CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33638 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL GN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GN PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv.to Vianello Accoretti in sostituzione dell'avv.to Barba il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 27 gennaio 2023, respingeva l'istanza idi riesame avanzata nell'interesse di LI IO avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 423 coid.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il LI tramite il proprio difensore, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispiatt. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 423 cod.pen. di cui al capo n.5 posto che la motivazione del tribunale doveva ritenersi illogica ed incoerente avendo ricavato il giudizio di gravità indiziaria da intercettazioni tra il LI ed il RD dal contenuto palesemente generico anche in relazione all'episodio contestato;
peraltro, non sussistevano adeguati elementi per affermare che il fatto andasse qualificato ex art. 423 cod.pen., in luogo della meno grave ipotesi di cui all'art. 424 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 33638 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO GN Data Udienza: 23/06/2023 - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle esigenze cautelari non essendosi tenuto conto degli elementi che avevano determinato un affievolimento del quadro cautelare ed, in specie, del periodo di quattro mesi trascorso in detenzione domiciliare, disposto in altro procedimento, senza incorrere in alcuna violazione che doveva fare ritenere mutato il quadro complessivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11. del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Nel caso in esame, il tribunale, ha adeguatamente fornito spiegazione delle ragioni sulla base delle quali ritenere sussistente il quadro cautelare e la gravità indiziaria, interpretando, in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, diverse intercettazioni di conversazioni alle quali partecipava anche il LI e che davano atto del coinvolgimento dello stesso nell'attentato incendiario. Quanto alla qualificazione giuridica, non si ravvisa altresì il lamentato vizio, posto che, con gli argomenti specificamente esposti a p. 3 del provvedimento impugnato, il tribunale evidenziava come le grandi dimensioni del fuoco appiccato dovessero proprio ricondurre il fatto alla ipotesi di incendio contestata. 2.2 Manifestamente infondata appare altresì la doglianza avanzata in tema di esigenze cautelari posto che, la motivazione del giudice del riesame esposta a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, sottolinea come la gravità del fatto unita alla negativa personalità dell'indagato, già gravato da precedenti condanne, fossero indicative di una stabile dedizione ad attività delittuose, a fronte della quali corretta e proporzionata appariva l'applicazione della misura della custodia in carcere. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 giugno 2023 IL PRESIDENTE Ser o Beltrani
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv.to Vianello Accoretti in sostituzione dell'avv.to Barba il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 27 gennaio 2023, respingeva l'istanza idi riesame avanzata nell'interesse di LI IO avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 423 coid.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il LI tramite il proprio difensore, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dispiatt. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 423 cod.pen. di cui al capo n.5 posto che la motivazione del tribunale doveva ritenersi illogica ed incoerente avendo ricavato il giudizio di gravità indiziaria da intercettazioni tra il LI ed il RD dal contenuto palesemente generico anche in relazione all'episodio contestato;
peraltro, non sussistevano adeguati elementi per affermare che il fatto andasse qualificato ex art. 423 cod.pen., in luogo della meno grave ipotesi di cui all'art. 424 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 33638 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO GN Data Udienza: 23/06/2023 - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle esigenze cautelari non essendosi tenuto conto degli elementi che avevano determinato un affievolimento del quadro cautelare ed, in specie, del periodo di quattro mesi trascorso in detenzione domiciliare, disposto in altro procedimento, senza incorrere in alcuna violazione che doveva fare ritenere mutato il quadro complessivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11. del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Nel caso in esame, il tribunale, ha adeguatamente fornito spiegazione delle ragioni sulla base delle quali ritenere sussistente il quadro cautelare e la gravità indiziaria, interpretando, in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, diverse intercettazioni di conversazioni alle quali partecipava anche il LI e che davano atto del coinvolgimento dello stesso nell'attentato incendiario. Quanto alla qualificazione giuridica, non si ravvisa altresì il lamentato vizio, posto che, con gli argomenti specificamente esposti a p. 3 del provvedimento impugnato, il tribunale evidenziava come le grandi dimensioni del fuoco appiccato dovessero proprio ricondurre il fatto alla ipotesi di incendio contestata. 2.2 Manifestamente infondata appare altresì la doglianza avanzata in tema di esigenze cautelari posto che, la motivazione del giudice del riesame esposta a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, sottolinea come la gravità del fatto unita alla negativa personalità dell'indagato, già gravato da precedenti condanne, fossero indicative di una stabile dedizione ad attività delittuose, a fronte della quali corretta e proporzionata appariva l'applicazione della misura della custodia in carcere. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 giugno 2023 IL PRESIDENTE Ser o Beltrani