Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 01 9 8 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEZIONE LAVORO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3000 per diritti L. 12 FEB 2001 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 19963/98 IL CANCELLIERE Consigliere Cron. 4165 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Ud. 5 dicembre 2000 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AN PE EP, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Faro e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio CG06348 Cesare n. 95 (presso lo studio dell'avv. Pancrazio Cutellè), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. "in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 5202 rappr.to e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento-Sezione Lavoro n. 1021/97 del 16 ottobre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 138/97), dep. il 20/10/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre dal relatore prof. Bruno Balletti;
2 Udito l'avv. Carlo De Angelis;
22 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Agrigento-Giudice del Lavoro il sign. PP AL esponeva: a) di avere espletato l'attività lavorativa di inserviente e di avere contratto una infermità che gli aveva ridotto entro i limiti prescritti dalla legge - la capacità lavorativa;
b) di avere presentato all'I.N.P.S. una domanda intesa ad ottenere la pensione di invalidità o, gradatamente, l'assegno trimestrale di invalidità ex artt. 2 e 1 della legge n. 222/1984; c) di avere avuto respinta tale domanda a 2 seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato. Il AL - convenuto in giudizio l'I.N.P.S. - richiedeva, quindi, che gli fosse riconosciuto quanto dinanzi negatogli stragiudizialmente. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. contestando integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere disposto e fatto espletare consulenza tecnica (conclusasi con parere negativo del c.t.u. circa la sussistenza in capo al ricorrente di infermità tali da ridurre la sua capacità al lavoro a meno del 70%) - rigettava il ricorso e - a seguito di appello proposto dal AL il Tribunale di Agrigento, quale Giudice del lavoro di secondo grado, rigettava la cennata impugnativa, nulla statuendo in ordine alle spese di giudizio ex art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. दि Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che il c.t.u. ha accertato che la condizione patologica non permette di ritenere invalido il ricorrente avendo riguardo all'età, alla tipologia delle patologie riscontrate ed all'attività lavorativa dell'assicurato e che le considerazioni cliniche relative alle suddette osservazioni appaiono pienamente condivisibili in quanto suffragate da idonea valutazione degli accertamenti svolti>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre PP AL, formulando a sostegno un unico motivo di annullamento. 3 ☑ L'I.N.P.S. si è costituita in giudizio depositando rituale procura. MOTIVI DELLA DECIZIONE I-. Con l'unico motivo di impugnativa il ricorrente - denunziando vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - addebita al Tribunale di Agrigento di avere richiamato a sostegno della propria motivazione la consulenza tecnica di primo grado finendo col recepirne i relativi vizi pure lamentati con il gravame, ma totalmente disattesi dal Tribunale medesimo il quale ha omesso di esaminare e motivare su خرج اع punti decisivi della controversia>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del "consulente tecnico di ufficio", ha esposto - compiutamente ed efficacemente, anche se in modo sintetico le ragioni che lo hanno indotto a ritenere -> infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierna ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati,non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo, per la sua analiticità, costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte, atteso che, la formale trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità; c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, RR quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la 5 1 decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione, a mente della quale ha ritenuto che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto della pensione di invalidità ovvero all'assegno di invalidità ex legge n. 222/1984. Si appalesa, inoltre, inammissibile la censura sollevata dal ricorrente in ordine alla pretesa omessa valutazione da parte del Tribunale di Agrigento della produzione effettuata in appello, tutta peraltro di data successiva allo svolgimento delle operazioni peritali di R R primo grado>>: censura che si caratterizza per la sua assoluta genericità in quanto non vengono indicati specificamente gli atti ed i documenti la cui valutazione sarebbe stato omessa dal Giudice di appello, donde la rilevata inammissibilità della relativa doglianza poichè dato il canone di autosufficienza del ricorso (cfr. - originariamente, ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - non è consentito che i motivi dell'impugnazione siano ricercati fuori del testo del ricorso o desunti aliunde o per relationem da precedenti atti del processo. 6 .1 III " Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 5 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Viicuro Tresse R. Dalie Shll IL COLLABORATORE DI AN Depositata in Cancelleria 1.2 FEB. 2001 oggi, IL GULABORATORE M E R DI CANCELLERA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7