Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
La previsione del potere officioso di integrazione probatoria in dibattimento trova applicazione anche nel procedimento dinnanzi al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2009, n. 21232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21232 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 20/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE NT - Consigliere - N. 689
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001299/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IS IO N. IL 02/12/1930;
avverso SENTENZA del 22/04/2008 TRIBUNALE di CHIETI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
D'OI NT veniva condannato, anche al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Giudice di pace di Chieti e dal Tribunale della stessa Città il 22 aprile 2008 - per il reato di cui all'art. 595 c.p. perché, con un esposto presentato all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti, offendeva la reputazione dell'ingegnere EF VI per la prestazione dell'ufficio, ritenuto insoddisfacente, di consulente tecnico di ufficio. Con il ricorso per cassazione D'OI NT deduceva:
1) la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza perché il VI era stato sentito come testimone nonostante nel decreto di citazione a giudizio era stata omessa l'indicazione della persona offesa come teste, ne' il Giudice di pace si sarebbe potuto avvalere del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, perché non era stato effettuato in precedenza alcun atto istruttorio;
2) la violazione di legge per non essere stata dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in quanto tardivamente proposta, dal momento che la missiva era stata spedita al Consiglio dell'Ordine tre anni prima ed era stato avviato un procedimento disciplinare a carico del VI;
3) il vizio di motivazione sul punto;
4) la mancata assunzione di una prova decisiva - audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Chieti - perché non era stata acquisita la prova che la lettera era stata letta da almeno due persone;
5) la violazione di legge perché la parte lesa era inattendibile e le sue dichiarazioni erano sfornite di riscontri.
Il fatto è stato commesso in data 11 aprile 2001 cosicché il termine prescrizionale del reato contestato - violazione dell'art.595 c.p. - di anni sette e mesi sei è decorso, tenuto conto dei due mesi e due giorni di sospensione, il 13 gennaio 2009.
Il ricorso, come meglio si dirà, non è inammissibile. Non ricorrono gli elementi per un proscioglimento nel merito ex art.129 c.p.p., comma 2, del ricorrente, perché manca la prova evidente della insussistenza del fatto o della estraneità allo stesso del D'OI, tenuto conto di quanto emerge a carico dell'imputato dalle due sentenze di merito.
Si deve, pertanto, prendere atto del tempo decorso ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., i motivi di impugnazione debbono essere valutati ai fini delle statuizioni civili.
Essi sono infondati.
Quanto al primo motivo di impugnazione va detto che il D.Lgs. cit., art. 32, richiama implicitamente l'art. 507 c.p.p. (così Cass., Sez. 5^ penale, 16 giugno 2005 - 14 luglio 2005, n. 26085, CED 231753) e riconosce al Giudice di pace il potere di disporre di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto (SS.UU. 17 ottobre 2006 - 18 dicembre 2006, n. 41281, Greco e Cass., Sez. V penale 14 dicembre 2007 - 8 febbraio 2008, n. 6347, CED 239111).
La Suprema Corte ha anche stabilito che il giudice può disporre di ufficio l'assunzione di mezzi di prova anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria sia per mancata tempestiva richiesta probatoria, sia per altra causa, come ad esempio l'assoluta inerzia della pubblica accusa;
ciò perché le parole terminata l'acquisizione delle prove indicano non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale può avvenire l'assunzione di nuove prove (ex multis Cass., Sez. 5^ penale, 20 settembre 2005 - 11 ottobre 2005, n. 36642, CED 232377). La tesi del ricorrente è stata, pertanto, superata dalla giurisprudenza di legittimità in base ad argomenti del tutto condivisibili.
Appare opportuno aggiungere che nel caso di specie si trattava della parte offesa che avrebbe dovuto essere necessariamente citata per l'udienza dinanzi al giudice di pace.
Anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono infondati. Il termine per proporre la querela decorre dalla notizia del fatto, ovvero dalla conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione (vedi Cass., Sez. 2^ penale, 24 luglio 2002 - 22 agosto 2002, n. 29923). L'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (vedi Cass., Sez. 6^ penale, 24 giugno 2003 - 4 settembre 2003, n. 35122, CED 226327). Il Tribunale si è attenuto a tali indirizzi ed ha accertato che la parte lesa, venuta a conoscenza in modo casuale della presenza di un esposto a suo carico, avendolo appreso da un collega, si attivò immediatamente richiedendo al Consiglio dell'Ordine copia dell'esposto stesso, che ottenne soltanto il 21 gennaio 2003. La querela, presentata il 6 marzo 2003, è, pertanto tempestiva. La circostanza che la parte lesa sarebbe venuta a conoscenza dell'esposto molto tempo prima per essere stato celebrato a suo carico un procedimento disciplinare non è risultata vera perché l'esposto venne immediatamente archiviato de plano. La audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Chieti non costituiva una prova decisiva in ordine al fatto che l'esposto fosse stato conosciuto da una sola persona, perché il suddetto esposto è stato inviato al Consiglio dell'Ordine formato da più persone e lo stesso Consiglio, dopo averlo valutato ne dispose l'archiviazione.
Il contenuto dello scritto venne, pertanto, necessariamente conosciuto da più persone;
nessuna decisività era, quindi, ravvisabile nella prova richiesta. Il quarto motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.
Manifestamente infondato è il quinto motivo di impugnazione concernente la pretesa inattendibilità della parte offesa. I giudici del merito hanno, con motivazione immune da vizi logici, accertato la piena attendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni non necessitavano, per giurisprudenza oramai costante, di alcun riscontro oggettivo.
Inoltre l'unico punto da valutare era costituito dalla provenienza dello scritto, che mai però dall'imputato è stata messa in discussione, dal momento che la prova della natura diffamatoria delle frasi contenute nell'esposto è stata acquisita dalla semplice lettura dello stesso, che era stato ritualmente acquisito agli atti. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
il ricorso deve essere rigettato ai fini delle statuizioni civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini delle statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009