CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37776 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 18 ottobre 2020, la Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 19 gennaio 2021 dal Gup del Tribunale di Avezzano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ND RE per il delitto di furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione ND RE, a mezzo del difensore, rappresentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non prendere atto della intervenuta remissione di querela intervenuta il giorno precedente la sentenza che, in uno alla esclusione della aggravante contestata, avrebbe determinano l'estinzione del reato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37776 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/06/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla riqualificazione della condotta, anche in relazione all'esclusione delle circostanze aggravanti, compresa quella della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen. che ratione temporis determinava la procedibilità d'ufficio. Tanto più che dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza fra gli stessi non emerge alcuna censura in ordine alla sussistenza della predetta aggravante. Per tanto, corretta fu la decisione da parte della Corte di appello, che non escludendo la menzionata aggravante, ma ritenendola equivalente, non doveva dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta improcedibilità. Quando è stata rimessa la querela in data 17 ottobre 2022, infatti, il reato contestato era procedibile d'ufficio ed è divenuto procedibile a querela solo dopo il 30 dicembre 2022, quindi dopo la sentenza di appello. 2. Non di meno, però, l'intervenuta remissione di querela risulta rilevante a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen., per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Difatti la riforma predetta rende perseguibile a querela il delitto di furto come aggravato nel caso in esame. La remissione di querela, presentata dalla persona offesa Gianni Boni in data 17 ottobre 2022 e accettata dall'imputato, determina quindi l'estinzione del reato 2 f che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, il che è nel caso in esame (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato di furto a seguito di remissione di querela, con conseguente condanna, in assenza di diversa pattuizione del querelato al pagamento delle spese del processo, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2023 Il Consigliere estensore
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 18 ottobre 2020, la Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 19 gennaio 2021 dal Gup del Tribunale di Avezzano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ND RE per il delitto di furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione ND RE, a mezzo del difensore, rappresentando che la Corte di appello avrebbe errato nel non prendere atto della intervenuta remissione di querela intervenuta il giorno precedente la sentenza che, in uno alla esclusione della aggravante contestata, avrebbe determinano l'estinzione del reato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37776 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/06/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla riqualificazione della condotta, anche in relazione all'esclusione delle circostanze aggravanti, compresa quella della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen. che ratione temporis determinava la procedibilità d'ufficio. Tanto più che dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza fra gli stessi non emerge alcuna censura in ordine alla sussistenza della predetta aggravante. Per tanto, corretta fu la decisione da parte della Corte di appello, che non escludendo la menzionata aggravante, ma ritenendola equivalente, non doveva dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta improcedibilità. Quando è stata rimessa la querela in data 17 ottobre 2022, infatti, il reato contestato era procedibile d'ufficio ed è divenuto procedibile a querela solo dopo il 30 dicembre 2022, quindi dopo la sentenza di appello. 2. Non di meno, però, l'intervenuta remissione di querela risulta rilevante a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen., per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Difatti la riforma predetta rende perseguibile a querela il delitto di furto come aggravato nel caso in esame. La remissione di querela, presentata dalla persona offesa Gianni Boni in data 17 ottobre 2022 e accettata dall'imputato, determina quindi l'estinzione del reato 2 f che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, il che è nel caso in esame (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato di furto a seguito di remissione di querela, con conseguente condanna, in assenza di diversa pattuizione del querelato al pagamento delle spese del processo, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2023 Il Consigliere estensore