Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3081
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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Massime1

In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 - ter del D.L. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 - quater D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche al caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Nicola V., titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). 2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3081
Data del deposito : 2 marzo 2001

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