Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
È intempestivo, e perciò inammissibile, il gravame presentato oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza, nell'ufficio medesimo, al momento della presentazione dell'atto, di personale in servizio. (Fattispecie relativa ad appello del P.M.)
Commentario • 1
- 1. Ufficio giudiziario chiuso al pubblico non può ricevere atti (Cass. 40777/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO FR - Presidente - del 22/01/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 146
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 024167/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ex art. 311 c.p.p.;
nel procedimento de libertate nei confronti di:
FR SC, AN SI BA, ER ER, US PP, LU ES, LU ER, AN ON, AL RO, DO FA NC TA, LE TA, US D'LL, TE De VI, ME TA, AN D'MB, LE ES;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12 maggio 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Veneziano US, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di US PP, avv. Martire;
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Nola del 17 febbraio 2003 per intempestività, essendo stato presentato il gravame alle ore 15,24 del giorno 27 febbraio 2002, data di scadenza del termine della impugnazione, oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario ricevente, orario fissato dalle 8,30 alle 12,45 - dal lunedì al sabato - con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli in data 18 luglio 1998, dovendo il Pubblico Ministero considerarsi, secondo il provvedimento impugnato, quale parte processuale, tra i soggetti sottoposti alla disciplina in questione.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 172, comma 6, c.p.p., in quanto il decreto citato sarebbe illegittimo, perché in aperto contrasto con le vigenti disposizioni sul rientro pomeridiano del personale addetto agli uffici pubblici "istituito con la settimana corta" allo scopo di facilitare l'accesso del pubblico ai servizi giudiziari anche nelle ore pomeridiane.
Deposita memoria l'imputato FR PP che resiste al gravame. Il ricorso non merita accoglimento.
Nel caso, infatti, non è riscontabile la violazione della norma dell'art. 172, comma 6, c.p.p. e tanto meno l'illegittimità del provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli, avente natura amministrativa, col quale si è dettata la disciplina dell'orario di apertura al pubblico per il deposito degli atti al Tribunale del riesame dalle ore 8,30 alle ore 12,45 in modo pienamente aderente al disposto della norma del codice processuale sopra richiamata. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi del problema in casi analoghi (Cass., sez. 1^, c.c. 17 dicembre 1997 - dep. 26 marzo 1998, n. 7112 Tarantino;
Cass. u.p. 4 ottobre 2001 - dep. 29 novembre 2001, n. 42963, Monzeglio) con giurisprudenza pienamente condivisa dal Collegio giudicante, secondo cui: 1) l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) sono del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza;
2) l'orario di servizio orario e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario;
3) al termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne' può essere fatta alcuna dichiarazione ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio;
4) ai fini in questione il Pubblico Ministero, parte del processo penale, è soggetto all'orario di apertura al pubblico per il deposito dei suoi atti e per il compimento delle altre attività previste dal comma 6 dell'art. 172 c.p.p. presso l'ufficio giudiziario considerato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004