Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2009, n. 37067
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Sentenza 24 giugno 2009

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L'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, nelle fattispecie di reato che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I. (In motivazione la Corte ha precisato che l'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. "ripenalizza" le condotte successive al 21 aprile 2009, ma non rileva per quelle commesse in data anteriore; conf., Sez. III, sentenze nn. 37070, 37071 e 37073/09, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2009, n. 37067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37067
    Data del deposito : 24 giugno 2009

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