Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
La richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell'omissione del capo concernente la condanna dell'imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l'azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale. (Conf. sez. III civ., 15 aprile 1980, n. 2457, rv. 406179)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 10432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10432 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento