Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per lo "intuitu personae" ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14164 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 3.9.199
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 3650
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Doti. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 33901/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZZ IN nato ad [...] l'[...]; avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Velletri -sez. dist. di Albano- in data 1/12/98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Pretura Circondariale di Velletri, per nuovo giudizio;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza in data 1/12/'98 il OR di Albano -sez. dist. della Pretura Circondariale di Velletri- applicava a GU ZZ, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante allo stesso contestata per il delitto, la pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione e ottocentomila lire di multa per i reati previsti dagli artt. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47, 20 L. 2/02/'74, n. 64 e 349 cpv. c.p. dei quali era chiamato a rispondere per avere realizzato in zona sismica di Albano, come accertato il 4/11/'96, un manufatto in blocchetti di tufo senza concessione edilizia e senza progetto esecutivo dell'opera e denunzia di essa al Genio Civile, nonché per avere violato i sigilli apposti all'immobile sequestrato, del quale era stato nominato custode, proseguendo nei lavori edili. Con la stessa sentenza venivano disposti il dissequestro e la demolizione dell'opera abusiva.
Avverso tale decisione il ZZ ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge. Deduce in particolare, il ricorrente, che avendo subordinato il patteggiamento della pena alla sospensione condizionale di essa e nominato, all'uopo, suo procuratore speciale il difensore Avv. Michele Proverbio, in udienza la richiesta di pena patteggiata era stata poi presentata dal dott. Stefano Della Valle, sostituto processuale del detto suo difensore e non era stata subordinata alla applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.; che il OR non avrebbe, quindi, dovuto applicargli la pena in tal modo patteggiata e che la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 c.p.p. deve, quindi, essere dichiarata nulla.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico Ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato, all'uopo, procura speciale è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per lo "intuita personae" ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dello art. 102 c.p.p.. Ne deriva che, in mancanza di espressa facoltà attribuitagli dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 co. 3 c.p.p., il procuratore speciale designato per il patteggiamento della pena non può delegare ad altri il compito ed i poteri conferitigli (v. conf. Cass. sez. IV, 20/4/'97, Di Martino, sez. VI, 12/4/'95, Cilla ed 1/6/'93, Bianco). Il procuratore speciale regolarmente nominato per patteggiare la pena deve, inoltre, attenersi scrupolosamente al mandalo conferitogli e se questo prevede che la richiesta di pena patteggiata sia subordinata all'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., quella formulata in violazione di tale specifico mandato va considerata nulla, con la conseguenza che se il Giudice, non avvedendosi della non corrispondenza fra la richiesta presentata ed i termini della procura speciale, emette sentenza a norma dell'art. 444 c.p.p., questa anche per tale ragione deve essere dichiarala nulla.
Nella fattispecie in esame dagli atti - che, essendo dedotti vizi "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare- si evince che effettivamente il ZZ aveva conferito procura speciale per la richiesta di patteggiamento della pena relativa ai reati, di cui al presente processo al suo difensore, l'Avv. Michele Proverbio, specificando che essa avrebbe dovuto essere subordinata al beneficio di cui all'art. 163 c.p. e, ciononostante, all'udienza dell'1/12/'98 la richiesta di che trattasi fu formulata dal dott. Stefano Della Valle, sostituto processuale del Proverbio e non subordinata all'applicazione del beneficio sopra indicato.
In siffatta situazione il OR avrebbe dovuto esercitare i controlli impostigli dalla legge e rifiutare la chiestagli emissione di sentenza a norma dell'art. 444 c.p.p.. Non avendo fatto ciò la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Velletri, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Velletri -sez. dist. di Albano- in data 1/12/'98 nei confronti di GU ZZ e dispone trasmettersi gli atti alla detta Pretura Circondariale per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 Novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999