Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10362 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 036 2 /0 1 REPUBBLICA AN NOMAD ITALIANO R. G. N. LA O TE SUPREMA DI CASSAZIONE 2212/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Antonio Saggio Presidente Cron. 27978 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Attilio Celentano Consigliere Ud. 6 giu- Stile Dott. Paolo Consigliere De Matteis Consigliere gno 2001 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: 2672 SENTENZA sul ricorso proposto da: Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente
contro
Società Montedil S.r.l.; - intimata avverso la sentenza n. 6/98, decisa il 15 gennaio 1998 e pubblicata il 20 gennaio 1998, resa dal OR di Sala Consilina nel procedimento 1 n n. 108/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza ingiunzione in data 19 dicembre 1995 l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno applicava all'Amministratore Unico della società Montedil S.r.l. e in solido alla società pre- detta, la sanzione amministrativa di lire 2.231.600 per avere as- sunto due lavoratori dipendenti senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego e ciò in violazione agli artt. 11, 13, 18, 27 legge 29 aprile 1949 n. 264, 15 26 legge 56/87. Veniva proposta opposizione, deducendosi la regolarità delle as- sunzioni per le quali era ormai sufficiente la comunicazione all'Ufficio di collocamento, ai sensi dell'art. 23 legge 56/87. Con sentenza n. 6/98 del 15 - 20 gennaio 1998, il OR di Sala Consilina, in accoglimento della proposta opposizione, annullava l'ordinanza e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che il verbale di accertamento dell'Ispettorato era suf- ficiente ad integrare una prova scritta per l'ingiunzione di paga- mento, mentre nel giudizio di opposizione esso valeva come sempli- 2 A ce indizio. Argomentava nel senso che non erano state fornite prove sufficien- ti da parte dell'Amministrazione mentre era possibile, nel settore turistico, assumere direttamente i lavoratori con contratto a ter- mine, per effetto della invocata normativa. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, già Ispettora- to Provinciale del Lavoro, con un unico complesso motivo. La società Montedil S.r.l. è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 CC e dei principi in ordine all'onere e al valore delle prove;
si de- nuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il di- fetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Si osserva che l'art. 23 della legge 56/87 consente l'assunzione diretta di manodopera nel setto- re del turismo e dei pubblici esercizi solo quando trattasi di esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un gior- no. Si osserva ancora che il DL 232/95 in tema di procedure di as- sunzione diretta non ha alcuna influenza in quanto i fatti conte- stati risalgono al maggio 1994. Il ricorso è fondato. Il OR esclude che il richiamo alle risultanze dei verbali ispettivi costituisca valida prova in ordine alla storica verifi- 3 cazione dei fatti, tra l'altro non contestati poiché non risulta sia stata negata l'avvenuta assunzione di alcuni dipendenti senza il preventivo nulla osta. Invoca al riguardo l'autorità delle sen- tenze di questa Corte 24 maggio 1985, n. 3148 e 25 luglio 1990, n. 7514, applicando peraltro il principio di diritto in esse enuncia- to al di fuori della materia presa in esame dal giudice di legit- timità. Nelle richiamate sentenze si afferma infatti essere sufficienti i verbali ispettivi per consentire l'emissione di ingiunzione di pa- gamento per omissione contributiva, ai sensi dell'art. 635 cpc, mentre nel successivo giudizio di opposizione gli stessi hanno un valore meramente indiziario e sono suscettibili di esser contra- stati da altre risultanze probatorie, pur se il giudice nel suo prudente apprezzamento e in mancanza di elementi in contrario può ugualmente considerarli sufficienti per confermare il provvedimen- to monitorio. Ma l'ordinanza ingiunzione avverso la quale è stata proposta op- posizione è stata emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'applicazione di una sanzione amministrativa. I verbali ispettivi mantengono pertanto la piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, fino a querela di falso, quanto ai fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, e quanto alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale stesso, ri- sultando, per converso, prive di efficacia probatoria pri- 4 vilegiata le mere valutazioni del verbalizzante (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3939, conf. ex pluribus Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1997, n. 7667, Cass. civ., sez. I, 23 di- cembre 1997, n. 13010, Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12846, Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988). E poiché non risulta che vi sia stata una contestazione in ordine ai fatti rilevanti a base dell'ordinanza opposta e neppure che sia stata fatta questione circa eventuali apprezzamenti da parte dei verbalizzanti, l'argomentazione svolta dal OR, come sopra ri- chiamata, si appalesa erronea e non attinente alla fattispecie. Inesatta è poi l'affermazione che nel settore turistico sarebbe consentita l'assunzione diretta dei dipendenti a tempo determina- to, svolta dal OR con richiamo all'art. 23 legge 28 febbraio 1997 (così nel testo, evidentemente 1987), n. 56, e al DL 14 giu- gno 1995, n. 232. Si deve osservare anzitutto che il D.L. 232/95 non è stato conver- tito, pur se i suoi effetti sono stati fatti salvi con la legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510. L'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56 così dispone al comma terzo: " Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'as- sunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servi- zi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali о nazionali aderenti 5 alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazio- nale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al- l'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo suc- cessivo" Non sussiste dunque una generica facoltà di assunzione diretta nel settore turismo, ma solamente è consentita l'assunzione per un pe- riodo non superiore a tre giorni, per l'esecuzione di particolari servizi, in conformità alle previsioni della contrattazione col- lettiva. Il datore di lavoro deve poi comunicare l'avvenuta assun- zione all'Ufficio di collocamento entro il primo giorno non festi- vo. Nessuno di tali presupposti risulta verificato nel caso in esame ° viene enunciato dal OR il quale ha applicato quale regola ge- nerale del settore turistica, nel senso di una completa liberaliz- zazione delle assunzioni a termine per detto settore, una disci- plina dettata per casi ben individuati e del tutto eccezionali e sottoposta a speciali formalità che non si afferma siano state compiute. Esatto appare infine il rilievo dell'Amministrazione ricorrente circa la estraneità alla fattispecie della nuova disciplina delle assunzioni dirette dettata dal DL 232 del 14 giugno 1995, non con- vertito, mantenuta con l'art. 9 bis del DL 1 ottobre 1996, n. 510, siccome posteriore alle assunzioni in esame, risalenti al maggio 1994. D'altro canto lo stesso OR non invoca il principio della successiva disciplina in tema di liberalizzazione generalizzata delle assunzioni per 6 A tutti i settori e si riferisce alla speciale normativa del settore turi- stico e dei pubblici servizi. Non vi è poi dimostrazione, e neppure al- legazione, circa l'indispensabile adempimento consistente nella comunica- zione all'Ufficio di Collocamento. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza denunciata de- ve essere cassata. Questa Corte è chiamata a decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 cpc, non essendo necessari accertamenti di fatto. Si deve quindi respingere l'opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione in narrativa. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Compensa e spese del giudizio di merito. Condanna l'intimata alle spese del giudizio di legittimità, liqui- date in lire 10.000 oltre a lire 1.000.000 per onorario. Roma, 6 giugno 2001 IL PRESIDENTE Некий на Albert Jan سعها IL CONSIGLIERE ESTENSORE 7 咖 IL CANCELLIERE Depositat in C elleria 30 LUG. 2007 oggi, CANCELLIERE