Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2002, n. 4345
CASS
Sentenza 12 novembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 168 cod. pen., che prevede i casi di revoca della sospensione condizionale della pena, ha natura di norma sostanziale e non processuale, per cui, ove intervenga una modifica in senso peggiorativa, quale è quella costituita dall'avvenuto inserimento, per effetto dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, del comma terzo di detto articolo, recante nuove ipotesi di revoca del beneficio, deve trovare applicazione la disciplina più favorevole vigente al momento della commissione del fatto (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la revoca disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2002, n. 4345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4345
Data del deposito : 12 novembre 2002

Testo completo