CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16526 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU ha concluso chiedendo udito il d' nsore 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 16526 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina e lesioni , riqualificando il primo come furto semplice,dichiarando l'improcedibilità per assenza di querela e rideterminando la pena per il secondo. Fatto compiuto a Gennaio 2019. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 597/3 cpp, per violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte di appello aveva confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella ex art 62 nr 6 cp, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art 585 cp, infliggendo, con la riduzione per il rito, la pena finale di mesi quattro di reclusione. Il Giudice di appello avrebbe errato per aver ridotto la pena, a seguito del riconoscimento delle due attenuanti, in misura inferiore a quanto praticato dal Gup, che aveva applicato la riduzione per un terzo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.0ccorre premettere che il primo Giudice aveva inflitto per il reato di lesioni la pena di mesi due di reclusione in aumento ex art 81 cpv cp sulla pena per il delitto più grave di rapina;
per quest'ultimo, riconosciute le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno prevalenti sulla contestata aggravante delle più persone riunite, la pena base è stata fissata in quattro anni e quattro mesi di reclusione;
tale pena è stata aumentata ex art 81 cpv cp per il reato di lesioni di mesi due di reclusione, così pervenendosi alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, pena diminuita per il rito abbreviato a quella di anni tre di reclusione. Il Giudice d'Appello, dopo aver pronunziato il proscioglimento per mancanza di querela dal delitto di furto aggravato ex at 61 nr 5 cp, così riqualificato il fatto originariamente contestato come rapina, ha provveduto a specificare i passaggi attraverso i quali è stata determinata la pena per il residuo delitto di lesioni, previa ovvia conferma delle già riconosciute attenuanti ex artt 62 bis cp e 62 nr 6 cp, giudicate prevalenti sull'aggravante ex ad 585/1 cp. La Corte ha definito la pena base per il residuo delitto di lesioni aggravate in mesi nove di reclusione, ridotta per la ritenuta prevalenza delle attenuanti sull'aggravante a mesi sei di reclusione e ridotta per il rito abbreviato a mesi quattro di reclusione. 1.1. Così ricostruiti i passaggi attraverso i quali la Corte territoriale è pervenuta ad infliggere la pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di lesioni, va osservato che non sussiste la denunziata violazione del divieto ex art 597 cpp. Invero nella fattispecie in esame, con il proscioglimento del delitto di furto sancito dal Giudice di appello, si è dissolta la struttura del reato continuato, essendo residuato il solo delitto di lesioni, divenuto, pertanto, unico reato da 1 Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Dr. ssa Maria Vessichelli , v t,kj`-' valutare quanto al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale il Giudice di secondo grado non incontra il limite della pena inflitta nel precedente giudizio. I due giudizi, infatti, hanno avuto ad oggetto, a seguito della eliminazione del delitto di furto in grado di appello, due entità tra loro eterogenee e non più paragonabili. 2. Il Collegio intende, quindi, dar seguito al principio affermato dal massimo consesso di questa Corte regolatrice - costantemente osservato dalle Sezioni semplici - secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave - come nel caso ora al vaglio - o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014) Rv. 258653. Quest'ultima pronunzia ha chiarito che quando muti la struttura del reato continuato - come nelle ipotesi appena ricordate in cui il reato satellite divenga reato più grave o di diversa qualificazione giuridica del fatto - non si applica il principio di carattere generale in precedenza affermato da (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud. (dep. 10/11/2005 ) Rv. 232060. In essa si era precisato - peraltro nel diverso caso di eliminazione di una circostanza aggravante da parte del Giudice di appello - che il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Alla luce delle considerazioni e dei principi suesposti il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10.11.2022 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gr gorio
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU ha concluso chiedendo udito il d' nsore 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 16526 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina e lesioni , riqualificando il primo come furto semplice,dichiarando l'improcedibilità per assenza di querela e rideterminando la pena per il secondo. Fatto compiuto a Gennaio 2019. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 597/3 cpp, per violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte di appello aveva confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella ex art 62 nr 6 cp, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art 585 cp, infliggendo, con la riduzione per il rito, la pena finale di mesi quattro di reclusione. Il Giudice di appello avrebbe errato per aver ridotto la pena, a seguito del riconoscimento delle due attenuanti, in misura inferiore a quanto praticato dal Gup, che aveva applicato la riduzione per un terzo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.0ccorre premettere che il primo Giudice aveva inflitto per il reato di lesioni la pena di mesi due di reclusione in aumento ex art 81 cpv cp sulla pena per il delitto più grave di rapina;
per quest'ultimo, riconosciute le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno prevalenti sulla contestata aggravante delle più persone riunite, la pena base è stata fissata in quattro anni e quattro mesi di reclusione;
tale pena è stata aumentata ex art 81 cpv cp per il reato di lesioni di mesi due di reclusione, così pervenendosi alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, pena diminuita per il rito abbreviato a quella di anni tre di reclusione. Il Giudice d'Appello, dopo aver pronunziato il proscioglimento per mancanza di querela dal delitto di furto aggravato ex at 61 nr 5 cp, così riqualificato il fatto originariamente contestato come rapina, ha provveduto a specificare i passaggi attraverso i quali è stata determinata la pena per il residuo delitto di lesioni, previa ovvia conferma delle già riconosciute attenuanti ex artt 62 bis cp e 62 nr 6 cp, giudicate prevalenti sull'aggravante ex ad 585/1 cp. La Corte ha definito la pena base per il residuo delitto di lesioni aggravate in mesi nove di reclusione, ridotta per la ritenuta prevalenza delle attenuanti sull'aggravante a mesi sei di reclusione e ridotta per il rito abbreviato a mesi quattro di reclusione. 1.1. Così ricostruiti i passaggi attraverso i quali la Corte territoriale è pervenuta ad infliggere la pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di lesioni, va osservato che non sussiste la denunziata violazione del divieto ex art 597 cpp. Invero nella fattispecie in esame, con il proscioglimento del delitto di furto sancito dal Giudice di appello, si è dissolta la struttura del reato continuato, essendo residuato il solo delitto di lesioni, divenuto, pertanto, unico reato da 1 Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Dr. ssa Maria Vessichelli , v t,kj`-' valutare quanto al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale il Giudice di secondo grado non incontra il limite della pena inflitta nel precedente giudizio. I due giudizi, infatti, hanno avuto ad oggetto, a seguito della eliminazione del delitto di furto in grado di appello, due entità tra loro eterogenee e non più paragonabili. 2. Il Collegio intende, quindi, dar seguito al principio affermato dal massimo consesso di questa Corte regolatrice - costantemente osservato dalle Sezioni semplici - secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave - come nel caso ora al vaglio - o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014) Rv. 258653. Quest'ultima pronunzia ha chiarito che quando muti la struttura del reato continuato - come nelle ipotesi appena ricordate in cui il reato satellite divenga reato più grave o di diversa qualificazione giuridica del fatto - non si applica il principio di carattere generale in precedenza affermato da (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud. (dep. 10/11/2005 ) Rv. 232060. In essa si era precisato - peraltro nel diverso caso di eliminazione di una circostanza aggravante da parte del Giudice di appello - che il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Alla luce delle considerazioni e dei principi suesposti il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10.11.2022 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gr gorio