Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11809 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 637/2003 oggetto REPUBBLICA ITALIANA LAVORO 1 1809/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI composta degli Ill.mi Sigg.ri agistrat Dott. Sergio MATTONE Presidente MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 31178/2001 Dott. Giovanni Consigliere Dott. Francesco Ant. MAIORANO Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere CRON. 25681 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 18.02.2003 sul ricorso proposto da AM IZ rapp.to e difeso dagli avv.ti Placido Puliatti e Angela Deluigi, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Paolo Emilio, n. 24/D, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
962
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 40086/2000 depositata il 14 dicembre 2000, R.G. n. 08201/1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Angela Deluigi per DA RI. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Pretore di Roma in data 29 febbraio 1996, rigettava la domanda proposta da RI DA contro il Ministero dell'Interno, diretta al riconoscimento della pensione di inabilità, ovvero, in subordine, dell'assegno di invalidità. Aveva, a sua volta, accolto la domanda subordinata il Pretore, previo espletamento di consulenza medico-legale, con decorrenza dal 1° aprile 1992. Riteneva il Tribunale non sussistente la prova della incollocazione al lavoro per mancanza della iscrizione dell'assistito alle liste del collocamento obbligatorio e/o della domanda di essa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il DA con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il DA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché omessa e 2 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 c.p.c.. Deduce, in sintesi, il DA che, proprio in termini con la giurisprudenza della Corte di legittimità, ancorché non condivisa, era stato allegata in grado di appello, e ne aveva fatto esplicita menzione nell'atto di parte in secondo grado, "la certificazione rilasciata il 16 luglio 1976 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Frosinone attestante la iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio”, e che di tale documento il Tribunale non aveva tenuto alcun conto ai fini della decisione. Il ricorso è fondato. La premessa del Tribunale, informativa e sottesa ad ogni altra argomentazione sviluppata in sentenza, era che non risultava agli atti la iscrizione del DA "alle liste di collocamento obbligatorio (ben potendo esserlo, avendo all'epoca della domanda Cinquantecimhe amministrativa, meno di venticinque anni), né che abbia presentato la relativa domanda". In realtà, effettivamente, come d'altronde puntualmente denunciato in ricorso, risulta depositato in grado di appello certificato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, UPLMO di Frosinone, n. 293 del 16 luglio 1996, precedente anche alla notifica dell'atto di impugnazione, dal quale risulta che il DA RI era stato iscritto “al n. 16316 in data 13 luglio 1996 dell'elenco degli invalidi civili aspiranti al collocamento ai sensi dell'art. 19 della legge 02 aprile 1968, n. 482”. Il mancato esame di tale documento integra le censure in titolazione specie sotto il profilo di omessa motivazione su punto decisivo della controversia, afferendo esso ad elemento costitutivo della prestazione richiesta, tenuto conto, in via principale, del 3 principio più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui "l'omesso esame di documenti non dà luogo ad un 'error in procedendo' del giudice, ma si risolve in un vizio di motivazione, censurabile solo se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l'esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata" (fra altre, e da ultimo, Cass. 28 novembre 2001, n.15113, conforme Cass. N. 02819 del 1999). E' opportuno anche rilevare che la sentenza impugnata, sul punto, non chiarisce se il giudice di appello ha preso atto dell'esistenza del documento, valutandone negativamente il contenuto, ovvero ha ignorato il documento stesso omettendone qualsiasi valutazione. La censura accolta assorbe qualsiasi altra questione. Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Perugia per il riesame della vertenza alla luce del documento in questione, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in ordine al quale terrà presente la mancanza di difesa del Ministero in questa sede, costituito solo con procura e non rappresentato all'udienza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. per Così deciso in Roma il 18 febbraio 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente witter.frova MappaulleШарральва рро набиperpo Sergio Mattone 4 nella PIEREA IL CANCELLIE Depositato in Cancelleria oggi. 5 AGO 2003 A CANCELLERECANCE