Sentenza 26 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di separazione legale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie criminosa in questione, il suddetto stato di separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata
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- 2. Esiste il reato di maltrattamenti in famiglia anche in caso di separazioneRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1998, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 26.1.1998
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni De Roberto Consigliere N. 282
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. N. 33179/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER SA,
avverso l'ordinanza emessa il 1^ luglio 1997 dal Tribunale di Catanzaro, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione al terzo motivo di ricorso;
udito il difensore di ER SA, Avv. Raffaele Fioresta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe richiamata il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale della stessa città aveva imposto a ER SA, indagato per il reato di maltrattamenti in danno della moglie separata, la misura cautelare del divieto di dimora. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione ER SA, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 292\2 lett. b per la mancata enunciazione del fatto contestato;
2) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 572 c.p. poiché i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dalla querela presentata dalla parte offesa e da una informativa dei Carabinieri di Catanzaro, dalla quale, tuttavia, non emergeva il diretto accertamento delle condotte addebitate all'indagato, che, in ogni caso, non potevano ricondursi al reato di maltrattamenti in quanto mancava il requisito dell'abitualità e le condotte non si inserivano in un contesto di convivenza familiare, poiché i coniugi erano da tempo legalmente separati;
3) violazione dell'art. 283\5 c.p.p. poiché nella determinazione della misura si era ecceduto rispetto alle finalità del provvedimento e non si era tenuto conto delle esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'indagato, che proprio nel quartiere nel quale gli era stata inibita la dimora aveva i suoi maggiori interessi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte precisato che la descrizione sommaria del fatto richiesta dall'art.292 let. b) c.p.p. sta a significare che l'indicazione deve essere sintetica e schematica, senza alcuna specificazione degli elementi di dettaglio, risultando così sufficiente che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, la cui compiuta enunciazione è riservata alla fase dibattimentale nella quale ha luogo la plena cognitio (tra le altre v. Cass. 7 settembre 1995, n. 2807, Asciutto). D'altro canto, la descrizione del fatto non deve risultare da un preciso ed autonomo capo di imputazione, essendo, invece, sufficiente che risulti dal contesto motivazionale del provvedimento ed anche per relationem in forza di un espresso richiamo alla richiesta del pubblico ministero (tra le altre Cass. 3 agosto 1995, n. 4038, Tomasello). Alla stregua di tali principi esattamente il Tribunale ha ritenuto sufficiente il riferimento, nel contesto della motivazione, alle "continue violenze e minacce, anche di morte, perpetrate dall'indagato nei confronti della moglie separata NA DE NA. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 273 c.p.p. e 572 c.p. per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad abituali comportamenti vessatori nei confronti della moglie separata. Invero, il Tribunale, con motivazione esente da manifesta illogicità, ha desunto i gravi indizi non solo dalle dichiarazioni della parte offesa, sulla cui attendibilità l'odierno ricorrente non ha sollevato specifiche obiezioni, ma anche sulle dichiarazioni di un sottufficiale dei Carabinieri che ha riferito circostanze non solo apprese da altri, ma anche percepite direttamente.
Per ciò che concerne la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge separato, col quale non sussista più la convivenza, questa Corte ha chiarito che lo stato di separazione legale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto il suddetto stato non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata, (Cass. 22 novembre 1996, n. 10023, De Bustis). Tale orientamento deve essere ribadito. Invero, la convivenza non rappresenta un presupposto del reato di maltrattamenti (così Cass. 5 novembre 1980, n. 11463, Musmarra in relazione alla moglie separata legalmente;
Cass. 10 febbraio 1990, n. 1857, Cancellieri, in relazione alla moglie separata di fatto) come è reso evidente dalla circostanza che, accanto alle ipotesi di "maltrattamenti in famiglia", la norma contempla ipotesi di maltrattamenti nelle quali il rapporto di convivenza ("minore di anni quattordici", "persona sottoposta alla ... autorità, o ...affidata") non è neppure implicitamente evocato e viene, invece, in considerazione una relazione, anche solo di fatto (come nel caso del minore di quattordici anni), nella quale la posizione della parte offesa si caratterizza per una accentuata vulnerabilità. Tale, infatti, è la condizione che, indipendentemente dalla convivenza, permea i rapporti tra familiari, considerato che le aggressioni all'integrità fisica o psichica portate dall'oppressore verso i congiunti sono spesso subite per salvaguardare il rapporto e sono, comunque, respinte con più difficoltà, per l'intimo condizionamento che nasce dal vincolo familiare e dall'appartenenza al medesimo essenziale nucleo sociale, caratterizzato dall'intrecciarsi di rapporti, reciprocamente essenziali, tra tutti i suoi membri. Pertanto, è la relazione familiare, anche se priva del requisito della convivenza, che caratterizza i "maltrattamenti in famiglia". La relazione familiare, d'altro canto, come sì è già accennato, non viene meno con la separazione legale, ma si attenua soltanto, rimanendo caratterizzata -soprattutto in presenza di prole, come nella specie - dai doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.
Infondato è. infine, anche il terzo motivo. Infatti, se è vero che l'art. 283\5 c.p.p. prevede che il giudice "nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, ...considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato". è anche vero che la norma presuppone l'allegazione da parte dell'indagato di esigenze rilevanti e l'indicazione di elementi di prova;
l'odierno ricorrente, invece, in sede di riesame si è limitato ad allegare esigenze non solo non documentate, ma neppure riconducibili alla previsione della legge (ad es. abitazione della sorella e della cugina nel quartiere nel quale gli era stato inibito l'accesso).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998