Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
L'art. 168 cod. pen., che prevede i casi di revoca della sospensione condizionale della pena, ha natura di norma sostanziale e non processuale, per cui, ove intervenga una modifica in senso peggiorativa, quale è quella costituita dall'avvenuto inserimento, per effetto dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, del comma terzo di detto articolo, recante nuove ipotesi di revoca del beneficio, deve trovare applicazione la disciplina più favorevole vigente al momento della commissione del fatto (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la revoca disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2002, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
1425/02
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Paolo FATTORI Presidente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Alfonso CHILIBERTI "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE DE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Venezia in data 5 ottobre 2001. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l'annullamento con rinvio. Osserva:
Il cinque ottobre 2001 la Corte di Appello di Venezia, quale giudice della esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna concessi a DE ZA con sentenza di quella Corte del 23 marzo precedente.
Rilevavano i giudici del merito che con tale sentenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 4 luglio 1995, ritenuta la continuazione fra i fatti oggetto di tale giudizio e quelli di cui alla pregressa sentenza del G.I.P. del Tribunale di Treviso del 28 ottobre 1993, come modificata dalla sentenza in data 6 febbraio 1996 della stessa Corte territoriale (con pena conclusiva di anni tre, giorni venti di reclusione e lire ventidue milioni duecentoventi mila di multa), era stata rideterminata la pena in mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa in aumento sulla pena inflitta dalla predetta sentenza del G.I.P., confermando nel resto, quindi anche per quanto concerne i benefici riconosciuti con la suindicata sentenza del Tribunale, in data 4 luglio 1995; e che, ai sensi del novellato disposto degli artt. 168.2 c.p. e 674 c.p.p., i predetti benefici andavano revocati.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 163, 164, 168, c.p. 25 Cost. 2 c.p. e 11 delle disposizioni della legge in generale, nonché dell'art. 168.3 c.p. Premette che "le ipotesi di revoca di una ottenuta sospensione condizionale della pena (...) quando il sig. DE ZA commise i fatti per i quali è stato condannato" erano esclusivamente quelle indicate dall'art. 168.1, nn. 1 e 2, c.p., nella specie non ricorrenti. Deduce, quindi, che il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena in relazione a "fatti commessi fino al luglio 1993", con una sentenza divenuta definitiva l'8 maggio 2001, ed "in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato il 04/07/1996, per un fatto commesso il 06/03/1993", e rileva:
- che l'intento che ha mosso il legislatore con la L. 128/2001 (...), è stato quello di superare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sentenza applicativa del beneficio della sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge non poteva essere modificata in sede di esecuzione";
- che, tuttavia, l'art. 168.3 "si riferisce (...) ai casi in cui la sospensione sia stata concessa in violazione dell'art. 164 comma 4, in presenza di cause ostative", mentre " non è menzionata la violazione dell'art. 163, in quanto il riferimento a tale norma è stato espunto nel corso dei lavori parlamentari", sicché, "se la sospensione è stata concessa perché il giudice ha violato i limiti quantitativi previsti dall'art. 163 c.p., il beneficio non potrà essere revocato, ma la decisione va riformata sul punto nell'ambito del processo di cognizione che riguarda quella sentenza": in sostanza, deve ritenersi che la nuova causa di revoca si riferisca solo ai casi in cui il giudice che ha concesso illegittimamente la sospensione ignorava l'esistenza di precedenti penali ostativi, o per già essere stata concessa per almeno due volte la sospensione condizionale, o per l'esistenza di una precedente condanna a pena che, cumulata con quella da irrogare, superi i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 163";
- che la nuova normativa era stata introdotta con L. n. 128/2001, entrava in vigore il 4 maggio 2001, "e, quindi, a quasi otto anni di distanza dalla data di commissione del reato";
- che "non vi è dubbio che la nuova, diversa e peggiorativa disciplina della revoca della sospensione condizionale della pena, contenuta nel comma terzo art. 168 c.p., introdotta dalla L.128/2001, sia norma di diritto penale sostanziale" e, quindi,
inapplicabile retroattivamente alla fattispecie delittuose commesse, com'è nel caso di specie, in epoca precedente alla sua entrata in vigore";
- che "è forse applicabile la disciplina contenuta nell'art.674 c.p.p., ma essa regolamenta esclusivamente le modalità esecutive di un istituto di diritto penale sostanziale, il quale è inoperante, per le ragioni più sopra esposte, nella fattispecie in esame";
- che, conclusivamente, la Corte territoriale "ha erroneamente applicato in via retroattiva il "nuovo" art. 168 comma terzo c.p. (...).
Il ricorso è fondato.
Deve, invero, rilevarsi che, siccome correttamente dedotto dal ricorrente, la norma di cui all'art. 168 c.p. è di natura sostanziale e non processuale, sicché deve trovare applicazione la normativa vigente al momento della commissione del fatto, non quella, peggiorativa, sopravvenuta. Erroneamente, quindi, il provvedimento impugnato ha fatto riferimento alla norma introdotta dalla L. n. 128/2001, sopravvenuta alla commissione del fatto, in virtù di questa pervenendo alla revoca del beneficio, che, altrimenti, concesso dal giudice del merito, non poteva essere revocata in sede di esecuzione.
L'impugnato provvedimento va, dunque, annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.