Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
0 50 7 1 /0 3 TALIANA REPUBBLICA IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G.N.12968/00 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Cron. 11288 Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rep. 1382 CECCHERINI Dott. Aldo Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Luigi Cons. Rel. MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ca Comune di Benevento in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza C. Nerazzini 5, presso lo studio dell'avv. Michele Pazienza e dell'avv. Massimo Pagano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti nitamente all'avv. Luigi Giuliano di Benevento
- ricorrente -
contro
AM IO, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni $2, presso l'avv. Giovanni Carlo Parente, con l'avv. Michele Portoghese di Benevento che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.96 del 21.1.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2003 136 2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n. 552/95 il Presidente del Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di Benevento di pagare a AM IO la somma di lire 114.734.810 che il predetto riteneva dovuta quale contributo ex lege 219/81 assegnatogli per il finanziamento della ricostruzione di un suo immobile coinvolto nel sisma del 1980 e ricostruito a sua iniziativa ed a sue spese. Avverso il decreto proponeva opposizione il 2.6.95 l'Ente ingiunto deducendo che lo AM era stato auorizzato all'esecuzione di lavori ma che il contributo era stato bensì determinato in lire 114.734.810 con decreto 975 del 7.1.92 ma non assegnato, non essendo il richiedente utilmente collocato in graduatoria ai sensi del sopravvenuto art. 3 c. 2 della llie legge 32/92. Costituitosi lo AM, il Tribunale con sentenza 30.6.98 rigettava l'opposizione e la Corte d'Appello di Napoli, adita dal Comune, con sentenza 21.1.2000 ne confermava le statuizioni. Nella pronunzia la Corte territoriale: • Affermava che correttamente il Tribunale, avendo ravvisato nella specie la concessione del contributo ex lege 219/81 e non ex lege 874/80 aveva ricondotto la posizione dello AM a quella di diritto soggettivo. Escludeva che alla esigibilità del credito facesse ostacolo la carenza di • disponibilità finanziaria, dato che il decreto 7.1.92 dava atto della disponibilità stessa e precisava che le modalità di erogazione sarebbero state quelle dell'art. 15 della legge 219/81 (accredito presso la Banca 2 indicata e previsione dei ratei di erogazione). Negava quindi che potesse trovare ingresso la sopravvenuta disciplina • della legge 32/92, entrata in vigore dopo l'insorgenza e l'acquisizione di liquidità ed esigibilità del credito (avvenuta con il ridetto decreto 7.1.92). Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 4.5.2000, ha proposto ricorso il Comune con atto del 16.6.2000 contenente due motivi;
l'intimato ha notificato controricorso il 24.7.2000. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, essendo privi di fondamento entrambi i motivi sui quali esso si articola. Con il primo motivo il Comune denunzia la violazione del T.U. approvato len con legge 76/90 e della legge 32/92 per avere la Corte di Napoli ignorato che al credito dello AM difettava il requisito della esigibilità, posto che: A) l'art. 19 comma 7 del D.leg. 76/90 prevedeva che, in mancanza di disponibilità finanziaria, il Sindaco indicasse il contributo con riserva di futura assegnazione e con riguardo alla esigenza di correlare l'assegnazione della somma indicata al diritto di un beneficiario che fosse già utilmente compreso in graduatoria;
B) la conseguente mancanza di copertura finanziaria integrava il mancato avveramento della condicio juris di cui al citato art. 19 e pertanto rendeva applicabile la sopravvenuta legge 32/92, con la conseguente esclusione dello AM dalla graduatoria in virtù delle sue proprietà immobiliari. -le cui argomentazioni sono peraltro frutto di una La sintetizzata censura esatta lettura dei richiamati dati normativi-appare completamente elusiva 3 del tema specifico posto dall'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, iter che non viene né contestato nei suoi passaggi e nei suoi risultati né tampoco compreso. Ed infatti, e come in narrativa sintetizzato, se la Corte di Napoli ha (giustamente) ricondotto il contributo spettante allo AM nell'ambito della previsione della legge 219/81 e quindi nell'area dei diritti soggettivi, e se l'affermazione deila sussistenza di un suo credito liquido ed esigibile è stata ricondotta alla adozione del decreto 7.1.92, decreto fatto segno ad una espressa e motivata disamina al cui esito è scaturita Cena l'affermazione per la quale esso sarebbe atto di accertamento della esistenza di una attuale e piena disponibilità finanziaria dell'Ente erogatore, il ricorrente neanche si pone il problema di contestare l'interpretazione data a tale atto amministrativo (magari adducendo ragioni per le quali esso si sarebbe dovuto leggere come atto di mera indicazione di un importo la cui erogazione rimaneva soggetta alla condicio juris) e si limita ad illustrare le astratte ipotesi scaturenti dalla propria (esatta) lettura delle norme di legge. Ditalchè, se la Corte afferma (con interpretazione esatta od erronea dell'atto, qui non rileva) che il decreto indicava l'esistenza di un impegno di spesa e delle modalità del pagamento e la censura tale affermazione ignora e si limita a negare che la normativa consentisse, in astratto, l'insorgere del diritto in capo allo AM, ne discende che la censura stessa deve ritenersi del tutto fuor di segno e, come tale, inammissibile (senza che, si badi, le più diffuse e pertinenti argomentazioni svolte nella memoria finale possano restituire all'atto di impugnazione una ammissibilità della quale esso era affatto privo). Con il secondo motivo, poi, si denunzia la omessa motivazione derivante 4 dal non avere la Corte considerato che l'intervento era stato effettuato come "riparazione" a proprie spese dell'immobile sinistrato e quindi era stata effettuata in totale assenza della disponibilità finanziaria. La censura è del tutto inconsistente, posto che la Corte, sol che si legga la narrativa della sentenza (pagg. 1 e 2), ha avuto ben presente il profilo sottoposto ma non lo ha ritenuto in alcun modo rilevante avendo affermato che il decreto 7.1.92 comunque conteneva specifica assegnazione di fondi esistenti e contabilmente impegnati per la spesa in favore dello AM che, per la esecuzione dei relativi lavori, aveva chiesto l'erogazione del contributo. Rigettato il ricorso, alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla refusione delle spese in favore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore dello AM, determinate in € 4.000,00 per onorari, oltre ad € 230,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 23 Gennaio 2003 11 Consigliere estensore il Presidente : IL CANCELLIERE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O lenko Matxalup Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 2 APR. 2009 IL CANCELLERE 5