Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 1
La pena accessoria temporanea, che - per l'errore del giudice di merito - sia stata ingiustamente applicata in luogo di quella perpetua e - per la mancata impugnazione da parte del p.m. - non sia più suscettibile di modifica per il divieto di <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 15163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15163 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 28/02/2001
1. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 319
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 30646/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI BE, n. ad Apollosa (BN) il 15 settembre 1937, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 giugno 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria e rigetto del ricorso nel resto. Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella del locale Tribunale del 29 aprile 1999, escluse le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 7 e 9 c.p., riduceva la pena inflitta dal giudice di primo grado a BE EL GI a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di peculato, perché, quale impiegato del Comune di Napoli addetto all'ufficio protocollo della ragioneria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di quattro assegni circolari del complessivo importo di lire 29.987.727 milioni, emessi dalla Banca nazionale del lavoro in favore dell'amministrazione comunale, dei quali aveva il possesso per ragioni del suo ufficio (fatti commessi in Napoli dal gennaio all'aprile 1984).
Avverso la sentenza della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione l'avv. Giovanni Bianco nell'interesse del EL GI, deducendo cinque motivi di ricorso.
Col primo censura la "Mancata acquisizione di prove decisive", vale a dire l'accertamento tecnico per l'acquisizione della inequivocabile certezza che le firme apocrife apposte sul registro di protocollo e del "brogliaccio" fossero realmente a lui riferibili e la testimonianza di VI ER che, unitamente alla moglie TA ZZ, lo aveva denunciato per truffa, in quanto egli avrebbe indotto la donna a cambiargli gli assegni con firma apocrifa. Il ER si era sempre sottratto all'esame della difesa nonostante fosse stata fissata la sua audizione per l'udienza del 29 aprile 1999 nel giudizio di primo grado, mentre la Corte d'appello aveva disatteso la sua istanza di rinnovazione del dibattimento, ritenendo superfluo l'esame del predetto.
Col secondo motivo si duole della "Contraddittorietà della sentenza", giacché i giudici di appello avevano ritenuto sufficienti le deposizioni testimoniali di ER e ZZ, senza che il primo fosse mai stato sentito e anzi ritenendo, la Corte, superfluo il suo esame.
Si duole, quindi, col terzo motivo, che la Corte d'appello si era limitata a recepire per relationem la motivazione del giudice di primo grado, omettendo, tra l'altro, di esaminare una questione decisiva ai fini della configurabilità del reato, quella cioè della sua qualità di incaricato di pubblico servizio.
Col quarto motivo lamenta la "Violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'indulto alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici" sulla base dell'erroneo presupposto ritenuto dalla Corte d'appello che il Tribunale avesse dichiarato l'interdizione perpetua, con ciò violando la norma dell'art. 2 del d.p.r. 22 dicembre 1990, n. 394 che prevede l'indulto per le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali è applicato solo in parte, l'indulto. Lamenta, infine, col quinto motivo, la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione verificatasi a far tempo dal mese di ottobre 1999.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato. Ricordato che il potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello ha natura del tutto discrezionale, va rilevato che nella specie la Corte del distretto ha fornito una congrua e non illogica motivazione sulla superfluità degli accertamenti richiesti. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto sufficiente il ruolo rivestito dal EL GI di persona incaricata di ritirare i titoli all'ufficio del protocollo generale per inferirne l'apposizione della sua firma sul registro, escludendo la necessità di ulteriori verifiche anche in relazione alla deposizione della ZZ (sentita quale teste) persona raggirata dal EL GI per ottenere il cambio dei titoli che costei finì per versare nel proprio conto bancario, onde appare corretta la decisione del Collegio che, da un lato, ha ritenuto la persona dell'imputato quale artefice della intera operazione di appropriazione degli assegni e del cambio di essi e, dall'altro, la sufficienza della deposizione della sola ZZ.
Quanto al secondo motivo, è vero che risulta dalla sentenza impugnata che il Collegio afferma che sono stati escussi come testi i coniugi ZZ e ER.
Tuttavia, emerge in maniera del tutto evidente come l'affermazione che sia stato escusso il ER (che in realtà non lo è stato) è frutto di un vero e proprio lapsus calami. Ciò si deduce dal passo successivo in cui si precisa che appare "superfluo escutere ancora il ER, in quanto le dichiarazioni della ZZ, rinnovate nel corso del dibattimento, già appaiono sufficienti, tanto più se (rectius: in quanto) confortate da accertamenti documentali". Per comprendere ciò che la Corte d'appello ha voluto esattamente affermare non va dimenticato che la titolare del conto bancario sul quale era stata eseguita l'operazione voluta dal EL GI era la ZZ che era stata sentita come teste. La parola "ancora" va quindi interpretata nel senso che era la ZZ, già escussa, la persona che avrebbe potuto ben più a ragione del marito conoscere i fatti, onde era superfluo escutere "ancora" (cioè:
anche) il ER, che non avrebbe potuto aggiungere nulla a quanto già detto dalla moglie. Non ritiene, quindi, questa Corte che sussista una contraddittorietà rilevante sulla questione della affermazione della avvenuta escussione del teste ER. EL tutto infondato è anche il terzo motivo di ricorso col quale il ricorrente si duole della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado in punto di responsabilità. Nella sentenza impugnata si legge che "ritiene la Corte di far proprie le motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad affermare la penale responsabilità del prevenuto nei termini di contestazione, e di indicarle come qui trascritte, quale motivazione per relationem della presente decisione". Ciò significa che la Corte d'appello ha letto la sentenza di primo grado e ne ha condiviso la motivazione dopo averla valutata. Ricorrono, quindi, le condizioni volute dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto legittima la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado Quanto al quarto motivo, osserva la Corte che il giudice di primo grado, nell'applicare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ha errato, in quanto ha disposto l'interdizione temporanea anziché perpetua, come dovuto, essendo stata irrogata una pena principale superiore a tre anni di reclusione (v. art. 317 bis c.p. che ricalca sul punto l'art. 314, comma secondo, c.p. abr.). La
Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che il giudice di primo grado avesse applicato l'interdizione perpetua e non ha, quindi, applicato l'indulto. Non ritiene il Collegio, in tale situazione, di poter applicare l'indulto alla pena accessoria ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 22 dicembre 1990, n. 394 il quale prevede il beneficio, per l'intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l'indulto. Nonostante il punto non sia mai stato fatto oggetto di impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa, deve ritenersi che l'applicazione della pena accessoria rappresenti uno degli effetti penali della sentenza derivante dalla condanna per il reato principale sul quale non può incidere l'errore del giudice, discendendo ex lege la pena accessoria della interdizione perpetua dalla condanna irrogata per il reato contestato. Certamente non può essere ora modificato il dispositivo col quale si è erroneamente applicata l'interdizione temporanea per il divieto di reformatio in pejus, ma l'indicata natura della sanzione accessoria non permette di aggiungere errore a errore con l'applicazione dell'indulto a una pena accessoria per la quale l'indulto non può, per legge, essere concesso.
È, infine, privo di fondamento l'ultimo motivo di ricorso col quale si chiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nella specie non sono state concesse le attenuanti generiche, onde il reato contestato va ad iscriversi nella fascia prescrizionale prevista dall'art. 157, n. 2, c.p. di quindici anni, e quindi di ventidue anni e sei mesi, tenuto conto degli atti interruttivi, non ancora maturati dall'epoca, pur remota, del fatto. Il ricorso va, quindi, rigettato e al rigetto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001