Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
L'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, nelle fattispecie di reato che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I. (In motivazione la Corte ha precisato che l'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. "ripenalizza" le condotte successive al 21 aprile 2009, ma non rileva per quelle commesse in data anteriore; conf., Sez. III, sentenze nn. 37070, 37071 e 37073/09, non massimate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2009, n. 37067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37067 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01368
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 005592/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA EI AH BA, N. IL 29/04/1974;
2) GU CK TIIANE, N. IL 29/09/1967;
avverso SENTENZA del 04/12/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
FATTO E DIRITTO
1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Salerno confermava la pronuncia del tribunale in data 22/3/2004 con la quale DI IC MA AM e NI IC IA erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.722,00 di multa ciascuno in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e art. 171 ter, lett. d) e successive modifiche, per aver detenuto per la vendita programmi per elaboratori e supporti contenti opere musicali e cinematografiche privi del contrassegno S.I.A.E.. In Salerno, accertato il 25/3/2003.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto prosciogliere i prevenuti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 8/11/2007, nel procedimento C- 20/05, Schwibbert.
3 - Il gravame è fondato e va accolto.
Questa Sezione - segnatamente con le sentenze 12/2/2008 n. 13816, Valentino;
12/2/2008 n. 13818, Ndiaye, alle cui articolate motivazioni si rimanda e che, in questa sede, devono intendersi integralmente recepite - ha affermato che, nel caso in cui la detenzione riguardi supporti privi del contrassegno S.I.A.E., deve essere rilevato, in via preliminare, che la Corte di Giustizia europea - con sentenza resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, emessa l'8/11/2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, ed avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Forlì sulla questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno S.I.A.E. con la direttiva europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche - ha stabilito che l'obbligo di apporre sui dischi compatti, contenenti opere d'arte figurativa, il contrassegno S.I.A.E. in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle "regole tecniche", ai sensi della suddetta normativa, che devono esser notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea. Con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione, non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal Giudice nazionale. La sentenza Schwibbert, pur riferendosi specificamente ai contrassegni relativi ai cd contenenti opere d'arte figurativa, stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno S.I.A.E. successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico,
plastico, etc.) e di qualsiasi contenuto (musicale, letterario, figurativo, etc), rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati.
L'obbligo di comunicare alla Commissione le "regole tecniche" introdotte nell'ordinamento italiano vale per tutte le regole istituite dopo l'entrata in vigore della citata direttiva 83/189/CEE, ossia dopo il 31/3/1983. Come è stato esattamente rilevato dalle sentenze sopra richiamate, la "regola tecnica" prevista sin dal 1942 peri supporti cartacei non è la stessa applicata per gli altri supporti di tipo diverso (dischi, nastri, cassette, etc), in quanto i relativi contrassegni differiscono necessariamente per modalità di applicazione e per caratteristiche intrinseche: conseguentemente, l'obbligo del contrassegno S.I.A.E. doveva essere previamente notificato alla Commissione Europea. Notifica effettuata successivamente, con un iter avviato con la comunicazione del 24 aprile 2008, che ha avuto il suo epilogo con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/2/2009 n. 31, recante
"Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 181 bis". Tale decreto, entrato in vigore in data 21/4/2009, costituisce il testo definitivo della regola tecnica;
ciò comporta la "ripenalizzazione" delle condotte poste in essere a decorrere dal 21/4/2009, ma non può rendere penalmente illecite condotte - come quella di cui al presente procedimento - nel frattempo "scriminate" dalla non opponibilità ai privati del contrassegno mancante.
5- La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata senza rinvio, per insussistenza di un suo elemento costitutivo (cioè, l'inottemperanza ad un obbligo di contrassegno).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2009