Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14867 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
67077 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITAL MAT ERIANA31 TAB. ALL.
5 - N. 5 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Y LA Oggetto REZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 23529/99 Consigliere Cron.
3.0051 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 20/11/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67077 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Mini tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
C & S DI ZZ IN & RP NC SDF;
- intimato avversO la sentenza n. 81/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 22/10/98;2002 4218 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nello stampato conforme al MOD 750, utilizzato per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1987, la S.d.f. C.& S. di AZ IN e PA Francesco indicava a suo favore le deduzioni ILOR previste nell'art. 7 del D.P.R. 29/IX/1973, n. 599 e nell'art. 13 della legge 19/III/1983, n. 72. Con avviso del 28/V/1992, l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Biella recuperava a tassazione l'importo di dette deduzioni, in ragione della omessa specifica sottoscrizione, da parte della contribuente, anche del riquadro ad esse relativo. La Commissione Tributaria di primo grado di Biella accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso. Con sentenza del 22/X/1998 la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte respingeva l'appello dell'Ufficio, confermando che la sottoscrizione del MOD. 750 doveva ritenersi riferita all'intero contenuto del modello stesso, in base al richiamato art. 8 del D.P.R. 29/IX/1973, n. 600. Avverso questa sentenza l'Amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo. La contribuente non ha resistito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle Finanze deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 13, del D.L. n.853/84, convertito in legge n.17/1985; insussistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti;
in relazione agli artt. 50 e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed all'art. 360, comma 1°, n. 3 e 5 c.p.c.. 2 L'Amministrazione sostiene che la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente non è sufficiente anche ai fini della prescritta attestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire delle deduzioni ai fini Ilor. Al riguardo censura l'impugnata sentenza sia per difetto assoluto di motivazione e sia per violazione e falsa applicazione della citate norme sostanziali. La censura è infondata in relazione ad entrambi i profili in cui si articola. Quanto al primo profilo, concernente il dedotto difetto assoluto di motivazione, la sentenza impugnata risulta, infatti, avere esposto, seppure in termini concisi, il "" "thema decidendum i motivi d'appello e le ragioni che stanno a base del , dispositivo, essenzialmente ricondotte alla sufficienza, ai fini della attestazione circa la sussistenza dei prescritti requisiti per la fruizione delle deduzioni ILOR da parte della società contribuente, dell'unica sottoscrizione dalla stessa apposta in calce al MOD. 750, da intendersi riferita all'intero contenuto del modello stesso, in base all'art. 8 del D.P.R. 29/IX/1973, n. 600. La pronuncia, inoltre, non appare essere incorsa nella dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, risultando nel merito aderente al più recente indirizzo di questa Corte (Cass. 9/VIII/2002, n. 12051;Cass. 21/II/2001, n. 2529), secondo il quale < La richiesta di applicazione delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi dall'art. 7 del d P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e l'attestazione del contribuente, prescritta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17, circa la sussistenza dei relativi requisiti, quando siano contenute nella dichiarazione dei redditi non sono, in mancanza di espressa previsione di 3 legge, subordinate, a pena di decadenza dal diritto, alla presenza di una autonoma, specifica sottoscrizione nell'apposito riquadro, in quanto l'inserimento nella dichiarazione annuale - contemplato dall'art. 120 del successivo t.u.i.r. del 1986... non lascia dubbi sulla loro provenienza, considerato che la "finale" certifica la paternità dell'intero documento, delsottoscrizione quale il singolo quadro all'uopo predisposto costituisce parte integrante, pure sotto il profilo grafico.>> Per tali rilievi il riscorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003 Il Cons.est. Il Presidente надо Ийдені benfrenla ALCANCELLIERE de Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Digi Rijtano