CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12526 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR NA IS (CUI 02A5IW2), nato nella Repubblica Dominicana il 15/06/1966 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Genova, decidendo in sede di rinvio, disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa all’odierno ricorrente in data 4.2.2021, rigettava la richiesta di detenzione domiciliare e dichiarava non validamente espiato il periodo di sottoposizione all’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo dal 10.2.2021 all’11.4.2023 in relazione alla pena infitta con la sentenza del Gip del Tribunale di Genova del 23.12.2015, compresa nel provvedimento di cumulo n. 2021/340 SIEP emesso dalla procura della Repubblica della Spezia il 18.5.2022. Ricostruiva la vicenda processuale rilevando quanto segue: il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale in data 4 febbraio 2021, in relazione alla pena residua inflitta dal GIP del Penale Sent. Sez. 1 Num. 12526 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 Tribunale di Genova per una serie di reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente posti in essere dal 2013; il beneficio era stato revocato in data 4.5.2023, in quanto il condannato era stato colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e crack;
in detta occasione era stato dichiarato non validamente espiato, ai fini del calcolo della pena residua, il periodo di sottoposizione all’affidamento in prova dal 10.2.2021 all’11.4.2023; avverso tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza dell’8.3.2024, la quale annullava con rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui non conteneva una adeguata motivazione in relazione all’effetto retroattivo della revoca con decorrenza dall’inizio della misura ed alla mancata pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare, tempestivamente presentata;
provvedendo in sede di rinvio con ordinanza del 29 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza richiamava l’ordinanza di convalida dell’arresto del 10 aprile 2023 pronunciata dal Tribunale di La Spezia, dalla quale si desumeva l’abitualità e professionalità della condotta di vendita di stupefacenti evincibile dagli esiti della perquisizione domiciliare, la quale aveva consentito di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione con tracce di sostanza biancastra e n. 13 ritagli di cellophane di colore nero, uguali a quelli utilizzati per la vendita degli ovuli di crack. In detta sede, sottolineava che il ricorrente stava espiando una pena per plurimi episodi di cessione di stupefacenti posti in essere dal 2013; che la reiterazione del reato era avvenuta in costanza della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ed era, quindi, indicativa di una totale assenza di sincera adesione al percorso rieducativo concordato con l’UEPE di La Spezia;
che, inoltre, AR non era tossicodipendente ed aveva una lecita attività lavorativa che gli consentiva di mantenere adeguatamente sè e la propria famiglia. Sulla base di tali elementi, valutava impossibile formulare, in sede di rinvio, un giudizio positivo sul periodo di affidamento in prova espletato, in ragione dell’assenza di una seria volontà del condannato di inserirsi in modo idoneo nel contesto sociale e di interrompere i contatti con gli ambienti criminali collegati al traffico di sostanze stupefacenti. Con la menzionata ordinanza del 29 maggio 2024, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, ritenendo ostativa la revoca dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 58-quater Ord. pen.; avverso tale ordinanza, proponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente e questa Corte, con sentenza del 20.11.2024, annullava il provvedimento impugnato in quanto aveva omesso di pronunciare sulla detenzione domiciliare, secondo il disposto dell’art. 51-ter Ord. pen., come 2 interpretato dalla Suprema Corte. Tanto premesso, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, il Tribunale rilevava che gli elementi rappresentati erano indicativi di pericolosità sociale del ricorrente, denotanti capacità a delinquere in materia di traffico di stupefacenti e l’esistenza di contatti con soggetti coinvolti nella criminalità locale, elementi che non consentivano di ritenere la misura della detenzione domiciliare idonea a prevenire il pericolo di recidiva specifica. Ribadiva che tali elementi comportavano anche la conferma del giudizio negativo sull’esito della prova con conseguente declaratoria di non valida espiazione della pena nel periodo 10.2.2021-11.4.2023 ai fini del calcolo della pena residua, essendo necessario un adeguato periodo di osservazione della personalità del condannato in ambiente penitenziario. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente, la quale, ripercorso l’iter processuale, censura la decisione oggi impugnata con esclusivo riferimento alla retroattività ex tunc della revoca dell’affidamento in prova. Articola un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 47, comma 11 ord. pen., nonché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che in entrambe le ordinanze annullate, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la revoca ex tunc della misura dell’affidamento in prova sulla base degli esiti della perquisizione domiciliare, ritenendo che il rinvenimento del materiale destinato al confezionamento fosse indicativo di una abitualità e professionalità dell’attività di spaccio protrattasi per l’intero periodo di espiazione nelle forme alternative. Ad avviso della difesa, con questo argomentare, il Tribunale non ha valutato né motivato in ordine all’effettiva gravità della violazione (per il quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) né in ordine al comportamento tenuto durante l’esecuzione, protrattasi per due anni e due mesi in assenza di qualsiasi infrazione, e non ha tenuto conto della condotta complessiva tenuta dal ricorrente per trarne elementi positivi indicativi di una positiva evoluzione della sua personalità, proponendo, invece, una ricostruzione ipotetica ed apodittica degli accadimenti. Ad avviso della difesa, quindi, l’ordinanza, assunta in violazione di legge e con motivazione meramente apparente, deve essere oggetto di annullamento nella parte relativa alla retrodatazione della revoca.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la revoca ex tunc della misura è adeguatamente motivata sulla base del comportamento del ricorrente, il quale denota abitualità nella condotta criminosa, ed è indicativo di una non sincera adesione al programma posto che egli ha continuato a delinquere nonostante la stabile attività lavorativa e nonostante egli non sia tossicodipendente, in tal modo dimostrando di non aver reciso i legami con il mondo criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3 2. In tema di decorrenza della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai fini della determinazione della pena residua da espiare, questa Corte ha affermato che «[...] il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico[...]» (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007 – 01) Con riferimento alla revoca ex tunc, in particolare, si è chiarito che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento, tenendo conto della duplice funzione della misura, da un lato, rieducativa perchè finalizzata al reinserimento sociale del condannato, dall’altro, retributiva, in ragione delle limitazioni che, comunque, determina alla libertà personale. «La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"[...]» (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474-01).
3. Nel caso in esame, incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura, ritenendo sostanzialmente assente la motivazione sul punto. La censura non è condivisibile. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare, del bilancino di precisione e dei ritagli di cellophane, valutato unitamente alla condotta di spaccio di cocaina e crack, per il quale il ricorrente era stato tratto in arresto e condannato, costituivano elementi indicativi di abitualità e non occasionalità della condotta. La motivazione risponde a criteri di logica in quanto collega la disponibilità del materiale destinato al confezionamento ad una ripetizione della condotta. Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza che AR stava espiando una condanna per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, protrattisi sin dal 2013, sono stati interpretati come indicativi di una abitualità della condotta, che si collocava in un ampio arco di tempo, non interrotto nel corso del beneficio. 4 Inoltre, il Tribunale, con motivazione logica, ha ritenuto significativa la circostanza che la condotta criminosa sia stata tenuta nonostante il ricorrente abbia una attività lavorativa lecita, che gli consente di mantenere adeguatamente se stesso ed il proprio nucleo familiare e che egli non sia tossicodipendente, sì da escludere che agisca sotto l’impellenza della necessità di consumare la sostanza. Gli elementi fattuali indicati consentono, da un punto di vista logico, di ritenere, come fatto dal Tribunale, che AR abbia solo formalmente e strumentalmente aderito al percorso di emenda, in quanto, pur potendo optare per una scelta di vita ispirata alla legalità e al pieno inserimento sociale, ha, invece, scelto nuovamente la strada del crimine. D’altro canto, depone nel senso di una continuità con l’attività pregressa e, quindi, di una assenza di effettiva adesione al programma di recupero, la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che l’attività di spaccio implichi il mantenimento di contatti con ambienti criminali. Rispetto a tali argomenti, che pur se non sempre chiaramente esplicitati, sono, tuttavia, evincibili dalle argomentazioni addotte dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si è confrontato, essendosi limitato a dedurre un’assenza di motivazione, in realtà insussistente. Ebbene, come noto, «Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01). Nel caso in esame, la motivazione è fondata su dati fattuali incontestati e si sviluppo su un percorso logico e congruo rispetto alla ratio dell’istituto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Genova, decidendo in sede di rinvio, disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa all’odierno ricorrente in data 4.2.2021, rigettava la richiesta di detenzione domiciliare e dichiarava non validamente espiato il periodo di sottoposizione all’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo dal 10.2.2021 all’11.4.2023 in relazione alla pena infitta con la sentenza del Gip del Tribunale di Genova del 23.12.2015, compresa nel provvedimento di cumulo n. 2021/340 SIEP emesso dalla procura della Repubblica della Spezia il 18.5.2022. Ricostruiva la vicenda processuale rilevando quanto segue: il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale in data 4 febbraio 2021, in relazione alla pena residua inflitta dal GIP del Penale Sent. Sez. 1 Num. 12526 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 Tribunale di Genova per una serie di reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente posti in essere dal 2013; il beneficio era stato revocato in data 4.5.2023, in quanto il condannato era stato colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e crack;
in detta occasione era stato dichiarato non validamente espiato, ai fini del calcolo della pena residua, il periodo di sottoposizione all’affidamento in prova dal 10.2.2021 all’11.4.2023; avverso tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza dell’8.3.2024, la quale annullava con rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui non conteneva una adeguata motivazione in relazione all’effetto retroattivo della revoca con decorrenza dall’inizio della misura ed alla mancata pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare, tempestivamente presentata;
provvedendo in sede di rinvio con ordinanza del 29 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza richiamava l’ordinanza di convalida dell’arresto del 10 aprile 2023 pronunciata dal Tribunale di La Spezia, dalla quale si desumeva l’abitualità e professionalità della condotta di vendita di stupefacenti evincibile dagli esiti della perquisizione domiciliare, la quale aveva consentito di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione con tracce di sostanza biancastra e n. 13 ritagli di cellophane di colore nero, uguali a quelli utilizzati per la vendita degli ovuli di crack. In detta sede, sottolineava che il ricorrente stava espiando una pena per plurimi episodi di cessione di stupefacenti posti in essere dal 2013; che la reiterazione del reato era avvenuta in costanza della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ed era, quindi, indicativa di una totale assenza di sincera adesione al percorso rieducativo concordato con l’UEPE di La Spezia;
che, inoltre, AR non era tossicodipendente ed aveva una lecita attività lavorativa che gli consentiva di mantenere adeguatamente sè e la propria famiglia. Sulla base di tali elementi, valutava impossibile formulare, in sede di rinvio, un giudizio positivo sul periodo di affidamento in prova espletato, in ragione dell’assenza di una seria volontà del condannato di inserirsi in modo idoneo nel contesto sociale e di interrompere i contatti con gli ambienti criminali collegati al traffico di sostanze stupefacenti. Con la menzionata ordinanza del 29 maggio 2024, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, ritenendo ostativa la revoca dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 58-quater Ord. pen.; avverso tale ordinanza, proponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente e questa Corte, con sentenza del 20.11.2024, annullava il provvedimento impugnato in quanto aveva omesso di pronunciare sulla detenzione domiciliare, secondo il disposto dell’art. 51-ter Ord. pen., come 2 interpretato dalla Suprema Corte. Tanto premesso, con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, il Tribunale rilevava che gli elementi rappresentati erano indicativi di pericolosità sociale del ricorrente, denotanti capacità a delinquere in materia di traffico di stupefacenti e l’esistenza di contatti con soggetti coinvolti nella criminalità locale, elementi che non consentivano di ritenere la misura della detenzione domiciliare idonea a prevenire il pericolo di recidiva specifica. Ribadiva che tali elementi comportavano anche la conferma del giudizio negativo sull’esito della prova con conseguente declaratoria di non valida espiazione della pena nel periodo 10.2.2021-11.4.2023 ai fini del calcolo della pena residua, essendo necessario un adeguato periodo di osservazione della personalità del condannato in ambiente penitenziario. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente, la quale, ripercorso l’iter processuale, censura la decisione oggi impugnata con esclusivo riferimento alla retroattività ex tunc della revoca dell’affidamento in prova. Articola un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 47, comma 11 ord. pen., nonché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Rileva che in entrambe le ordinanze annullate, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la revoca ex tunc della misura dell’affidamento in prova sulla base degli esiti della perquisizione domiciliare, ritenendo che il rinvenimento del materiale destinato al confezionamento fosse indicativo di una abitualità e professionalità dell’attività di spaccio protrattasi per l’intero periodo di espiazione nelle forme alternative. Ad avviso della difesa, con questo argomentare, il Tribunale non ha valutato né motivato in ordine all’effettiva gravità della violazione (per il quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) né in ordine al comportamento tenuto durante l’esecuzione, protrattasi per due anni e due mesi in assenza di qualsiasi infrazione, e non ha tenuto conto della condotta complessiva tenuta dal ricorrente per trarne elementi positivi indicativi di una positiva evoluzione della sua personalità, proponendo, invece, una ricostruzione ipotetica ed apodittica degli accadimenti. Ad avviso della difesa, quindi, l’ordinanza, assunta in violazione di legge e con motivazione meramente apparente, deve essere oggetto di annullamento nella parte relativa alla retrodatazione della revoca.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la revoca ex tunc della misura è adeguatamente motivata sulla base del comportamento del ricorrente, il quale denota abitualità nella condotta criminosa, ed è indicativo di una non sincera adesione al programma posto che egli ha continuato a delinquere nonostante la stabile attività lavorativa e nonostante egli non sia tossicodipendente, in tal modo dimostrando di non aver reciso i legami con il mondo criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3 2. In tema di decorrenza della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai fini della determinazione della pena residua da espiare, questa Corte ha affermato che «[...] il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico[...]» (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007 – 01) Con riferimento alla revoca ex tunc, in particolare, si è chiarito che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento, tenendo conto della duplice funzione della misura, da un lato, rieducativa perchè finalizzata al reinserimento sociale del condannato, dall’altro, retributiva, in ragione delle limitazioni che, comunque, determina alla libertà personale. «La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"[...]» (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474-01).
3. Nel caso in esame, incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura, ritenendo sostanzialmente assente la motivazione sul punto. La censura non è condivisibile. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare, del bilancino di precisione e dei ritagli di cellophane, valutato unitamente alla condotta di spaccio di cocaina e crack, per il quale il ricorrente era stato tratto in arresto e condannato, costituivano elementi indicativi di abitualità e non occasionalità della condotta. La motivazione risponde a criteri di logica in quanto collega la disponibilità del materiale destinato al confezionamento ad una ripetizione della condotta. Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza che AR stava espiando una condanna per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, protrattisi sin dal 2013, sono stati interpretati come indicativi di una abitualità della condotta, che si collocava in un ampio arco di tempo, non interrotto nel corso del beneficio. 4 Inoltre, il Tribunale, con motivazione logica, ha ritenuto significativa la circostanza che la condotta criminosa sia stata tenuta nonostante il ricorrente abbia una attività lavorativa lecita, che gli consente di mantenere adeguatamente se stesso ed il proprio nucleo familiare e che egli non sia tossicodipendente, sì da escludere che agisca sotto l’impellenza della necessità di consumare la sostanza. Gli elementi fattuali indicati consentono, da un punto di vista logico, di ritenere, come fatto dal Tribunale, che AR abbia solo formalmente e strumentalmente aderito al percorso di emenda, in quanto, pur potendo optare per una scelta di vita ispirata alla legalità e al pieno inserimento sociale, ha, invece, scelto nuovamente la strada del crimine. D’altro canto, depone nel senso di una continuità con l’attività pregressa e, quindi, di una assenza di effettiva adesione al programma di recupero, la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che l’attività di spaccio implichi il mantenimento di contatti con ambienti criminali. Rispetto a tali argomenti, che pur se non sempre chiaramente esplicitati, sono, tuttavia, evincibili dalle argomentazioni addotte dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si è confrontato, essendosi limitato a dedurre un’assenza di motivazione, in realtà insussistente. Ebbene, come noto, «Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01). Nel caso in esame, la motivazione è fondata su dati fattuali incontestati e si sviluppo su un percorso logico e congruo rispetto alla ratio dell’istituto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5