Sentenza 23 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN10740/ 02 IN NOME DEL POPOLO TAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento del danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12625/99 - Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 28345 Consigliere Rep. 2338 Consigliere Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - TRIFONE Dott. Francesco - Ud. 31/01/02 AMATUCCI - Rel. Consigliere- Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 23 LUG 2002CERSOSIMO MARIA, SCALERCIO SILVIO, SCALERCIO FRANCESCO, il IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA SCALERCIO EUGENIO, elettivamente 44, presso BONIFACIO, difesi VIA MARONCELLI dall'avvocato MORCAVALLO ACHILLE con studio in 87100 COSENZA CORSO D'ITALIA 108, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
A. R.S.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, in persona del Presidente- legale rappresentante pro tempore prof. Adolfo Collice, elettivamente domiciliata in ROMA2002 con sede in Cosenza, 301 VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato 1 PASQUALE DI RIENZO, difeso dall'avvocato STANISLAO DE SANTIS, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 666/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione II Civile, emessa il 06/10/98 e depositata il 26/11/98 (R.G. 342/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Achille MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Deceduto IO LE per affezione neopla- stica, gli eredi EU e LV LE e IA IM convennero in giudizio l'E.S.A.C. (Ente Re- gionale di Sviluppo Agricolo in Calabria), presso le cui officine il defunto aveva lavorato come elettromec- canico, esponendo che l'attività lavorativa si era svolta in ambiente insalubre con esposizione ad agenti • tossici e che per tale motivo era stata avanzata accolta perché all'ente richiesta di indennizzo, non semestrale di tardivamente formulata oltre il termine 3 2 decadenza. Chiesero dunque la condanna dell'ente al ri- sarcimento del danno nella misura massima dell'equo in- dennizzo che non avevano potuto ottenere, assumendo che ne sussistevano gli estremi. L' E.S.A.C. resistette. Con sentenza del 13.1.1997 1'adito tribunale di Co- senza condannò l'A.R.S.S.A.- Agenzia Regionale per lo subentrataSviluppo e per Servizi in Agricoltura, all'E.S.A.C., a pagare agli attori la somma di L. 50.000.000, oltre agli interessi ed alle spese proces- suali.
2. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Catanzaro che, decidendo con sentenza n. 666/98 sui gravami di entrambe le parti, ha rigettato la domanda sui rilievi che non erano stati provati i presupposti della responsabilità del datore di lavoro e che la deliberazione commissariale dell'ente, attestan- te la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, era priva di valore confessorio in ordine alla prospet- tata sussistenza della responsabilità dell'amministrazione.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli attori in primo grado, affidandosi a due motivi il- lustrati anche da memoria, cui l'A.R.S.S.A. resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che l'avviso d'udienza deve conside- rarsi ritualmente notificato al controricorrente presso la cancelleria, che ha avuto notizia del nuovo domici- lio eletto dal difensore il giorno stesso della notifi- cazione, secondo quanto risulta dal timbro apposto dall'ufficio.
2. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. e 32 Cost.. Premesso che l'art. 2087 impone al datore di lavoro di adottare le misure idonee a tutelare l'integrità fi- sica del lavoratore, i ricorrenti affermano che le con- dizioni proibitive nelle quali il dipendente era stato costretto a lavorare dimostravano ampiamente la respon- sabilità dell'amministrazione datrice di lavoro e che, comunque, essa direttamente discende dal fatto stesso che il dipendente sia deceduto "in occasione, per ef- fetto, a causa del servizio svolto", come del resto ri- conosciuto dalla stessa amministrazione, che aveva af- fermato la dipendenza da causa di servizio dell'evento. Sostengono che, una volta accertato che il servizio prestato abbia costituito causa del danno alla salute del dipendente, garantita dall'art. 32 Cost., la re- sponsabilità del datore di lavoro va affermata senza bisogno di prove ulteriori.
3. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 C.C. per avere la corte territoriale negato che l'attestazione dell'amministrazione relativa alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità del defunto avesse valore confessorio nell'erroneo assunto che essa non potesse "supplire alla carenza di prova sugli elementi costitu- tivi della dedotta obbligazione ex delicto". Sostengono i ricorrenti che della confessione stragiudiziale ri- correvano, invece, tutti i presupposti, posto che lo stesso ente convenuto aveva riconosciuto che sussisteva nesso causale tra il lavoro prestato dal defunto e l'infermità che lo aveva colpito.
4. Le censure, che per la loro intima connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono infonda- te. Premesso che i ricorrenti non contestano la evocata responsabilità extracontrattuale dell'ente convenuto (secondo la qualificazione inequivocamente offertane territoriale), entrambe le doglianze so- dalla corte stanzialmente si basano sull'assioma che la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui sia affetto il prestatore di lavoro comporti senz'altro la respon- sabilità extracontrattuale del datore di lavoro per il danno derivato da quell'infermità, giacché l'infermità 5 sarebbe univocamente sintomatica della mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica. Il vizio logico di siffatta impostazione è eviden- te, essendo invece possibile che, nonostante l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure che appaiano particolarità del lavoro, necessarie "secondo la l'esperienza e la tecnica" (giusta quanto stabilito dall'art. 2087 c.c.) a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, dal servizio tuttavia derivi un'infermità. Che può dunque dipendere dal servizio benché nessuna responsabilità possa in concreto ascri- versi al datore di lavoro. Sulla scorta della corretta premessa che la respon- sabilità dell'amministrazione in tanto è configurabile in quanto siano state violate disposizioni normative o di carattere tecnico, ovvero regole di comune diligenza o prudenza, la corte d'appello ha rilevato che "nella vicenda per cui è causa nessuna prova è stata data in ordine all'inosservanza delle disposizioni e/o regole di cui si è appena detto;
né si è fornita la dimostra- zione della sussistenza di uno degli elementi essenzia- li del dedotto illecito civile, e, cioè, dell'antigiuridicità del comportamento (sia come viola- zione, da parte dei funzionari preposti, di precetti 6 positivi di legge, sia come inosservanza di ragionevoli cautele atte ad evitare l'evento dannoso)" (pagina 6 della sentenza gravata). In siffatto contesto, l'affermazione dei ricorrenti che il lavoratore defunto avesse dovuto prestare servi- in "condizioni proibitive" costituisce nulla più zio che un'asserzione apodittica, non essendosi in alcun modo chiarito quali risultanze lo attestassero. Né l'insalubrità dell'ambiente di lavoro, che può in sé costituire un insuperabile dato oggettivo, comporta senz'altro la responsabilità del datore di lavoro per la malattia contratta dal dipendente a causa del lavoro prestato in quell'ambiente, giacché la responsabilità è pur sempre collegata alla mancata adozione delle possi- bili misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica in relazione alle caratteristiche dell'ambiente, e non M anche all'espletamento del lavoro in se stesso. L'art. 2087 non configura, insomma, un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per la malattia o l'infortunio subito dal lavoratore dipenden- te, ma, pur avendo carattere generale e sussidiario ri- spetto a più specifiche previsioni normative, presuppo- ne pur sempre la colpa come criterio d'imputazione dell'evento dannoso. La circostanza che il dovere del datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente trovi fonte immediata e diretta nel rap- porto di lavoro e che, dunque, il dipendente possa far- ne valere l'inosservanza anche con azione risarcitoria contrattuale (Cass., sez.un., 11 maggio 1987, n. 4441) non comporta che basti genericamente addurre la viola- zione del dovere stesso per trasferire sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le mi- sure necessarie, occorrendo invece l'allegazione di violazioni o omissioni specifiche, alle quali soltanto è correlata la responsabilità per la lesione dell'integrità fisica del prestatore di lavoro. Sul medesimo errore è basato anche il secondo moti- vo di ricorso, che censura la sentenza là dove ha af- fermato che il provvedimento (deliberazione commissa- riale) attestante la dipendenza da causa di servizio dell'infermità dello LE, "il cui valore rimaneva limitato al procedimento nel quale lo stesso di inseri- non contiene alcun riconoscimento di responsabi-va, lità nel senso postulato dagli appellati (valendo solo ad affermare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio) e non può supplire alla carenza di prova su- gli elementi costitutivi della dedotta obbligazione ex delicto" (pagine 5 e 6 della sentenza). Il che è del tutto corretto, volta che la dipenden- 8 za da causa di servizio dell'infermità non costituisce, in sé, un fatto attestante la colpa del datore di lavo- ro in ordine all'evento verificatosi. E tanto è assor- bente rispetto al corretto rilievo del controricorrente che, comunque, l'ammissione che un determinato evento ( dannoso sia ascrivibile a propria colpa non ha valore di confessione, in quanto essa integra un giudizio a 1 formare il quale concorrono valutazioni di ordine giu- ridico, mentre la confessione giudiziale o stragiudi- ziale (artt. 2730 e 2735 c.c.) può concernere solo fat- ti obiettivi e non anche opinioni (cfr., ex plurimis, Cass., n. 6059 del 1990 e n. 3705 del 1995). R E T A T 0 0 DI ROMA3 5. Il ricorso va dunque respinto. La difformità tra le statuizioni dei giudici di me- rito induce a ravvisare giusti motivi, in relazione al- le peculiarità del caso, per compensare tra le parti le 109T129.11 spese del giudizio di cassazione. 456T 309pзадр
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. τοτ. 160, 10 Roma, 31 gennaio 2002 Il presidente L'estensore Порно Пришивает витель види IL CANCELLIERE CI Dott.Sse IA Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 23.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa IA Aiello