Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
L'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto.
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- 1. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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- 4. L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020
Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20275 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1357
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36381/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MODENA;
nei confronti di:
1) SA OA N. IL 03/02/1987 C/;
avverso l'ordinanza n. 542/2009 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 24/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 24.03.2009 il Gip del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la nullità dell'ordine di esecuzione spedito nei confronti di MO OA in quanto non tradotto nella lingua araba, pur essendo pacifico in atti che il predetto condannato non comprendeva la lingua italiana (vi era stato l'ausilio di un interprete all'udienza di convalida ed il decreto di citazione per il giudizio immediato era stato tradotto).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso detto giudice che motivava il gravame deducendo: - emergeva da plurimi atti che il MO conosceva la lingua italiana;
- l'ordine di esecuzione era stato notificato anche al difensore.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Ed invero è principio generale indiscutibile che gli atti processuali, significativi al fine di esercitare diritti difensivi, debbano essere tradotti all'imputato, o condannato, alloglotta che non conosca la lingua italiana. L'effettiva capacità dello straniero di conoscere a sufficienza la lingua italiana è, in concreto, questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, quindi, non deducibile in questa sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e coerente (sul punto, cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 12 in data 31.05.200, Rv. 216258, Jakani, e successive conformi). Orbene, nel caso di specie è del tutto evidente che la motivazione del giudice dell'esecuzione risulta adeguata, facendo riferimento ad atti del processo che sono stati tradotti al MO proprio in quanto era stato accertato che costui non aveva sufficiente capacità di comprendere la lingua italiana. Le contrarie valutazioni in fatto del ricorrente P.M. devono dunque soccombere a fronte di tale corretta e congrua motivazione. Infine, è del tutto evidente come la notifica dell'atto in questione al difensore non possa consentire di eludere la dovuta traduzione per il diretto interessato che detiene un diritto personale, non comprimibile, di conoscenza dell'ordine che lo riguarda (da lui impugnabile per diritto proprio).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010