Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 - ter del D.L. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 - quater D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche al caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza depositata l'11 ottobre 2010, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Nicola V., titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare all'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCCI s.p.a., i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all'art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). 2. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha sottolineato che: a) l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte attinente al mancato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EP IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale L'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO DI RO EP & C SAS, RO EP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio L'avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASSINELLI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 14/09/98 R.G.N. 223/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi del 5.10.1994 al Pretore di Venezia, la soc. MI e US RO proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Inps nel suoi confronti per l'importo di ? 4.820.000, rilevandone, tra l'altro, l'infondatezza, attesa l'erroneità della pretesa L'Inps di escludere la natura di indennità di trasferta alle somme corrisposte a tale titolo ad alcuni dipendenti. Secondo gli opponenti si trattava piuttosto di compensi erogati a lavoratori - in applicazione L'art.27 del ccnl. - quale corrispettivo del maggior disagio derivante dall'espletamento delle prestazioni fuori dalla sede aziendale.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale - per quanto qui interessa sosteneva la natura retributiva di tali compensi in quanto corrisposti mensilmente e anche quando i lavoratori non si recavano fuori provincia. Inoltre smentiva la natura di trasferta dei compensi in questione l'ammontare variabile dei relativi importi, non corrisposti a tutti gli altri dipendenti occupati nello stesso cantiere. I contributi erano inoltre dovuti sulle somme erogate a titolo di indennità chilometrica in quanto, in mancanza di relativa documentazione, si trattava di rimborsi forfetari assoggettabili per intero a contribuzione.
Con successivi ricorsi del 31.5.1995 le stesse parti proponevano opposizione al decreto con il quale veniva loro ingiunto il pagamento all'Inps della somma di ? 256.978.484 più accessori, contestandone la fondatezza per motivi analoghi a quelli esposti nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione precedente.
Costituitosi il contraddittorio e disposta la riunione dei due giudizi, il Pretore di Venezia con sentenza del 26.6.1997 accoglieva le opposizioni revocando l'ordinanza ingiunzione ed i decreti ingiuntivi impugnati.
Proposto appello da parte L'Inps e costituitisi entrambi gli appellanti, il Tribunale di Venezia, con sentenza notificata il 21.10.1998, confermava integralmente la decisione pretorile. Osservava il Giudice del gravame che correttamente il primo giudice aveva attribuito natura restitutoria e non retributiva alle somme qualificate dalla società come indennità di trasferta:
trattavasi, infatti di erogazioni stabilite in base al percorso effettuato dai dipendenti con l'auto propria, alle spese di carburante e dei pasti nel ristoranti. Infondato era altresì il gravame relativamente al modesto ammontare L'indennità chilometrica corrisposta, previo controllo della corrispondenza del chilometraggio di cui alla trasferta, al dipendente AN L'TA a titolo di integrazione patrimoniale delle spese di viaggio con auto propria.
Il Tribunale riteneva, infine, inammissibili, in quanto nuove, le domande proposte in sede di appello dall'Inps di corresponsione del 50% sull'ammontare delle somme corrisposte nel periodo marzo 1987/febbrato 1988.
Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo- deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., L'art. 9ter del d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e L'art. 4quater del d.l. n. 6 del 1993, convertito in l. n. 163 del 1993, nonché vizi di motivazione - l'Istituto previdenziale, premesso che poteva accettare la decisione del Tribunale relativa alle differenze contributive sugli importi corrisposti per il periodo marzo 1988/febbraio 1991, lamenta che, per quanto riguarda il periodo marzo 1987 febbraio 1988 erroneamente il Tribunale aveva considerato "nuova" e, quindi inammissibile la domanda, mentre invece questa doveva intendersi ricompresa nella richiesta originaria di pagamento dei contributi nella misura del 100%, successivamente ridotta al 50% in appello. Osserva l'Istituto ricorrente che le indennità corrisposte in quest'ultimo periodo miravano a compensare il maggior disagio incontrato dal dipendenti negli spostamenti, piuttosto che costituire la mera rifusione di spese borsuali e quindi doveva essere confermato l'assoggettamento dei relativi importi a contribuzione, quanto meno nella misura del 50%.
Il motivo merita accoglimento nei limiti delle ragioni che seguono.
Dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso emergono due elementi dal quali occorre prendere le mosse: a) per le pretese contributive riferite al periodo marzo 1988/febbralo 1991 l'Inps ha fatto acquiescenza alla sentenza di appello sul presupposto che la società intimata aveva già provveduto al versamento dei contributi sul 50% delle somme corrisposte per trasferte, b) per il periodo anteriore (marzo 1987/febbraio 1988), in difetto di alcun versamento contributivo per erogazioni di identico titolo, restava l'obbligo della società di versare i contributi nella medesima misura ridotta del 50%.
Risulta dalla non cristallina motivazione della sentenza impugnata, che le pretese originarie L'Inps, di cui alle ingiunzioni rivolte alla società MI, partivano dal presupposto che le erogazioni in questione, avendo natura retributiva avrebbero dovuto essere assoggettate tutte a contribuzione per il 100% del loro importo anziché per il 50%, in quanto aventi uguale natura giuridica. Senonché, mentre per il periodo marzo 1988/febbralo 1991, la società avrebbe versato il 50% dei contributi, nulla sarebbe stato versato per il periodo anteriore marzo 1987/febbraio 1988. Avendo l'Inps, in sostanza, fatto acquiescenza in ordine alla natura promiscua delle erogazioni e, quindi, in ordine alla assoggettabilità delle medesima a contribuzione nel limiti del 50% già percepito, il ricorso per cassazione si limita al capo relativo al periodo antecedente, per il quale, non essendo stato versato alcun contributo, l'Istituto si dichiara disposto ad accettare - per le medesime ragioni ritenute valide per il periodo successivo - il pagamento di contributi nella misura ridotta del 50%. Se questi sono i termini del contendere, non sarebbe corretto ritenere - come invece fa il Tribunale di Venezia, in modo perentorio - del tutto nuova, e quindi inammissibile, la domanda residua L'Inps il quale sin dall'origine non sembra invece che si sia limitato ad un mero accertamento della natura delle erogazioni in questione, avendo mirato, piuttosto, ad una condanna di pagamento già formulata nel decreto ingiuntivo opposto.
In sostanza la discrasia rilevabile dalla sentenza impugnata integra il vizio denunziato dall'Inps e rende fondato il ricorso per questa parte;
il che comporta di necessità la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice il quale dovrà procedere ad una più compiuta ricostruzione dei termini della domanda, verificandone con maggiore cognizione l'ammissibilità sotto il profilo della sua riconducibilità alla domanda originaria formulata nell'atto di opposizione, e nel caso di esito positivo di tale indagine, dovrà procedere alla determinazione L'esatta entità del debito contributivo.
In quest'ultimo caso, il giudice di rinvio dovrà accertare a quale titolo furono erogate le somme in questione nel periodo marzo 87/-febbraio/88 e valutare, in concreto, se rispetto al compensi corrisposti nel periodo successivo (marzo/88-febbraio/91) v'è ragione di differenziare i rispettivi regimi contributivi, commisurati, per il secondo periodo, sul 50% dei compensi, in considerazione della loro ambivalente funzione di rimborso spese e di compenso per la maggiore onerosità della prestazione. Nel compiere detta verifica, il giudice di rinvio terrà conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte al "trasfertisti" cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 ter del d.l. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 quater del D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità al trasfertisti non potevano usufruire L'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede (la fattispecie - si noti - è anteriore alla nuova disciplina della materia ex artt. 3 e 6 D.Lgs. n. 314 del 1997: conf Cass. 15.6.1999, n. 5954)
Nei termini che precedono il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001