Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto del P.M. di convalida del sequestro di un veicolo, ancorché lo stesso abbia, inducendo in errore l'ufficio del P.R.A., falsamente intestato ad altro soggetto il predetto veicolo, in quanto l'addebito di falso non esclude la validità del contratto di acquisto del veicolo da parte dell'indagato, considerato che la trascrizione dell'atto di trasferimento di un autoveicolo nel registro automobilistico non costituisce requisito di validità e di efficacia del contratto di compravendita ma configura solo un mezzo di pubblicità inteso a dirimere gli eventuali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame dell'indagato, ritenendo che, non risultando quest'ultimo titolare dell'auto, non avrebbe potuto ottenerne la restituzione, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 48677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48677 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1489
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 31285/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP OR IC nata il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 29-6-09 dal Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto 10-6-09 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna convalidava il sequestro eseguito dalla Polizia Stradale in data 8-6-09 avente ad oggetto il veicolo Opel TR tg BP548XT con relativa carta di circolazione, certificato di proprietà e documentazione assicurativa;
all'uopo segnalava che detti beni costituivano corpo o comunque pertinenza del reato di cui agli artt.81, 483 e 494 c.p., in relazione al quale era indagata OP OR
IC, per avere, indicendo in errore l'ufficio del PRA, falsamente intestato al certa EI DE la suddetta autovettura e per essersi presentata con le generalità di quest'ultima. Con ordinanza 29-6-09 il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza di riesame della prevenuta rilevando che la stessa, non essendo titolare dell'auto, non avrebbe potuto ottenerne la restituzione, il che comportava mancanza del di lei interesse all'impugnazione. Avverso tale ultima decisione la medesima ha proposto ricorso per cassazione la denunciato violazione dell'art. 324 c.p.p.. Al proposito è stato dedotto che la falsità addebitata non escludeva la validità del contratto verbale stipulato con il concessionario a seguito del quale ella aveva pagato il prezzo richiestole ed ottenuto la proprietà dell'auto. La censura è fondata.
La trascrizione dell'atto di trasferimento di un autoveicolo nel registro automobilistico non costituisce requisito di validità e di efficacia del negozio, ma configura soltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimere gli eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. civ. 26-7-04 n. 13991 Rv. 576459; Cass. civ. 26-5-04 n. 10133 Rv. 573155): ne deriva che l'effetto traslativo del bene ha luogo al momento dell'incontro delle volontà tra i contraenti;
d'altro canto e con riguardo al caso in esame, l'essersi la compratrice presentata con false generalità non ha di per sè determinato l'invalidità del contratto ne' è stato segnalato dall'accusa che il venditore ne abbia chiesto l'annullamento. Nella delineata situazione l'interesse dalla OP a proporre l'istanza di riesame ex artt. 257 e 324 c.p.p., è stato escluso erroneamente.
A ciò aggiungasi che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse a proporre istanza di riesame prescinde dalla possibilità di ottenere la restituzione della cosa, atteso che l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento adottato, deducucendone l'illegittimità anche al fine di evitare che l'oggetto in sequestro venga utilizzato a fini probatori. (Cass. 1-12-05 n. 6279 Rv. 233402).
S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna il quale attenendosi a quanto sopra dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame a Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009