non è dato evincere di "quale entità sia l'aumento pon- derale"; che l'immobilizzazione conseguente all'intervento chirurgico non sembra possa di per sè aver determinato conse- guenze di carattere permanente;
che appare poco comprensibile il riconoscimento nel caso in esame non solo del 100% di ina- bilità ma per di più dell'accompagnamento. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia subordinatamente vio- n. 118/1971lazione e/o falsa anplicazione dell'art. 12 della 1. nonchè dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce l'omesso esame degli ulteriori requisiti di legge (art. 12 della l. n. 118/71), diversi da quello sani- - tra i quali la titolarità di redditi entro i limiti tario legislativamente previsti. -, per la riconosciuta pensione di invalidità. - 5- Con il quinto motivo il ricorrente denunzia in via ulterior- mente subordinata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che erronea appare la statuizione di condanna al pagamento degli interessi legali sui ratei arre- trati, essendosi provveduto al riconoscimento in corso di causa dei relativi benefici economici. Osserva la Corte che sono infondati i primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi tra loro. Come risulta dalla sentenza impugnata, dalle indagini clini- che e dagli accertamenti complementari espletati in sede di gravame è emerso che l' GI è affetta da esiti di intervento di protesi d'anca sinistra per displasia congenita;
alterazioni artrosiche secondarie a carico del rachide%; esiti d'intervento per fibroadenoma mammario e fibromioma uterino. Successivamente all'iter amministrativo ed al giudizio di primo come evidenzia il Tribunale -, le condizioni di salute grado - dell'assistita hanno subito un progressivo peggioramento, che risulta documentato solo dal maggio 1997, a seguito di ricovero presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove viene segnalata una impossibilità di deambulazione. Il Consulente di secondo grado - 6 - ha avuto modo di constatare prosegue il Tribunale - la impossibilità della deambulazione autonoma in relazione ad un contestuale aumento ponderale ed ad una intolleranza alla protesi. Correttamnte pertanto il giudice d'appello ha ritenuto che, a partire dal 9 maggio 1997, 1' GI ha i requisiti sanitari per la concessione sia della pensione per inabilità civile sia dell'indennità di accompagnamento. In particolare, per quanto riguarda l'indennità di accompagna- mento, si osserva che essa spetta al soggetto che, come nella specie, è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto perma- nente di un accompagnatore, ovvero, alternativamente, che neces- siti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389). Fondati sono invece il terzo ed il quarto motivo, anch'essi connessi tra loro. L'Ente ricorrente deduce infatti, in rela- zione alla pensione d'inabilità, l'omesso esame da parte del Tribunale degli ulteriori requisiti di legge (art. 12 della 1. n. 118/71), diversi da quello sanitario tra i quali la titolarità di redditi entro i limiti legislativi previsti -- Ed in conseguenza, im mancanza del- (requisito reddituale) l'accertamento del requisito reddituale, non risulta accerta- to dal Tribunale il diritto alla pensione d'inabilità (re- quisito mon richiesto invece per l'indennità d'accompagnamento). Infondati sono invece il quinto ed il sesto motivo, con i quali -7- 1'Ente ricorrente si duole della statuizione relativa al- la condanna al pagamento degli interessi legali, stante il riconoscimento in corso di causa dei benefici economici. Invero, nel caso di invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi dell'assegno d'invalidità debbono dal giu- duce essere attribuiti con la stessa decorrenza della presta- zione previdenziale (v. tra le altre Cass. 22 aprile 1995 n. 4559). E l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, è applicabile, monostante il suo tenore letterale, anche alle obbligazioni assistenziali: cfr. Corte cost. n. 196 del 1993. In definitiva, rigettati i primi due motivi e gli ultimi due motivi di ricorso, devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo, com cassazione della sentenza impugnata in ordine ai mezzi accolti e rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 3° ed il 4° motivo di ricorso, e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002. - 8 - % Così deciso in Roma il 31 IL. CANCELLIERE Der sitato in Cancelleria 24 APR. 2002 IL CANCELLIERE чемс gennaio 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) lushich I wal Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) prato Af mill рансо D O O R E G T T T S T I I N R E G I S E A E D R L L O E D -9 .