Sentenza 4 febbraio 2008
Massime • 1
Il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen., non è la condizione di coabitazione "attuale" dei coniugi, ma l'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 25607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25607 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 348
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15305/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
avverso l'ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Bologna;
nel procedimento a carico di:
LI AB, nato a [...] il [...];
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, ha annullato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto l'allontanamento dalla casa coniugale di AB LI, indagato del reato di cui all'art. 572 c.p., per avere sottoposto a continue vessazioni fisiche e morali la moglie separata, SO NI, e il figlio AT, di anni otto, condotte che sarebbero iniziate dopo la decisione del coniuge di separarsi.
I giudici del riesame hanno ritenuto insussistenti le condizioni per applicare la misura cautelare, in quanto è risultato che la moglie dell'indagato, persona offesa del reato di maltrattamenti, aveva lasciato la casa coniugale, trovando riparo, assieme al figlio minore, presso i propri genitori, con la conseguenza che non vi sarebbe spazio per ricorrere alla misura dell'allontanamento, difettando il presupposto stesso della coabitazione tra i coniugi. Il pubblico ministero ricorre contro questa decisione e deduce l'erronea applicazione dell'art. 282 bis c.p.p., rilevando che il Tribunale ha dato una interpretazione non corretta dell'espressione "casa familiare", contenuta nella disposizione citata, ritenendola sostanzialmente analoga alla nozione di "casa coniugale": tale errata equiparazione avrebbe come conseguenza, del tutto irragionevole, che la misura cautelare in questione non troverebbe applicazione in tutti quei casi, come nella presente fattispecie, in cui la vittima dei reati consumati in ambito familiare si trovi costretta a riparare in un'altra abitazione, spesso per fuggire ai maltrattamenti e alle violenze, perché la misura non potrebbe riguardare il nuovo domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata ha ritenuto che il ricorso alla misura prevista dall'art. 282 bis c.p.p. sia stato operato in assenza del presupposto della coabitazione, essendo risultato che la persona offesa, in seguito alla separazione, si era allontanata da tempo dalla casa familiare.
La questione non può essere risolta in base alla verifica sulla sussistenza o meno di una situazione di coabitazione in essere, come sembra sostenere il Tribunale di Bologna, ma occorre individuare l'ambito di tutela che la speciale misura cautelare intende assicurare.
La L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 1, comma 2 ha inserito nell'ordinamento processuale l'art. 282 bis c.p.p., prevedendo una nuova figura di misura cautelare con contenuti inibitori, ispirata all'order of protection conosciuto nelle legislazioni di common law. Si tratta di un modello cautelare diretto a predisporre misure giudiziarie efficaci e di natura "preventiva", che assicurano una tutela immediata della vittima all'interno dei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione attorno al "soggetto debole". Tale tutela può venire assicurata con un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ovvero con il divieto di farvi ritorno o, ancora, con una serie di misure protettive della persona offesa consistenti in ordini che inibiscono all'imputato l'avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Nel caso di specie, il G.i.p. per tutelare la persona offesa, costretta ad andare presso l'abitazione dei genitori a causa delle continue violenza subite dall'indagato, ha disposto il divieto di accesso alla casa familiare nei confronti di LI AB, prescrivendogli di non avvicinarsi all'abitazione e al luogo di lavoro di SO NI, al domicilio della sua famiglia di origine (genitori e sorella), nonché alla scuola del figlio AT.
Nel provvedimento in questione il richiamo alla "casa familiare" deve essere inteso necessariamente come riferito all'abitazione in cui i coniugi coabitavano, altrimenti il G.i.p. non avrebbe potuto imporre anche i divieti di avvicinamento agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla NI, data la natura accessoria di questi ordini (art. 282 bis c.p.p., comma 4). In questo modo, il giudice ha voluto dare la massima tutela alla vittima dei maltrattamenti, ricomprendendo nel provvedimento sia l'attuale residenza della NI, che la casa coniugale abbandonata in seguito alle violenze subite: infatti, l'unico modo per garantire in via cautelare l'incolumità della persona offesa, che ha continuato a subire violenze anche dopo l'allontanamento, era quello di impedire l'accesso e l'avvicinamento dell'indagato a tutti i luoghi frequentati dalla moglie, ponendo come presupposto di tali disposizioni accessorie il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale.
Presupposto della misura prevista dall'art. 282 bis c.p.p. non è la condizione di coabitazione "attuale" dei coniugi, così come ha ritenuto il Tribunale, ma l'esistenza di una situazione per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona, situazione che non deve verificarsi necessariamente all'interno della casa coniugale, altrimenti resterebbero prive di tutela una serie di possibili condotte. Infatti, possono aversi situazioni in cui, come quella in esame, uno dei coniugi è costretto ad abbandonare la casa familiare a causa della condotta violenta dell'altro: in tali ipotesi, che spesso si presentano con caratteristiche di maggiore gravità, la tutela apprestata con le speciali ed efficaci inibitorie di cui all'art. 282 bis c.p.p. può davvero rappresentare la forma più adeguata a protezione della vittima e delle stesse relazioni familiari.
In conclusione, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che ha azzerato l'intero provvedimento motivando esclusivamente sulla mancanza del presupposto della coabitazione. Pertanto, il Tribunale dovrà procedere ad un nuovo esame del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008