CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15057 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CI AN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere AN Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava la richiesta formulata nell’interesse di AN CI, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa edile nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana con orario 7.30 – 16.00 presso i cantieri che sarebbero stati comunicati ad ogni assegnazione, argomentando che la natura dell’attività non consentiva di effettuare idonei controlli.
2. Avverso la decisione AN CI, a mezzo difensore, ha proposto reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Messina che, con provvedimento dell’11 giugno 2025, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente. Con l’atto d’impugnazione CI ha invocato una rivalutazione della decisione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15057 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 10/03/2026 Magistrato di sorveglianza, facendo presente di essere stato già autorizzato a prestare attività lavorativa a tempo parziale, dal lunedì al venerdì con orario 14.00-17.00, alle dipendenze di un’impresa di pulizie. Ha rimarcato che lo svolgimento dell’attività lavorativa, funzionale alla rieducazione, gli consentirebbe di contribuire al mantenimento del proprio nucleo familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’art. 111, settimo comma, Cost. sancisce la generale ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale è recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01).
3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).
4. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione esistente e non apparente del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, calibrata sull’inconciliabilità dell’attività lavorativa con l’esigenza di assicurare adeguati controlli sul condannato, il ricorrente ha invocato una rivalutazione nel merito della decisione, non consentita in questa sede.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava la richiesta formulata nell’interesse di AN CI, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa edile nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana con orario 7.30 – 16.00 presso i cantieri che sarebbero stati comunicati ad ogni assegnazione, argomentando che la natura dell’attività non consentiva di effettuare idonei controlli.
2. Avverso la decisione AN CI, a mezzo difensore, ha proposto reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Messina che, con provvedimento dell’11 giugno 2025, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente. Con l’atto d’impugnazione CI ha invocato una rivalutazione della decisione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15057 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 10/03/2026 Magistrato di sorveglianza, facendo presente di essere stato già autorizzato a prestare attività lavorativa a tempo parziale, dal lunedì al venerdì con orario 14.00-17.00, alle dipendenze di un’impresa di pulizie. Ha rimarcato che lo svolgimento dell’attività lavorativa, funzionale alla rieducazione, gli consentirebbe di contribuire al mantenimento del proprio nucleo familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’art. 111, settimo comma, Cost. sancisce la generale ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale è recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01).
3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).
4. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione esistente e non apparente del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, calibrata sull’inconciliabilità dell’attività lavorativa con l’esigenza di assicurare adeguati controlli sul condannato, il ricorrente ha invocato una rivalutazione nel merito della decisione, non consentita in questa sede.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3