Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15797 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESE A REGISTRAZIONE E BOLLO ART E 3 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per perdita del bagaglio1 57 97 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Trasporto aereo e SEZIONE TERZA CIVI ponsabilità del vettore Composta dagli Ill. R.G.N. 19521/00 Dott. Ernesto LUPO Presidente t - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Francesco SABATINI - Consigliere 32210 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Ud. 23/04/03 Rel. ConsigliereDott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SOCIETE' TUNISIENNE DE L'AIR TUNISAIR, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ben Ammar Charfeddine, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CONDOTTI 61/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FORNARO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AD OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato 2003 RAFFAELE ALBERICI, che la difende, giusta delega in 942 atti;
ри controricorrente avverso la sentenza n. 6363/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 14/07/99 e depositata il 15/07/99 (R.G. 28226/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12 giugno 1998 RO PA, che nel viaggio compiuto su un aereo della Società Tuni- sienne de l'Air Tunisair al suo arrivo in Tunisia era rimasta priva del bagaglio e degli effetti personali, momentaneamente smarriti e restituiti dopo circa un me- se, conveniva in giudizio la predetta società per otte- nerne dal giudice di pace di Roma la condanna al paga- mento della complessiva somma di lire 2.000.000, com- presi interessi e svalutazione sino alla domanda. L'adito giudice di pace, nel contraddittorio delle parti, con sentenza pubblicata il 15 luglio 1999 con- dannava la società a pagare la somma di lire 1.600.000 e le spese processuali. In ordine alle difese della parte convenuta, il 2 h T 1 giudice di merito considerava che dall'esercizio dell'azione risarcitoria la istante non era decaduta, poiché il suo diritto al risarcimento del danno era stato riconosciuto dalla compagnia aerea;
che la sua incompetenza funzionale era stata tardivamente eccepita e, comunque, la eccezione non era fondata%;B che non sus- sisteva la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 22 della Convenzione di Varsavia sul traspor- to aereo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso la società soccombente, che affida l'impugnazione a cinque mezzi di doglianza. Resiste con controricorso RO PA, che, pre- liminarmente, deduce la inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre i sessanta giorni dalla citazione, con cui la società soccombente aveva gravato di appello la medesima sentenza del giudice di pace di Roma. La società ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente questa Corte, giusta ecce- zione della parte resistente, che il ricorso e' inam- missibile data la sua intempestività. Costituisce consolidato orientamento di questa Cor- te che la notificazione dell'impugnazione equivale, 3 念 pin agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui l'impugnazione medesima sia proposta. Conseguentemente, stato affermato (ex plurimis: A Cass. n. 9393/93; Cass., n. 5548/98) che, ove il soc- combente in primo grado proponga, avverso la relati- va sentenza, non notificata, una prima impugnazione da- vanti al giudice di appello, e, successivamente, rite- evidentemente la medesima sentenza ricorribile nendo soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile, in quanto sia stato proposto entro il termine breve de- corrente dalla notificazione dell'atto di appello. Nel caso di specie, secondo quel che la parte resi- stente ha documentato (art. 372, comma 1, cod. proc. civ.), avversO la medesima sentenza del giudice di che la società soccombente ha impugnatopace di Roma, con il ricorso per cassazione notificato il 3 ottobre 2000, la stessa società, in precedenza, aveva proposto appello al tribunale con citazione notificata il 2 feb- braio 2000. Il termine breve di sessanta giorni (artt.325, com- 2, e 326, comma 1, cod. proc. civ.) per proporre ma il presente ricorso, decorrente dal 2 febbraio 2000, ри risultava, perciò, scaduto alla data del 3 ottobre 2000, quando il ricorso è stato notificato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liqui- date in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), di cui euro 500,00 (cinquecen- to/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 23 aprile 2003. Il consigliere est. Il Presidente зашко при Еший про DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 22 OTT. 2003 innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista 5