Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 1
In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168 cod. pen. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa.
Commentario • 1
- 1. Termine della revoca del beneficio della sospensione condizionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1998, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 25.11.1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " AB ZA " N. 2631
3. " Gianfranco Tatozzi " REGISTRO GENERALE
4. " SA ??? " N. 12483/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SP IM n. a S. Maria Capua Vetere il 4.4.1966
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 15.1.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10.11.1995 il Pretore di S. Maria Capua Vetere dichiarava SP IM colpevole del furto di una autoradio asportata con mezzo fraudolento (uso di chiavi false) dall'autovettura di ON AN e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante e con la diminuente di cui all'art. 442 cpp, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa condizionalmente sospesa.
Avverso la sentenza proponevano appello sia l'imputato che il PM e la Corte di appello di Napoli con sentenza del 15.1.1998, in parziale riforma di quella impugnata, escludeva la concessa sospensione della pena essendo lo SP gravata da precedenti ostativi e revocava analoghi benefici concessi con precedenti sentenze della Corte di Appello di Napoli del 18.2.1991 e del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21.12.1994.
La sentenza della Corte di Appello è oggetto del ricorso per Cassazione proposto dallo SP il quale ne chiede l'annullamento per diversi motivi.
Con il primo di essi il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in punto di responsabilità, con il secondo analogo vizio viene prospettato con riguardo alla sussistenza(?) dell'aggravante del mezzo fraudolento (chiavi false), e con il terzo, riguardo al giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante ed alla entità della pena inflitta.
Sul capo della sentenza relativa alla esecuzione della sospensione condizione della pena inflitta ed alla revoca di analoghi precedenti benefici, il ricorrente innanzitutto osserva che le conclusioni del giudice di appello sono conseguenti all'accoglimento della impugnativa del PM che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 443 cpp che consente all'organo dell'accusa di proporre appello solo nel caso di sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato, condizione esclusa nella specie. Inoltre le precedenti sospensioni condizionali concesse in relazione alle condanne inflitte con le sentenze della Corte di Appello di Napoli e del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sarebbero state revocate sull'erroneo presupposto della commissione(?) entro cinque anni del nuovo reato: in realtà quest'ultimo termine avrebbe dovuto essere computato dalla data di concessione del beneficio e non da quella, del passaggio in giudicato della relativa sentenza come ritenuto dalla Corte territoriale.
Motivi della decisione
Tutti i motivi dei ricorsi sono infondati e lo stesso deve perciò essere rigettato.
Per quanto attiene alla mancanza e/o illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la responsabilità dello SP per il furto dell'autoradio, è sufficiente osservare che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione concertata rilevando che lo SP fu fermato dal proprietario dell'autovettura, avvertito da conoscenti della asportazione dell'autoradio, immediatamente dopo la consumazione del furto quando ancora egli era in possesso dell'oggetto di questo.
La prova della responsabilità dell'imputato peraltro non emerge solo dalle dichiarazioni della parte lesa ma trova ulteriore conferma nelle parziali ammissioni dell'imputato che non ha contestato la materialità del fatto.
Pertanto l'apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnata per affermare la responsabilità del ricorrente è connotato da congruità e coerenza logica tale da escludere il lamentato vizio motivazionale che in realtà è stato prospettato assumendo solo parzialmente le circostanze e gli apprezzamenti di cui i giudici del merito danno atto nella impugnata sentenza ed alla stregua dei quali, invece, complessivamente considerati va apprezzata ai fini della completezza e conseguenzialità logica la motivazione esposta. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cp (uso di chiavi false per aprire la portiere e accedere alla autovettura), il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e la entità della pena.
Quanto al primo profilo è stato motivato richiamando le circostanze che le portiere non recavano alcun segno di effrazione e la parte lesa ha dichiarato di averle chiuse a chiave, per cui è logico dedurne che il ladro per accedere all'interno dell'auto abbia usato chiave false o altri strumenti idonei;
ne' assume, come sostenuto dal ricorrente, rilievo la circostanza che indosso allo SP non sia stato rinvenuto alcunché e che di essa non sia stata operata espressa valutazione da parte della Corte territoriale, dovendosi ritenere che implicitamente ma correttamente tale elemento è stato ritenuto inidoneo a modificare le conclusioni sul discendenti dagli altri elementi essendo ben possibile che l'imputato si sia disfatto degli strumenti prima dell'intervento della parte lesa. Congruamente motivata è anche la ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la aggravante e la congruità della misura della pena inflitta dal giudice di primo grado entrambe giustificate con le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato connotata da precedenti penali, elementi questi ricompresi tra quelli che il giudice è tenuto a considerare ai sensi dell'art. 133 cp ed a cui è stata riconosciuta valenza prevalente rispetto ad altri eventualmente esistenti favorevoli all'imputato. L'uso del potere discrezionale dei giudici del merito non è pertanto censurabile essendo congruamente motivato in aderenza alle risultanze processuali.
Sono peraltro infondate anche le censure relative al diniego della sospensione condizione della pena ed alla revoca di precedenti analoghi benefici.
Quanto alla pretesa inammissibilità dell'appello del PM in accoglimento del quale le statuizioni suindicate sono state disposte, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 580 cpp, l'appello del PM è consentito in luogo del ricorso di Cassazione, quando la sentenza resa in giudizio abbreviato sia stata appellata dall'imputato come nel caso di specie (Cfr. tra le altre Cass.16.3.1993, Mortali, in A.??? proc. pen. 93.783).
Peraltro la tesi del ricorrente secondo la quale il quinquennio previsto nell'art. 168 cp per la revoca di precedenti sospensioni debba calcolarsi partendo dalla prima applicazione dei precedenti benefici e non dal passaggio in giudicato della sentenza relativa, è in contrasto con l'orientamento contrario espresso da questa stessa sezione con la sentenza 24.4.1998(?), ric. Dolce che merita di essere ribadito.
Infine anche l'ulteriore rilievo secondo cui essendo stato uno dei benefici applicato con sentenza di patteggiamento non sarebbe possibile alla revoca, si basa sull'erroneo richiamo alla sentenza delle S.U. che si sono pronunciate sul diverso aspetto della attitudine della sentenza patteggiata e costituisce il presupposto della revoca, mentre nella specie quest'ultima è stata disposta con sentenza resa ad esito di giudizio abbreviato e quindi con cognizione piena della responsabilità del prevenuto(?).
Non sussiste pertanto il dedotto parallelismo con la decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999