Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SA, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo studio ALBERTO GALATI, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO SCOPPA giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO, in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis, (ATTO DI COSTITUZIONE);
- resistenti con mandato -
avverso la sentenza n. 1797/00 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 18/01/01 R.G.N. 1633/98;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione riunita in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 18 gennaio 2001 il Tribunale di Catanzaro confermava la decisione pretorile dichiarativa del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno ad una causa iniziata da OS HI in data 30 ottobre 1996 ed avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18);
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la HI mentre il Ministero si è costituito senza esplicare attività difensiva;
che il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
che con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 38 Cost., della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e della legge 30 marzo 1971 n. 118,
sostenendo spettare la legittimazione passiva, nei processi aventi per oggetto l'attribuzione della indennità d'accompagnamento, al Ministero dello interno;
che il motivo è manifestamente fondato poiché all'epoca in cui venne iniziato il presente processo, ossia nella vigenza degli artt. 1, 3, 6 d.P.R. cit., il cittadino che pretendesse in giudizio una prestazione di assistenza sociale doveva convenire in giudizio solo il Ministero ora detto e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello stato di invalido;
la domanda doveva invece essere rivolta al Ministero del tesoro per l'accertamento di tale stato con efficacia di giudicato;
che in tal senso si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 483 e 529 del 2000, dalle quali non è ancora motivo di discostarsi;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro collegio d'appello per l'esame del merito;
che il giudice di rinvio si pronuncerà anche sulle spese di questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004