Sentenza 3 maggio 2000
Massime • 1
In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art.94 del d.P.R. n.309 del 1990, il quale richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 1, dell'art.91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'ora abrogato art.47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario. La disciplina dettata dal d.P.R. n.309 del 1990 è, infatti, una normativa speciale, non modificata dalla legge n.165 del 1998, sicché la stessa in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art.677, comma 1, cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2000, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 3/5/2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N.3316
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N.4081/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza in data 13/1/00 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento nei confronti di CI RA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Passacantando che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli
Osserva:
Con ordinanza in data 27/7/99 il Tribunale di sorveglianza di Roma, si è pronunciato sull'istanza di liberazione anticipata presentata da CI RA detenuto in espiazione di pene cumulate con provvedimento 22/7/08 del Procuratore, della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere l'istanza di affidamento in prova terapeutico dallo stesso presentata ai sensi dell'art. 94 DPR 309/1990, rilevando che per essa non doveva farsi riferimento al criterio generale stabilito dall'art. 677 comma 1 C.P.P. (secondo cui la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, nel caso di specie la casa circondariale di Cassino) bensì al criterio speciale desumibile dagli artt. 91 e 94 del citato DPR 309/1990 secondo cui per la misura di cui si tratta la competenza va in ogni caso fissata in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero investito dell'esecuzione.
Con ordinanza in data 13/1/00 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ricevuti gli atti, ha rilevato conflitto negativo sull'assunto, che non sarebbero possibili eccezioni al criterio generale di attribuzione della competenza del locus custodiae non figurando nel comma 1 dell'art.677 C.P.P. la clausola derogatoria "se la legge non dispone altrimenti" inserita invece nel comma 2, con riferimento al criterio del luogo di residenza, o domicilio previsto per le ipotesi in cui l'interessato non sia detenuto o internato.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso della competenza del Tribunale di sorveglianza, di Napoli. Nell'art. 4 DPR 309/1990, che disciplina l'istituto dell'affidamento in prova in casi particolari, sono stati invero richiamati i commi 3 e 4 e non il comma 1 dell'art. 91 proprio per attribuire la competenza in materia seguendo il modello dell'ora abrogato art. 47 bis O.P. (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 18/11/97, Confl. in proc. Fama - rv.209-005; 15/11/96, Confl. in proc. Guglielmana - rv.206.624; 10/5/94 Confl. in proc. Daniele rv. 198.087)- sempre al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione (organo al quale spetta di provvedere a procrastinarne l'inizio ovvero a interrompere l'iter) indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario, stabilendo il citato 4 dell'art. 91 che il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito.
E quella dettata dal DPR 309/1990 è una normativa speciale, non modificata dalla 165/1998, che in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma 1 C.P.P. 1988.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000