Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell'art. 101 cod. proc. pen., può, nell'interesse della stessa, proporre opposizione alla richiesta di archiviazione senza necessità di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19121 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 401
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 029156/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE TR N. IL 20/02/1942;
contro
:
2) NI UD N. IL 18/08/1948;
contro
:
1) RB AC N. IL 29/09/1937;
2) CC NO N. IL 25/04/1951;
3) BR VA N. IL 12/11/1946;
4) PA MA N. IL 28/05/1951;
5) DE BA AN N. IL 19/03/1966;
avverso DECRETO del 20/12/2002 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FERRUA GIULIANA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al P.G.;
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con provvedimento 20-12-02 il Gip presso il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione avanzata da EL RO e da RO UD, persone offese, all'archiviazione richiesta dal P.M. relativamente al procedimento a carico di RB AC ed altri 4, indagati per il delitto di cui all'art. 595 c.p.: all'uopo rilevava il giudicante che l'opposizione era stata proposta da difensore non munito di procura speciale.
Avverso la riportata pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione le suddette persone offese, tramite difensore munito di procura speciale, deducendo violazione dell'art. 410 c.p.p.. Il motivo è fondato.
Invero il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. senza necessità di procura speciale, posto che nella disposizione contenuta nell'art. 101 c. 1^ c.p.p. è previsto che la persona offesa può nominare un difensore nelle forme stabilite dall'art. 96 c. 2^ c.p.p. per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuite, facoltà tra cui rientra certamente l'atto de quo. (Cass. 18-10-02 n. 35126 RV. 222628).
Nella delineata situazione si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio essendo stata disposta l'archiviazione de plano nonostante fosse stata proposta opposizione e per effetto di irritale dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Gip presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'impugnato provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Gip presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004