CASS
Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48441 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI AT nato a [...] il [...] MA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. Eva Quattri, nell'interesse di ZZ LV, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 14 gennaio 2022, nei confronti di ZZ LV e MA Penale Sent. Sez. 2 Num. 48441 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/10/2023 IN, in ordine ai reati di truffa in concorso e appropriazione indebita in concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato ZZ LV deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsablità per il delitto di truffa di cui al capo 2); la sentenza impugnata con motivazione carente, contraddittoria ed illogica aveva affermato il concorso dell'imputato nella contestata truffa, mentre nessuna condotta di inganno era stata direttamente posta in essere dal ricorrente;
il suo ingresso nella società beneficiaria delle forniture eseguite dalla società querelante era successivo alla conclusione delle richieste di fornitura, mentre il soggetto che aveva operato l'acquisizione delle quote sociali, prima della conclusione dei contratti di fornitura, era l'MA; anche in relazione alla condotta di predisposizione, mediante la locazione dei beni strumentali, dell'apparenza di una società operante e florida, il ricorrente non aveva concluso alcun contratto, limitandosi a sottoscrivere il verbale di riconsegna dell'immobile; l'affermazione della Corte, secondo cui l'ZZ aveva preso parte ai rapporti commerciali con la società fornitrice, descritti al capo 2, era smentita dallo stesso contenuto testuale della querela che indicava la sua comparsa solo in alcun contatti avuti dopo l'avvenuta esecuzione dell'ultima fornitura, fornendo rassicurazioni sul pagamento delle prestazioni già eseguite, condotta che si colloca in un momento penalmente irrilevante rispetto all'induzione in errore e al conseguimento del profitto;
era del tutto carente la prova dell'elemento soggettivo riferito alla posizione del ricorrente e, quindi, alla consapevolezza del carattere fraudolento delle forniture e delle condizioni economiche della società amministrata dall'MA. 2.1. Con il secondo motivo si deduc:e violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita di cui al capo 4); anche in relazione alle condotte di appropriazione correlate alla mancata restituzione dei beni mobili conseguiti mediante i contratti di locazione, il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione nell'individuare gli elementi dimostrativi della consapevole partecipazione alla condotta di reato, essendo stato concluso il relativo contratto dal correo MA e non essendo stati indicati i dati probatori idonei a dimostrare il contributo assicurato dal ricorrente;
il ricorrente lamenta l'utilizzazione di un'informazione probatoria inesistente negli atti (la sottoscrizione dei verbali di trasporto e ricezione della merce) e l'assenza di indicazione dei dati attestanti la consapevolezza del titolo in forza del quale i beni si trovavano nella disponibilità della società, nonché della volontà della società locatrice di ottenere la restituzione dei beni (essendo stata indirizzata quella 2 richiesta attraverso posta elettronica alla società, in un momento successivo all'abbandono dei locali aziendali e dopo l'interruzione dei rapporti con l'MA). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato MA deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dedotta carenza delle condizioni di procedibilità per i delitti di appropriazione indebita (capi 4) e 5). Dai dati processuali era evidente come la società locatrice, sin dal mese di ottobre 2018 fosse certa della mancata restituzione dei beni concessi in godimento, avendo inviato espressa diffida al riguardo, sicché la querela presentata il 12 febbraio 2019 era tardiva. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio della motivazione quanto alla dimostrazione degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di truffa. Il ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività né nella fase della conclusione del contratto con la società fornitrice, né nella fase esecutiva, sempre curata e seguita dall'ZZ; non poteva rilevare la sola qualità di amministratore della società beneficiaria delle forniture. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 646 cod, pen., e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati di appropriazione indebita di cui ai capi 4) e 5). Anche in relazione ai contratti di locazione dei beni mobili, la sentenza metteva in risalto non condotte obiettive di acquisizione della disponibilità dei beni, ma esclusivamente la posizione del ricorrente quale amministratore della società beneficiaria della locazione. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo all'affermato concorso del ricorrente e alla dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto per ravvisare la forma di compartecipazione nel reato. La sentenza impugnata non aveva fornito alcuna motivazione idonea a dimostrare il consapevole contributo fornito dall'MA nella realizzazione delle altrui condotte di reati, sia quanto alla truffa che quanto alle appropriazioni dei beni concessi in locazione. 3.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio;
si censura l'eccessiva severità della pena, senza adeguata motivazione;
si contesta la possibilità di riconoscere l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in difetto della prova del danno;
immotivato il giudizio sulla riconosciuta recidiva reiterata, mai dichiarata in precedenza;
del tutto immotivata la misura dell'aumento di pena a titolo di 3 continuazione;
egualmente immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi infondati. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RI è infondato. Gli elementi di dubbio rappresentati dal ricorrente con l'atto di impugnazione, riferiti sia al profilo cronologico delle condotte attribuibili all'ZZ rispetto alla consumazione dei singoli delitti, che al difetto di specificazione della forma del contributo fornito, sono stati superati dalla sentenza impugnata che, letta nel suo insieme e coordinata con le valutazioni espresse nello stesso senso dal giudice di primo grado, dà conto della ricostruzione dell'intera operazione truffaldina nel cui ambito si collocano le specifiche condotte di reato oggetto di imputazione. La Corte territoriale, utilizzando i dati processuali così come ricostruiti già nella sentenza di primo grado, ha individuato l'elemento costituivo del delitto di truffa - rappresentato dagli artifici e raggiri - nel "chiaro intento degli imputati di organizzare con carattere solo simulato una struttura societaria tale da trarre i inganno successivamente le altre società con cui hanno intrattenuto rapporti commerciali" (pag. 18), attraverso la predisposizione del "complesso degli accorgimenti posti in essere dai due imputati (...) volto a indurre nei fornitori la convinzione di contrarre con imprenditori seriamente intenzionati ad esercitare attività di impresa e in grado di sostenere le obbligazioni contratte" (pag. 10 della sentenza del Tribunale); sicché la ricerca del contributo del singolo nella commissione della truffa contestata al capo 2) non doveva esser condotta - così come prospettato dal ricorrente - limitandosi . a considerare la fase della stipula del contratto di acquisto e dell'invio degli ordini &la ditta fornitrice, ma andava operata - nei termini corretti seguiti dalla sentenza - apprezzando le plurime operazioni poste in essere prima per acquisire le società che avrebbero concluso i contratti di fornitura delle merci, mai pagate;
poi, per dotare l'ZZ dei poteri di rappresentanza (avendo ricoperto la carica di procuratore di entrambe le società) necessari per accreditarsi con i terzi;
quindi, per concludere i contratti finalizzati a dotare le società di una sede fisica in cui ricevere le merci, destinate ad essere trasferite altrove prima dell'abbandono di quella sede. Allo stesso modo, la Corte territoriale ha valutato la natura e la qualità dei rapporti personali esistenti tra gli imputati, desumendoli dalla posizione assunta da essi all'interr o delle due società, dall'evidente legame funzionale tra le società stesse, dall'intercambiabilità dei ruoli 4 nell'esecuzione delle singole operazioni giuridiche realizzate, dal significativo dato della dimensione temporale (contenuta in pochi mesi) che ha segnato la costituzione delle due società e il repentino abbandono del luogo fisico ove quelle società avevano fissato le sedi legali ed operative. 2.1. Anche il secondo motivo di ric:orso è infondato: il concorso nella commissione del reato di appropriazione indebita descritto al capo 4) non può essere escluso per il solo dato dell'intervento dell'MA, e non dell'ZZ, nella conclusione del contratto mediante il quale fu conseguita la disponibilità dei beni e nella ricezione dell'intimazione alla restituzione degli stessi beni, poi non restituiti;
è pacifico che la consegna dei beni ottenuti in locazione avvenne nella stessa sede ove entrambi gli imputati avevano fissato la base operativa per simulare lo svolgimento di un'effettiva attività d'impresa, beni che furono certamente trasferiti nella comune consapevolezza della volontà di sottrarli all'iniziale destinazione (pag. 11 della sentenza del Tribunale). 2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha fornito una motivazione adeguata rispetto alla generica e vaga indicazione da parte dell'appellante degli elementi positivi che avrebbero potuto giustificare la concessione delle invocate attenuanti, evidenziando la preponderanza del dato del rilevante danno cagionato alle persone offese e dell'assenza di iniziative risarcitorie;
si tratta di giudizio di merito che, in assenza di profili di evidente illogicità, non è suscettibile di censura in questa sede (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MA IN è generico e aspecifico, poiché la sentenza d'appello (pag. 17) ha individuato il momento in cui la persona offesa ha avuto completa conoscenza degli elementi del reato in quello corrispondente all'invio della richiesta di restituzione del 19/12/2018, e non nel mese di ottobre dello stesso anno come ritiene il ricorrente, che non si confronta con tale dato temporale, né è in grado di smentirlo. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accomunati dalla censura dell'attribuzione della responsabilità al ricorrente per i fatti di truffa ed appropriazione, esclusivamente sulla scorta del dato formale della qualifica di amministratore delle società coinvolte nelle operazioni materialmente realizzate da altri soggetti, sono entrambi infondati. Come indicato nell'esame del primo motivo del ricorso ZZ (v. supra, § 2.), la realizzazione delle condotte di truffa e appropriazione indebita è stata resa possibile solo in ragione della predisposizione, da parte dell'MA e del correo, della simulata operatività di due società, da tempo esistenti sul mercato, 5 dotandole della necessaria struttura operativa ove far conflui -e i beni destinati ad esser illecitamente occultati e dispersi;
operazione che ha visto l'MA attivamente coinvolto (pag.18 sentenza impugnata;
pagg.
8-9 della sentenza del Tribunale) avendo assunto la qualità di amministratore di entrambe le società, oltre che di socio delle stesse (per l'intero capitale sociale per una di esse), avendo stipulato personalmente il contratto di locazione del capannone, ove si sarebbe svolta la simulata attività d'impresa, ed il contratto di locazione dei beni oggetto dell'appropriazione indebita di cui al capo 4); avendo, infine, utilizzato quella sede per fissare il luogo ove eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nel frattempo applicata nei suoi confronti, contestualmente provvedendo a conferire la procura per compiere i necessari atti giuridici al correo proprio per il limite imposto dalla misura cautelare. Il dato, non contestato con il ricorso né considerato nell'articolare le censure, diviene decisivo nell'individuazione del contributo fornito dall'MA nella realizzazione delle condotte di reato descritte nelle imputazioni, tenuto conto altresì della circostanza logica e pacifica della consegna di tutti i beni conseguiti attraverso i contratti di fornitura (truffa di cui a capo 2) e i contratti di locazione rimasti inadempiuti (appropriazioni indebite di cui ai capi 4 e 5) proprio nella sede delle società ove l'MA era sottoposto agli arresti domiciliari, restando indimostrato ed illogico che non fosse consapevole della conseguita disponibilità di quei beni, destinati - atteso il carattere simulato dell'attività d'impresa - ad esser sottratti o occultati altrove. 3.2. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato;
muovendo dalle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, è evidente che il concorso del ricorrente nei reati contestati si è realizzato nella predisposizione delle condizioni fattuali e giuridiche necessarie ed indispensabili per porre le basi per avviare la simulata attività d'impresa e, così, conseguire la disponibilità dei beni oggetto delle condotte illecite, pur se le attività materiali della truffa o di alcuna delle appropriazioni sia stata realizzata da altri soggetti, concorrenti negli stessi reati. Le decisioni di merito che hanno ravvisato il concorso dell'MA nei delitti contestati hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciasc:un compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di 6 tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato» (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, L.ucà, Rv. 278012 01). 3.3. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso infondato. Considerando congiuntamente le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, la commisurazione della pena è avvenuta con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, con riguardo all'intensità del dolo desunto dalla tipologia della condotta di inganno) così giustificando lo scostamento dai minimi edittali;
la circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente in ragione di una valutazione non manifestamente illogica, risultando dimostrato dagli atti il mancato pagamento delle forniture per oltre 300.000 euro, valore che deve considerarsi rilevante per l'entità oggettiva del valore indicato (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01) e indipendentemente dalle condizioni della persona offesa (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01). Quanto al profilo concernente la contestata applicazione della recidiva reiterata, va osservato che la tesi difensiva del necessario preqresso accertamento della condizione di soggetto recidivo, contenuto nelle sentenze definitive considerate ai fini della recidiva, è stata superata dalla recente statuizione a Sezioni unite, secondo la quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. Unite, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01). Del tutto reiterativa la censura relativa alla determinazione della misura dell'aumento a titolo di continuazione, sia per la ricordata valutazione sulla concreta gravità delle condotte di reato, sia per la genericità della contestazione essendo onere della parte ricorrente indicare gli elementi di fatto che sostengono il giudizio di sproporzione, rispetto ad aumenti (quali quelli applicati) che non risultano ictu ocu/i sproporzionati o incongrui rispetto alle concrete modalità dei fatti e alla personalità dell'agente, rispettano i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., senza operare surrettiziamente un cumulo materiale di pene, e evidenziano il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in considerazione della relazione tra i reati accertati (Sez. Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, possono essere richiamate le valutazioni già espresse in relazione al ricorso del coimputato ZZ (supra, § 2.2.). 7 4. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. Eva Quattri, nell'interesse di ZZ LV, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 14 gennaio 2022, nei confronti di ZZ LV e MA Penale Sent. Sez. 2 Num. 48441 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/10/2023 IN, in ordine ai reati di truffa in concorso e appropriazione indebita in concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato ZZ LV deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsablità per il delitto di truffa di cui al capo 2); la sentenza impugnata con motivazione carente, contraddittoria ed illogica aveva affermato il concorso dell'imputato nella contestata truffa, mentre nessuna condotta di inganno era stata direttamente posta in essere dal ricorrente;
il suo ingresso nella società beneficiaria delle forniture eseguite dalla società querelante era successivo alla conclusione delle richieste di fornitura, mentre il soggetto che aveva operato l'acquisizione delle quote sociali, prima della conclusione dei contratti di fornitura, era l'MA; anche in relazione alla condotta di predisposizione, mediante la locazione dei beni strumentali, dell'apparenza di una società operante e florida, il ricorrente non aveva concluso alcun contratto, limitandosi a sottoscrivere il verbale di riconsegna dell'immobile; l'affermazione della Corte, secondo cui l'ZZ aveva preso parte ai rapporti commerciali con la società fornitrice, descritti al capo 2, era smentita dallo stesso contenuto testuale della querela che indicava la sua comparsa solo in alcun contatti avuti dopo l'avvenuta esecuzione dell'ultima fornitura, fornendo rassicurazioni sul pagamento delle prestazioni già eseguite, condotta che si colloca in un momento penalmente irrilevante rispetto all'induzione in errore e al conseguimento del profitto;
era del tutto carente la prova dell'elemento soggettivo riferito alla posizione del ricorrente e, quindi, alla consapevolezza del carattere fraudolento delle forniture e delle condizioni economiche della società amministrata dall'MA. 2.1. Con il secondo motivo si deduc:e violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita di cui al capo 4); anche in relazione alle condotte di appropriazione correlate alla mancata restituzione dei beni mobili conseguiti mediante i contratti di locazione, il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione nell'individuare gli elementi dimostrativi della consapevole partecipazione alla condotta di reato, essendo stato concluso il relativo contratto dal correo MA e non essendo stati indicati i dati probatori idonei a dimostrare il contributo assicurato dal ricorrente;
il ricorrente lamenta l'utilizzazione di un'informazione probatoria inesistente negli atti (la sottoscrizione dei verbali di trasporto e ricezione della merce) e l'assenza di indicazione dei dati attestanti la consapevolezza del titolo in forza del quale i beni si trovavano nella disponibilità della società, nonché della volontà della società locatrice di ottenere la restituzione dei beni (essendo stata indirizzata quella 2 richiesta attraverso posta elettronica alla società, in un momento successivo all'abbandono dei locali aziendali e dopo l'interruzione dei rapporti con l'MA). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato MA deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dedotta carenza delle condizioni di procedibilità per i delitti di appropriazione indebita (capi 4) e 5). Dai dati processuali era evidente come la società locatrice, sin dal mese di ottobre 2018 fosse certa della mancata restituzione dei beni concessi in godimento, avendo inviato espressa diffida al riguardo, sicché la querela presentata il 12 febbraio 2019 era tardiva. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio della motivazione quanto alla dimostrazione degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di truffa. Il ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività né nella fase della conclusione del contratto con la società fornitrice, né nella fase esecutiva, sempre curata e seguita dall'ZZ; non poteva rilevare la sola qualità di amministratore della società beneficiaria delle forniture. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 646 cod, pen., e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati di appropriazione indebita di cui ai capi 4) e 5). Anche in relazione ai contratti di locazione dei beni mobili, la sentenza metteva in risalto non condotte obiettive di acquisizione della disponibilità dei beni, ma esclusivamente la posizione del ricorrente quale amministratore della società beneficiaria della locazione. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo all'affermato concorso del ricorrente e alla dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto per ravvisare la forma di compartecipazione nel reato. La sentenza impugnata non aveva fornito alcuna motivazione idonea a dimostrare il consapevole contributo fornito dall'MA nella realizzazione delle altrui condotte di reati, sia quanto alla truffa che quanto alle appropriazioni dei beni concessi in locazione. 3.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio;
si censura l'eccessiva severità della pena, senza adeguata motivazione;
si contesta la possibilità di riconoscere l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in difetto della prova del danno;
immotivato il giudizio sulla riconosciuta recidiva reiterata, mai dichiarata in precedenza;
del tutto immotivata la misura dell'aumento di pena a titolo di 3 continuazione;
egualmente immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi infondati. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RI è infondato. Gli elementi di dubbio rappresentati dal ricorrente con l'atto di impugnazione, riferiti sia al profilo cronologico delle condotte attribuibili all'ZZ rispetto alla consumazione dei singoli delitti, che al difetto di specificazione della forma del contributo fornito, sono stati superati dalla sentenza impugnata che, letta nel suo insieme e coordinata con le valutazioni espresse nello stesso senso dal giudice di primo grado, dà conto della ricostruzione dell'intera operazione truffaldina nel cui ambito si collocano le specifiche condotte di reato oggetto di imputazione. La Corte territoriale, utilizzando i dati processuali così come ricostruiti già nella sentenza di primo grado, ha individuato l'elemento costituivo del delitto di truffa - rappresentato dagli artifici e raggiri - nel "chiaro intento degli imputati di organizzare con carattere solo simulato una struttura societaria tale da trarre i inganno successivamente le altre società con cui hanno intrattenuto rapporti commerciali" (pag. 18), attraverso la predisposizione del "complesso degli accorgimenti posti in essere dai due imputati (...) volto a indurre nei fornitori la convinzione di contrarre con imprenditori seriamente intenzionati ad esercitare attività di impresa e in grado di sostenere le obbligazioni contratte" (pag. 10 della sentenza del Tribunale); sicché la ricerca del contributo del singolo nella commissione della truffa contestata al capo 2) non doveva esser condotta - così come prospettato dal ricorrente - limitandosi . a considerare la fase della stipula del contratto di acquisto e dell'invio degli ordini &la ditta fornitrice, ma andava operata - nei termini corretti seguiti dalla sentenza - apprezzando le plurime operazioni poste in essere prima per acquisire le società che avrebbero concluso i contratti di fornitura delle merci, mai pagate;
poi, per dotare l'ZZ dei poteri di rappresentanza (avendo ricoperto la carica di procuratore di entrambe le società) necessari per accreditarsi con i terzi;
quindi, per concludere i contratti finalizzati a dotare le società di una sede fisica in cui ricevere le merci, destinate ad essere trasferite altrove prima dell'abbandono di quella sede. Allo stesso modo, la Corte territoriale ha valutato la natura e la qualità dei rapporti personali esistenti tra gli imputati, desumendoli dalla posizione assunta da essi all'interr o delle due società, dall'evidente legame funzionale tra le società stesse, dall'intercambiabilità dei ruoli 4 nell'esecuzione delle singole operazioni giuridiche realizzate, dal significativo dato della dimensione temporale (contenuta in pochi mesi) che ha segnato la costituzione delle due società e il repentino abbandono del luogo fisico ove quelle società avevano fissato le sedi legali ed operative. 2.1. Anche il secondo motivo di ric:orso è infondato: il concorso nella commissione del reato di appropriazione indebita descritto al capo 4) non può essere escluso per il solo dato dell'intervento dell'MA, e non dell'ZZ, nella conclusione del contratto mediante il quale fu conseguita la disponibilità dei beni e nella ricezione dell'intimazione alla restituzione degli stessi beni, poi non restituiti;
è pacifico che la consegna dei beni ottenuti in locazione avvenne nella stessa sede ove entrambi gli imputati avevano fissato la base operativa per simulare lo svolgimento di un'effettiva attività d'impresa, beni che furono certamente trasferiti nella comune consapevolezza della volontà di sottrarli all'iniziale destinazione (pag. 11 della sentenza del Tribunale). 2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha fornito una motivazione adeguata rispetto alla generica e vaga indicazione da parte dell'appellante degli elementi positivi che avrebbero potuto giustificare la concessione delle invocate attenuanti, evidenziando la preponderanza del dato del rilevante danno cagionato alle persone offese e dell'assenza di iniziative risarcitorie;
si tratta di giudizio di merito che, in assenza di profili di evidente illogicità, non è suscettibile di censura in questa sede (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MA IN è generico e aspecifico, poiché la sentenza d'appello (pag. 17) ha individuato il momento in cui la persona offesa ha avuto completa conoscenza degli elementi del reato in quello corrispondente all'invio della richiesta di restituzione del 19/12/2018, e non nel mese di ottobre dello stesso anno come ritiene il ricorrente, che non si confronta con tale dato temporale, né è in grado di smentirlo. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accomunati dalla censura dell'attribuzione della responsabilità al ricorrente per i fatti di truffa ed appropriazione, esclusivamente sulla scorta del dato formale della qualifica di amministratore delle società coinvolte nelle operazioni materialmente realizzate da altri soggetti, sono entrambi infondati. Come indicato nell'esame del primo motivo del ricorso ZZ (v. supra, § 2.), la realizzazione delle condotte di truffa e appropriazione indebita è stata resa possibile solo in ragione della predisposizione, da parte dell'MA e del correo, della simulata operatività di due società, da tempo esistenti sul mercato, 5 dotandole della necessaria struttura operativa ove far conflui -e i beni destinati ad esser illecitamente occultati e dispersi;
operazione che ha visto l'MA attivamente coinvolto (pag.18 sentenza impugnata;
pagg.
8-9 della sentenza del Tribunale) avendo assunto la qualità di amministratore di entrambe le società, oltre che di socio delle stesse (per l'intero capitale sociale per una di esse), avendo stipulato personalmente il contratto di locazione del capannone, ove si sarebbe svolta la simulata attività d'impresa, ed il contratto di locazione dei beni oggetto dell'appropriazione indebita di cui al capo 4); avendo, infine, utilizzato quella sede per fissare il luogo ove eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nel frattempo applicata nei suoi confronti, contestualmente provvedendo a conferire la procura per compiere i necessari atti giuridici al correo proprio per il limite imposto dalla misura cautelare. Il dato, non contestato con il ricorso né considerato nell'articolare le censure, diviene decisivo nell'individuazione del contributo fornito dall'MA nella realizzazione delle condotte di reato descritte nelle imputazioni, tenuto conto altresì della circostanza logica e pacifica della consegna di tutti i beni conseguiti attraverso i contratti di fornitura (truffa di cui a capo 2) e i contratti di locazione rimasti inadempiuti (appropriazioni indebite di cui ai capi 4 e 5) proprio nella sede delle società ove l'MA era sottoposto agli arresti domiciliari, restando indimostrato ed illogico che non fosse consapevole della conseguita disponibilità di quei beni, destinati - atteso il carattere simulato dell'attività d'impresa - ad esser sottratti o occultati altrove. 3.2. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato;
muovendo dalle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, è evidente che il concorso del ricorrente nei reati contestati si è realizzato nella predisposizione delle condizioni fattuali e giuridiche necessarie ed indispensabili per porre le basi per avviare la simulata attività d'impresa e, così, conseguire la disponibilità dei beni oggetto delle condotte illecite, pur se le attività materiali della truffa o di alcuna delle appropriazioni sia stata realizzata da altri soggetti, concorrenti negli stessi reati. Le decisioni di merito che hanno ravvisato il concorso dell'MA nei delitti contestati hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciasc:un compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di 6 tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato» (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, L.ucà, Rv. 278012 01). 3.3. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso infondato. Considerando congiuntamente le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, la commisurazione della pena è avvenuta con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, con riguardo all'intensità del dolo desunto dalla tipologia della condotta di inganno) così giustificando lo scostamento dai minimi edittali;
la circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente in ragione di una valutazione non manifestamente illogica, risultando dimostrato dagli atti il mancato pagamento delle forniture per oltre 300.000 euro, valore che deve considerarsi rilevante per l'entità oggettiva del valore indicato (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01) e indipendentemente dalle condizioni della persona offesa (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01). Quanto al profilo concernente la contestata applicazione della recidiva reiterata, va osservato che la tesi difensiva del necessario preqresso accertamento della condizione di soggetto recidivo, contenuto nelle sentenze definitive considerate ai fini della recidiva, è stata superata dalla recente statuizione a Sezioni unite, secondo la quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. Unite, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01). Del tutto reiterativa la censura relativa alla determinazione della misura dell'aumento a titolo di continuazione, sia per la ricordata valutazione sulla concreta gravità delle condotte di reato, sia per la genericità della contestazione essendo onere della parte ricorrente indicare gli elementi di fatto che sostengono il giudizio di sproporzione, rispetto ad aumenti (quali quelli applicati) che non risultano ictu ocu/i sproporzionati o incongrui rispetto alle concrete modalità dei fatti e alla personalità dell'agente, rispettano i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., senza operare surrettiziamente un cumulo materiale di pene, e evidenziano il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in considerazione della relazione tra i reati accertati (Sez. Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, possono essere richiamate le valutazioni già espresse in relazione al ricorso del coimputato ZZ (supra, § 2.2.). 7 4. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2023