Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA/0 102 6 75 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Diritto di prelazione c di SEZIONE TERZA CIVILE riscatto agrari;
sussistenza dei requisiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14297/98Presidente Dott. Francesco SOMMELLA Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Cron. 5525 Dott. Ugo FAVARA Consigliere 850 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 04/10/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE - Consigliere ha pronunciato la seguente 6 SENTENZA LIRE 3000 sul ricorso proposto da: RI AR NN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANFILO CASTALDI 9, presso lo studio dell'avvocato ZOCCALI MANUELA, difeso dagli avvocati CG064380 MORICCA CARMELO, CARDONE LUIGI, giusta delega in atti;
-CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copta studio
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. OC IA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in per diritti ✓ 23. FER CS IL CANCELLIERE ROMA VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato MARINO ROBERTO, difesa dall'avvocato MORABITO GIUSEPPE, 2000 giusta delega in atti;
1548 controricorrente avverso la sentenza n. 7/98 della Corte d'Appello di 0'11/12/1997 1'11/1996 depositata iÏ REGGIO CALABRIA, emessa 09/02/98; RG.174/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MORABITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. I Premesso in fatto che: AR NN MA era comproprietaria colti- vatrice di un fondo, che confinava con quello di pro- prietà di CE AT, A. MA, RO e CO, il quale a sua volta confinava con una strada aperta al pubblico e, attraverso questa, con altro fondo di pro- prietà della coltivatrice diretta La RO M. Giuseppa;
la AR, avendo appreso che i CE inten- devano vendere il loro fondo alla La RO, ha comuni- cato con lettera r.r. la sua intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione;
nonostante tale notifica, in data 7.10.1993, CE avevano venduto alla La RO, la quale aveva dichiarato nel rogito "di essere a conoscenza delle 2 pretese avanzate dalla AR"; tutto ciò premesso, la AR, con atto noti- ficato in data 20.7.1998, ha citato davanti al Tribuna- le di Palmi la La RO (per quello che ancora interes- sa in questa sede) chiedendo il trasferimento in suo C favore del fondo venduto alla La RO (contro il ver- samento del prezzo); il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza che la Corte d'Appello ha riformato (con sentenza resa a sua volta in data 11.12.1997), rigettando la domanda predetta, con la seguente motivazione: il Tribunale aveva accolto la domanda di riscatto, motivando sull'unico punto controverso nel corso del processo di primo grado, relativo alla esistenza del requisito della vicinanza tra i due fondi dell'alienante e dell'acquirente L RO;
pertanto, avendo stabilito che la via (aperta al pubblico) cor- rente tra i due escludeva tale requisito, ha accolto la domanda dell'attrice: Invece, in sede di appello si do- veva accertare la ricorrenza dei tre requisiti richie- sti (accanto a quello della vicinanza) per la prelazio- ne ed il riscatto qualifica di coltivatore diretto;
coltivazione biennale;
possesso di forza lavorativa adeguata -; pertanto, dovendosi desumere, in base ad una anali- 3 tica e approfondita valutazione delle risultanze proba- torie, che non era stata adeguatamente provata la ri- correnza di tali requisiti, la domanda di riscatto do- veva essere rigettata;
di tale sentenza la AR ha chiesto la cas- sazione con ricorso al quale la La RO resiste con controricorso. Tutto ciò esposto in fatto, si osserva in diritto quanto segue. II 1°) La ricorrente deduce che la La RO (convenuta nella comparsa di nel giudizio di primo grado) aveva, Ku riconoscere "senza risposta, dichiarato che si poteva travaglio che la AR potenzialmente fosse ti- tolare di una prelazione". Pertanto, sul punto relativo alla ricorrenza di tale requisito (non controverso tra le parti) si era formato il giudicato interno e ille- gittimamente per omessa, insufficiente e contraddit- torio motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 2 c.c., 99, 112, 115, 116 c.p.c., 8 L. 25.5.1965, n. 590 e 7 L. 11.8.1971 n. 817 - la Corte di Appello ne ha riesaminato la ricorrenza con valuta- zione preclusa dal giudicato interno già formatosi. Ad ulteriore sostegno del motivo, la ricorrente as- serisce che la sentenza di primo grado aveva affrontato 4 ☐ il problema della prova dei requisiti risolvendolo con la mancata contestazione da parte della convenuta (in- tegrante anche un comportamento incompatibile con la contestazione, peraltro esclusa dalla già richiamata ammissione contenuta nella comparsa di risposta). Pe- 3 raltro, anche il richiamo al primo comma dell'❜rt. 2697 c.c. risulta incongruo, dato che si sarebbe dovuto ap- plicare il co. 2, con conseguente onere della convenuta di eccepire e provare l'inefficacia dei fatti requisiti che legittimavano l'attrice (attuale ricorrente) al ri- scatto. 2°) Per giudicare sulla fondatezza del motivo si deve osservare che esso prospettata molteplici censure, anche se tra loro non sempre adeguatamente distinte. Il punto centrale consiste nell'accertare se la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato con- siderando la ricorrenza dei requisiti di legge come condizioni dell'azione che il giudice deve accertare d'ufficio. Sul punto, la motivazione si è basata sulla costan- (puntualmente richia-te giurisprudenza di questo S.C. mando la sent. n. 3561/1996), per cui "tali requisiti, costituendo appunto condizione dell'azione, debbono es- sere accertati dal giudice di ufficio e non incorre in vizio di ultrapetizione né viola il giudicato interno, 5 il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questio- ne non sia stata esaminata dal giudice di primo grado". Secondo la ricorrente, come si è esposto, la sen- tenza di primo grado aveva esaminato la questione rile- vando il riconoscimento della convenuta. Ma, la dichia- razione riportata nella comparsa di risposta, riferen- dosi ad una titolarità "potenziale, non acquista l'efficacia di un riconoscimento specifico che determi- ni sul punto la formazione del giudicato interno. La convenuta ben poteva scegliere altra difesa senza mo- dificare la ordinaria normativa probatoria che poneva а carico dell'attrice l'onere di provare la ricorrenza dei requisiti sui quali si basava l'asserito diritto al riscatto (senza escludere l'accertamento di ufficio). Né appare fondata, su questo punto specifico l'asserzione della ricorrente sulla applicabilità del co. 2 dell'art. 2697 c.c., dato che la questione trat- tata dalla sentenza impugnata riguardava la ricorrenza dei requisiti dell'azione e non eventuali fatti che ne determinassero l'inefficacia. 3°) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Concetra Ammmandola Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 IL CANCELL RECT IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concert Ammendola 12911 hoooo40000 20,66 1 290000 1149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7.AGO. 2003 4 aln. 28.908 Registr8 908. 149.77 LOVE/77) CENTO (euro p. (Dott.ssa 11 Respe (OR AL 200 7