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Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16288 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 18/09/2025 ELla Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
lette le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA LI che ha chiesto il rigetto EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza EL 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per errore giudiziario presentata nell'interesse di VI SA a seguito di sentenza di revoca ELla condanna in sede di giudizio di revisione, per aver concorso alla realizzazione di una rapina. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione SA VI, lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di appello di Genova ha riprodotto il medesimo percorso argomentativo seguito dal precedente giudice di merito nel giudizio rescindente, affermando che dagli atti processuali si traggono dati certi in ordine alla trasmissione di informazioni rilevanti da parte EL SA, acquisite in quanto guardia giurata, agli autori materiali ELla rapina. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16288 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/03/2026 Il giudice a quo, lungi dal tener conto ELla necessità di confronto ELle interruzioni EL collegamento causale derivante dalla mancata prova di un diretto passaggio ELle informazioni tra il SA e il OP, autore materiale ELla rapina, sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio ELla Corte ELla Cassazione, ha ritenuto la condotta di diffusione ELle informazioni come gravemente colposa ed ostativa. L'impugnata ordinanza ha omesso qualunque doveroso confronto con la sentenza di revisione che, alla luce ELla sopravvenuta assoluzione dei coimputati, ha preso atto ELla erroneità ELla ricostruzione avvalorata nel giudizio di condanna, attribuendo al ricorrente fatti che si assumono certi ed acquisiti in ordine alla possibilità che il IA, pur non essendo autore materiale ELla rapina, abbia comunque veicolato le informazioni ricevute da SA e EL OR e le abbia fornite al OP. In sostanza, il giudice ELla riparazione ha valutato autonomamente dati indiziari processualmente emersi, senza peraltro indicarne specificatamente l'acquisizione, al fine di stabilire la sussistenza di fattori ostativi all'invocato diritto all'indennizzo. Vengono persino attribuiti al ricorrente comportamenti che sono stati esclusi o ritenuti non provati dal giudice ELla cognizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di rigetto EL ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In diritto, si precisa che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato EL giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza EL ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento EL beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni EL giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità ELla colpa o EL dolo (Sez. 4, n. 21896 EL 11/04/2012, Rv. 253325). Si precisa altresì che il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo EL convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 EL 15/01/2014, Rv. 259151). 2 2. Nel caso in disamina, si precisa che VI SA era stato condannato per aver concorso nella realizzazione di una rapina in quanto, rivestendo il ruolo di guardia giurata addetta alla sorveglianza a un istituto bancario di cui la persona offesa era cliente, aveva fornito a tale EL OR informazioni rilevanti in ordine agli orari in cui alcuni clienti ELla banca effettuavano depositi di denaro. Il EL OR, a sua volta, avrebbe comunicato le suddette informazioni, ricevute dal SA, ad altro soggetto, di nome IA, autore materiale ELla rapina, che poi avrebbe a sua volta riferito tali dati al OP, correo nel reato di rapina nella qualità di palo. E' infatti un dato acquisto processualmente che il OP abbia ricevuto le informazioni relative all'ammontare dei depositi e agli orari da IA, e non da SA. Tanto chiarito, si evidenzia che il procedimento penale a carico di RB e IA si è concluso con assoluzione degli imputati, perchè le dichiarazioni di OP non sono state riscontrate. Pertanto, IA è stato assolto dall'imputazione quale autore materiale ELla rapina. E' seguita anche la revoca ELla sentenza condanna a carico di EL OR in sede di revisione. Nel giudizio di revisione instaurato dal ricorrente è stata disposta la revoca ELla condanna emessa nei suoi confronti con sentenza EL 10/02/2022. Pertanto, il ricorrente, essendo stato assolto dalla contestazione di aver fornito informazioni rilevanti a EL OR, ha proposto domanda di riparazione per la durata ELl'espiazione ELla pena di anni uno, mesi sette e giorni due di reclusione, revocata con la sentenza di revisione. La Corte di appello, con ordinanza EL 25/07/2024 aveva rigettato la richiesta, ravvisando la sussistenza ELla colpa grave, ostativa al riconoscimento EL diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario. La Sezione Quarta ELla Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza EL 25/07/2024 con rinvio per nuovo giudizio. In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che il giudice di merito ha ritenuto che le informazioni indebitamente fornite da SA sulle abitudini ELla persona offesa a un soggetto che le avrebbe poi riferite al OP abbiano causato l'errore ELl'autorità giudiziaria, ritenendo irrilevante che IA e RB sia stati assolti per non aver commesso il fatto. Tuttavia, rileva il giudice di legittimità, il giudice di merito, erroneamente, ha indicato come causa ostativa la medesima condotta scritta al SA nella sentenza di condanna, e ha negato il diritto alla riparazione sul presupposto che egli abbia fornito agli autori materiali ELla rapina informazioni utili. Invero il giudice territoriale ha puntualizzato che ciò che ha riferito OP quale autore materiale ELla rapina sulle informazioni fornite da tale EL OR in ordine alle abitudini ELla vittima, "l'ha appreso da IA", e non direttamente 3 dal SA. Sicché non c'è prova di alcun passaggio di informazioni tra il ricorrente SA e il OP. Inoltre, con il giudizio di revisione, essendo stato assolto il IA, ovvero l'intermediario EL passaggio ELle informazioni dal SA al EL OR, si è interrotto il collegamento causale tra la condotta scritta al SA e il reato;
né vi è alcuna prova di rapporti diretti tra SA, detentore di informazioni rilevanti e il OP, esecutore materiale ELla rapina. 3. Tanto precisato, si osserva che con l'ordinanza impugnata EL 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta, evidenziando che dagli atti processuali e dalla lettura ELla sentenza di revisione emerge in modo inconfutabile che il SA aveva fornito informazioni relative a orari e spostamenti di clienti ELla banca a EL OR, come EL resto ammesso dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato di aver reso tali dati informativi senza alcun intento e per mera superficialità. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che è assolutamente certo che SA conosceva il OP, il IA e il RB;
che era presente un incontro a cui parteciparono OP, IA, RB e EL OR presso l'abitazione di quest'ultimo; che durante detto incontro è stata ideata e progettata la rapina a un furgone portavalori condotto dal SA. Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato non solo le dichiarazioni di OP, ma anche i contenuti ELle intercettazioni sull'autovettura in cui si trovavano il EL OR e altri soggetti di origine catanese, dove si faceva riferimento alla progettata rapina e all'utilizzo ELle informazioni sui codici di apertura EL portavalori, fornite dal SA: da tale particolare episodio il giudice a quo ha inferito che certamente il SA era a conoscenza ELla propensione verso attività criminali sia di EL OR che degli altri soggetti frequentati. Pertanto, ha ritenuto che l'assoluzione di IA, quale autore materiale ELla rapina, non esclude che IA possa aver ricevuto le informazioni da SA e dal EL OR e che abbia veicolato tali informazioni al OP e ad altri soggetti, rimasti ignoti, che si sono avvalsi di tali informazioni nella consumazione ELla rapina. Il giudice di merito, pure escludendo il concorso di IA e di SA nella realizzazione ELla rapina, ha affermato che la consapevole divulgazione di informazioni sensibili a soggetti che manifestano una propensione verso l'illecito integra certamente una condotta gravemente colposa, in quanto altamente imprudente, negligente e in violazione dei doveri connessi alla professione di guardia giurata. Tale condotta costituisce una evidente violazione ELlo standard di diligenza esigibile in relazione alla categoria di agente rivestita dal SA, trattandosi di guardia giurata addetta alla sicurezza ELl'istituto bancario, e ha 4 Il Presidente AN Liberati • I 4..b; Il Consigliere estensore ia Beetrica OlLe- ( costituito la causa esclusiva ELla valutazione ELla responsabilità a titolo di concorso nel reato di rapina e quindi ELla condanna e ELl'errore giudiziario. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento ELl'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo ELla libertà personale (Sez. U, n. 34559 EL 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 EL 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la ELiberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza EL ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 EL 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 EL 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore ELla Cassa ELle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende Così deciso il 05/03/2026
lette le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA LI che ha chiesto il rigetto EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza EL 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per errore giudiziario presentata nell'interesse di VI SA a seguito di sentenza di revoca ELla condanna in sede di giudizio di revisione, per aver concorso alla realizzazione di una rapina. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione SA VI, lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di appello di Genova ha riprodotto il medesimo percorso argomentativo seguito dal precedente giudice di merito nel giudizio rescindente, affermando che dagli atti processuali si traggono dati certi in ordine alla trasmissione di informazioni rilevanti da parte EL SA, acquisite in quanto guardia giurata, agli autori materiali ELla rapina. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16288 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/03/2026 Il giudice a quo, lungi dal tener conto ELla necessità di confronto ELle interruzioni EL collegamento causale derivante dalla mancata prova di un diretto passaggio ELle informazioni tra il SA e il OP, autore materiale ELla rapina, sollecitata dalla sentenza di annullamento con rinvio ELla Corte ELla Cassazione, ha ritenuto la condotta di diffusione ELle informazioni come gravemente colposa ed ostativa. L'impugnata ordinanza ha omesso qualunque doveroso confronto con la sentenza di revisione che, alla luce ELla sopravvenuta assoluzione dei coimputati, ha preso atto ELla erroneità ELla ricostruzione avvalorata nel giudizio di condanna, attribuendo al ricorrente fatti che si assumono certi ed acquisiti in ordine alla possibilità che il IA, pur non essendo autore materiale ELla rapina, abbia comunque veicolato le informazioni ricevute da SA e EL OR e le abbia fornite al OP. In sostanza, il giudice ELla riparazione ha valutato autonomamente dati indiziari processualmente emersi, senza peraltro indicarne specificatamente l'acquisizione, al fine di stabilire la sussistenza di fattori ostativi all'invocato diritto all'indennizzo. Vengono persino attribuiti al ricorrente comportamenti che sono stati esclusi o ritenuti non provati dal giudice ELla cognizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di rigetto EL ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In diritto, si precisa che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato EL giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza EL ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento EL beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni EL giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità ELla colpa o EL dolo (Sez. 4, n. 21896 EL 11/04/2012, Rv. 253325). Si precisa altresì che il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo EL convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 EL 15/01/2014, Rv. 259151). 2 2. Nel caso in disamina, si precisa che VI SA era stato condannato per aver concorso nella realizzazione di una rapina in quanto, rivestendo il ruolo di guardia giurata addetta alla sorveglianza a un istituto bancario di cui la persona offesa era cliente, aveva fornito a tale EL OR informazioni rilevanti in ordine agli orari in cui alcuni clienti ELla banca effettuavano depositi di denaro. Il EL OR, a sua volta, avrebbe comunicato le suddette informazioni, ricevute dal SA, ad altro soggetto, di nome IA, autore materiale ELla rapina, che poi avrebbe a sua volta riferito tali dati al OP, correo nel reato di rapina nella qualità di palo. E' infatti un dato acquisto processualmente che il OP abbia ricevuto le informazioni relative all'ammontare dei depositi e agli orari da IA, e non da SA. Tanto chiarito, si evidenzia che il procedimento penale a carico di RB e IA si è concluso con assoluzione degli imputati, perchè le dichiarazioni di OP non sono state riscontrate. Pertanto, IA è stato assolto dall'imputazione quale autore materiale ELla rapina. E' seguita anche la revoca ELla sentenza condanna a carico di EL OR in sede di revisione. Nel giudizio di revisione instaurato dal ricorrente è stata disposta la revoca ELla condanna emessa nei suoi confronti con sentenza EL 10/02/2022. Pertanto, il ricorrente, essendo stato assolto dalla contestazione di aver fornito informazioni rilevanti a EL OR, ha proposto domanda di riparazione per la durata ELl'espiazione ELla pena di anni uno, mesi sette e giorni due di reclusione, revocata con la sentenza di revisione. La Corte di appello, con ordinanza EL 25/07/2024 aveva rigettato la richiesta, ravvisando la sussistenza ELla colpa grave, ostativa al riconoscimento EL diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario. La Sezione Quarta ELla Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza EL 25/07/2024 con rinvio per nuovo giudizio. In particolare, il giudice di legittimità ha evidenziato che il giudice di merito ha ritenuto che le informazioni indebitamente fornite da SA sulle abitudini ELla persona offesa a un soggetto che le avrebbe poi riferite al OP abbiano causato l'errore ELl'autorità giudiziaria, ritenendo irrilevante che IA e RB sia stati assolti per non aver commesso il fatto. Tuttavia, rileva il giudice di legittimità, il giudice di merito, erroneamente, ha indicato come causa ostativa la medesima condotta scritta al SA nella sentenza di condanna, e ha negato il diritto alla riparazione sul presupposto che egli abbia fornito agli autori materiali ELla rapina informazioni utili. Invero il giudice territoriale ha puntualizzato che ciò che ha riferito OP quale autore materiale ELla rapina sulle informazioni fornite da tale EL OR in ordine alle abitudini ELla vittima, "l'ha appreso da IA", e non direttamente 3 dal SA. Sicché non c'è prova di alcun passaggio di informazioni tra il ricorrente SA e il OP. Inoltre, con il giudizio di revisione, essendo stato assolto il IA, ovvero l'intermediario EL passaggio ELle informazioni dal SA al EL OR, si è interrotto il collegamento causale tra la condotta scritta al SA e il reato;
né vi è alcuna prova di rapporti diretti tra SA, detentore di informazioni rilevanti e il OP, esecutore materiale ELla rapina. 3. Tanto precisato, si osserva che con l'ordinanza impugnata EL 18/09/2025, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta, evidenziando che dagli atti processuali e dalla lettura ELla sentenza di revisione emerge in modo inconfutabile che il SA aveva fornito informazioni relative a orari e spostamenti di clienti ELla banca a EL OR, come EL resto ammesso dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato di aver reso tali dati informativi senza alcun intento e per mera superficialità. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che è assolutamente certo che SA conosceva il OP, il IA e il RB;
che era presente un incontro a cui parteciparono OP, IA, RB e EL OR presso l'abitazione di quest'ultimo; che durante detto incontro è stata ideata e progettata la rapina a un furgone portavalori condotto dal SA. Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato non solo le dichiarazioni di OP, ma anche i contenuti ELle intercettazioni sull'autovettura in cui si trovavano il EL OR e altri soggetti di origine catanese, dove si faceva riferimento alla progettata rapina e all'utilizzo ELle informazioni sui codici di apertura EL portavalori, fornite dal SA: da tale particolare episodio il giudice a quo ha inferito che certamente il SA era a conoscenza ELla propensione verso attività criminali sia di EL OR che degli altri soggetti frequentati. Pertanto, ha ritenuto che l'assoluzione di IA, quale autore materiale ELla rapina, non esclude che IA possa aver ricevuto le informazioni da SA e dal EL OR e che abbia veicolato tali informazioni al OP e ad altri soggetti, rimasti ignoti, che si sono avvalsi di tali informazioni nella consumazione ELla rapina. Il giudice di merito, pure escludendo il concorso di IA e di SA nella realizzazione ELla rapina, ha affermato che la consapevole divulgazione di informazioni sensibili a soggetti che manifestano una propensione verso l'illecito integra certamente una condotta gravemente colposa, in quanto altamente imprudente, negligente e in violazione dei doveri connessi alla professione di guardia giurata. Tale condotta costituisce una evidente violazione ELlo standard di diligenza esigibile in relazione alla categoria di agente rivestita dal SA, trattandosi di guardia giurata addetta alla sicurezza ELl'istituto bancario, e ha 4 Il Presidente AN Liberati • I 4..b; Il Consigliere estensore ia Beetrica OlLe- ( costituito la causa esclusiva ELla valutazione ELla responsabilità a titolo di concorso nel reato di rapina e quindi ELla condanna e ELl'errore giudiziario. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento ELl'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo ELla libertà personale (Sez. U, n. 34559 EL 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 EL 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la ELiberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza EL ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 EL 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 EL 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore ELla Cassa ELle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende Così deciso il 05/03/2026