Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' NOME DEL0 03/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI ASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G. N. 9247/99 Cron.5694 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LL IA, quale erede di DI NELLA elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, la rappresenta e difende, giusta delega in calce che alla copia notificata del ricorso;
2001 4524 resistente con mandato -1- avverso la sentenza n. 24/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 3394/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso in appello, EL RI, quale erede di VA NE, ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, in contraddittorio con il Ministero dell'interno, alla VA la indennità di accompagnamento dab'1 aprile 1994, fino alla morte di costei, mentre l'appellante pretendeva che il riconoscimento decorresse dalla data della domanda amministrativa, e, cioè, dall'1 novembre 1991. Il tribunale di Bologna, con sentenza del 21 gennaio 1998, rinnovata la consulenza tecnica, accoglieva l'appello, stabilendo la decorrenza come richiesto nella impugnazione. Avverso la sentenza il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimata ha depositato procura. Motivi della decisione Con i due motivi di annullamento, il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e con il secondo vizi della motivazione per insufficienza e contraddittorietà della stessa. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. In sintesi il ricorrente, senza attardarsi ad illustrare la dedotta violazione di legge, censura essenzialmente la sentenza impugnata per non aver essa adeguatamente motivato sulla ragione per la quale ha recepito le - conclusioni del consulente di secondo grado, senza indicare il perchè abbia tenuto in non cale quella, contenête conclusioni diverse, di primo grado. Il ricorrente cita in proposito la giurisprudenza di questa Corte, per la quale in casi del genere il giudice deve giustificare la propria preferenza, cosa che il tribunale ✗( non ha fatto ( Cass, 9 maggio 1987, n. 4288). 1 In contrario, può osservarsi che questa Corte ha più recentemente affermato che, in caso di doppia consulenza, per la motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni di quella più recente, è sufficiente, pur se tale adesione non è specificatamente giustificata, che il secondo consulente abbia fornito gli elementi del proprio percorso logico ed abbia escluso la rilevanza degli elementi di segno contrario ( Cass., n. 6106 del 1998). Ed una carenza del genere il ricorso non la denuncia. Ma, in concreto, nella fattispecie, va fatta un'altra osservazione di valore pregnante, e, cioè, che dalla sentenza impugnata emerge che il ministero nulla oppose davanti al tribunale in ordine alle conclusioni del secondo consulente, né risulta che ne abbia contestato le conclusioni appellandosi a quella del primo. Ne segue che le contestazioni sulla valenza della consulenza in parola appaiono tardive e non rilevanti. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'intimata costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 22 novembre 2001. Il Presidente Il Cons. est. ви пал Vincenzo Miles fi le IL CANCELLIERE, I Depositato in Cancelleria D , SSA O 19 FEB. 2002 L L 0 A O 1 aggi, , T B . 3 I T ESA 3 D R 5 'A A SP . T L IL CANCECANCE S L I N E LIER O N P D 3 G I -7 IM O S -8 A N A D E 1 D S 1 E E , I T O A E R N G E O IST S T G IT E E G L IR E R D A L O L E D 2