Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso, della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 467
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 24934/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV AC N. IL 16/07/1973;
avverso l'ordinanza n. 4774/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di BARI, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ammetteva MO VI alla detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1, ord. pen.) con espressa facoltà di svolgere attività lavorativa presso la ditta "Pier Pesca s.n.c." con sede in Risceglie, comune di residenza di VI.
2. Il 29 maggio 2012 il Magistrato di sorveglianza di Bari nell'ambito della cui giurisdizione la misura doveva essere eseguita, sostituiva integralmente le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Taranto.
3. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, VI, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, atteso che la sostituzione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza può avvenire motivatamente solo in presenza di fatti nuovi, nel caso di specie non verificatisi. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il suo esame impone una duplice premessa metodologica.
1. Ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, è sempre esperibile il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pronunciati dal Magistrato di Sorveglianza in materia di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 2, ord. pen.), trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. 1, n. 30132 del 20 maggio 2003).
2.L'esaurimento dei mezzi d'impugnazione proponibili avverso i provvedimenti adottati - determina una preclusione al nuovo esame della medesima questione in assenza di fatti nuovi sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile i presupposti di fatto già precedentemente valutati sulla base dei quali è stata concessa una misura alternativa alla detenzione in carcere, corredata dalle relative prescrizioni.
3. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati al paragrafo che precede. Infatti, il Magistrato di Sorveglianza competente rispetto al luogo di svolgimento della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., ha modificato le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza applicativa della misura senza che fossero intervenuti elementi nuovi idonei a giustificare l'aggravamento delle prescrizioni stesse. In tale contesto, senza fornire alcuna motivazione sul punto e in assenza di elementi nuovi documentati, ha escluso la facoltà di svolgere l'attività lavorativa, concessa poco tempo addietro a VI dal Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Tautologica ed apparente, infine, appare la motivazione contenuta nel provvedimento impugnata, laddove giustifica l'integrazione e la modifica delle prescrizioni in precedenza esposte, sottolineando la loro insufficienza "ad operare un concreto controllo sull'operato del soggetto e dunque ad arginare il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa".
È indubbio che la motivazione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento più o meno analitico, ma è altrettanto incontestabile che essa presuppone, in ogni caso, l'indicazione chiara della base fattuale posta a fondamento della valutazione effettuata (Sez. U. n. 2451 del 27 settembre 2007). Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013