Sentenza 18 novembre 2009
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Il provvedimento con cui il giudice disponga la rateizzazione della pena pecuniaria va motivato con riferimento alle condizioni economiche del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1423
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 361/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) DEL ROSSO UGO N. IL 26/01/1967;
avverso la sentenza n. 702/2008 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 31/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
lette le conclusioni del P.G. annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta rateizzazione della pena pecuniaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.10.2008 il Tribunale di Campobasso applicava ex art. 444 c.p.p. a Del Rosso Ugo la pena di 1.820,00 Euro di multa in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., D.L. n. 401 del 1983, art. 2, comma 1 bis conv. in L. n. 638 del 1983 e sostituito dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1, perché, quale legale rappresentante della ditta omonima, aveva omesso di versare all'I.N.P.S. entro i termini prescritti le somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti per le assicurazioni obbligatorie, relativamente ai mesi dall'Aprile 2003 al Febbraio 2007, pari ad Euro 22.675,00.
Della pena di cui sopra, Euro 1.520,00 erano stati applicati in sostituzione di quella di un mese e giorni dieci di reclusione, il cui pagamento veniva dilazionato ex art. 133 ter c.p. in dieci rate mensili.
Proponeva ricorso la Procura Generale di Campobasso, eccependo che la rateazione era un potere discrezionale del giudice che doveva essere motivato secondo i criteri di cui al citato art. 133 ter c.p.p., in relazione alle condizioni economiche del condannato: motivazione assolutamente mancante, per cui la sentenza andava annullata per tale parte.
Con requisitoria scritta, la Procura Generale presso questa Corte condivideva tale argomentazione, chiedendo anch'essa l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che, come sostenuto nel ricorso, l'art. 133 ter c.p.p. prevede la possibilità che le sanzioni pecuniarie possano essere rateizzate da tre a trenta mesi in relazione alle condizioni economiche del condannato: ma nell'impugnata sentenza manca qualsiasi motivazione al riguardo, essendosi solo limitata a dare atto di tale rateizzazione in dieci mensilità.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio, per cui la sanzione dovrà essere pagata in unica soluzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta rateizzazione delle pene pecuniarie.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010