Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
O L L 4 7 O 3 B 2 ) E a E Aula 'B' E 1 C N 9 O A 1-19 I P 04855/03 Z I A -1 R D T 1 UBBLICA ITALIANA E IS 2 IC . G E L D R 9 IU 3 A D IN NOME DEL POPOLA ITA E G E 6 T E 4 N . T.W E T S T E A CORTE R (IS A Oggetto Impugnativa sentenza SEX ONE TERZA CIVILE Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 30020/01 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 10817 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR AN, eiettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso 10 studio deli'avvocato ITALO CASTALDI, che lo difende, giusta delega in atţi; ricorrente -
contro
AR PI, SAI SPA;
intimati - avverso la sentenza 1. 11866/00 del Giudice di pace di ROMA, Sezione VII, emessa i1 05/10/00 e depositata il 26/10/00 (R.G. 35029/99); 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 261 consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco 1 MANZO;
udito l'Avvocato Italo CASTALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, confermale in Camera di Consiglio dal 2.M. Dott. Maurizio VELARDI, the ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, Con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che NC UR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il gin- dice di pace di Roma ha riget Lato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di PI RA e della - Società Assicuratrice industriale per sentirli 3.A. I. condannare risarcimento dei danni subit: dalla sta vel- Cura in conseguenza di un sinistro stradale e indicati in lire 1.936.462;
considerato che
COI 1'unico motivo i ricorrente deduce la violazione dell'art. 2054 c.C, lamentando che il giudice di pace avrebbe comunque dovuto fare appli- cazione della presunzione prevista dal secondo comma della disposizione indicata;
rilevato che gli intimazi non hanno svolto dife- se;
vista la memoria presentata da NC UR: viste le conclusioni del P.M. che, in considera- 2 zione dei limiti entro i quali è esercitatile il соп- trolic in sede di legittimità dello sentenza emesse dal giudice di расе secondo equità, ha chiesto a questa Carte di respingere il ricorso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza dello stesso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di расе secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 prime comma Пume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad ип punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del 0. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi tuzione e delle norma comunitarie (se di rango superic- re a quello ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716]; ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le delle violazioni, essendo stata pro- क spettata la violazione dell'art. 2054 c.c.; che il vi- zio di motivazione è stato dedotto unicamento con la memoria e che, in ogni caso, la motivazione della son- tenza impugnata non appare né inesistente é apparen- tor essendo chiaramente comprensibile la ratio deciden- di adostata, mentre, per altro verso, le censure si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art.. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese non avendo gli intimati svolto atti- vila difensiva;
visti gli artt. 113, 339 a 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Olfers ELCANCED MERE Ajalla Depositata in Cancellerie Pogol 29.03-03 * CANCELLIERE C'1 Dott.ssa Mena Aiello 4