CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 16608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16608 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il XXXXXXXXXX;
avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza limitatamente all’ordine di imputazione coattiva;
lette la memoria e le note di replica depositate dall’avv. Angelo Francesco Macrì, difensore della persona offesa, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11/11/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo, all’esito della camera di consiglio, sulla opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX, disponeva la imputazione coatta nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61, n. 5, cod. pen., e contestualmente l’archiviazione in relazione al reato di cui all’art. 643 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Penale Sent. Sez. 2 Num. 16608 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 10/04/2026 dell’11/11/2025, propone ricorso l’avv. Cristiano Pazienti, difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, censurando l’atto come abnorme e lamentando violazione delle norme di cui agli artt. 409 cod. proc. pen., 111 e 112 Cost. e 6 CEDU. In particolare, deduce il ricorrente che l’ordine di imputazione coatta, in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., esorbita dai poteri del giudice, atteso che l’iscrizione nel registro degli indagati, così come la informazione di garanzia, riguardava esclusivamente il reato di cui all’art. 643 cod. pen. Rileva, vieppiù, essere stata operata non una mera riqualificazione giuridica, bensì una modifica del fatto, sostenuta anche da diverse risultanze probatorie. Insta pertanto per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione deli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i provvedimenti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per essere il motivo dedotto aspecifico.
1.1. In premessa, va osservato che alla precedente udienza del 10/02/2026 è stato disposto rinvio, al fine di consentire la integrazione del contraddittorio, con la comunicazione dell’avviso di udienza alla persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXX.
1.2. Ciò premesso, nella specie, il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento con cui è stata ordinata la imputazione coatta, assumendo che il giudice avrebbe operato sul “falso ovvero errato presupposto della iscrizione a carico dell’indagato” anche per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e quindi da ciò argomentando circa la abnormità dell’atto e la concreta violazione del diritto di difesa. Tuttavia, a tal fine il ricorso si presenta privo dei requisiti di autosufficienza e specificità, non confrontandosi con l’ordinanza impugnata e limitandosi a riportare uno stralcio della informazione di garanzia e la trascrizione di parte della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con cui si disponeva l’iscrizione nel registro ex art 335 cod. proc. pen. del XXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 643 cod. pen., senza allegare, ma neppure individuare, specificamente gli atti e senza ricostruire puntualmente le vicende che hanno condotto al provvedimento impugnato. Di contro, il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, dà atto che si procede per “ipotesi di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. con riferimento agli artt.: 640, 643 c.p.”; sviluppa quindi le proprie considerazioni separatamente per ciascuna delle indicate fattispecie, dando specificamente rilievo, quanto al reato di cui all’art. 640 cod. pen., ad atti del procedimento ed al supplemento di indagini disposto, giungendo quindi a disporre la archiviazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 643 cod. pen. e ad ordinare la formulazione della imputazione con riferimento a quella di cui all’art. 640 cod. pen. Peraltro, la esistenza di iscrizione per entrambi i titoli di reato si evince dallo stesso 2 stralcio riportato in ricorso, laddove si legge essere stata disposta la iscrizione, nei confronti del XXXXXXXXXXXX, “altresì per la notizia di reato ex art 643 c.p.” (pag. 1 del ricorso), locuzione che evidentemente presuppone l’esistenza di iscrizione per ulteriore ipotesi di reato. Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni e deduzioni avanzate in ricorso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza limitatamente all’ordine di imputazione coattiva;
lette la memoria e le note di replica depositate dall’avv. Angelo Francesco Macrì, difensore della persona offesa, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11/11/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo, all’esito della camera di consiglio, sulla opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX, disponeva la imputazione coatta nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61, n. 5, cod. pen., e contestualmente l’archiviazione in relazione al reato di cui all’art. 643 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Penale Sent. Sez. 2 Num. 16608 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 10/04/2026 dell’11/11/2025, propone ricorso l’avv. Cristiano Pazienti, difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, censurando l’atto come abnorme e lamentando violazione delle norme di cui agli artt. 409 cod. proc. pen., 111 e 112 Cost. e 6 CEDU. In particolare, deduce il ricorrente che l’ordine di imputazione coatta, in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., esorbita dai poteri del giudice, atteso che l’iscrizione nel registro degli indagati, così come la informazione di garanzia, riguardava esclusivamente il reato di cui all’art. 643 cod. pen. Rileva, vieppiù, essere stata operata non una mera riqualificazione giuridica, bensì una modifica del fatto, sostenuta anche da diverse risultanze probatorie. Insta pertanto per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione deli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i provvedimenti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per essere il motivo dedotto aspecifico.
1.1. In premessa, va osservato che alla precedente udienza del 10/02/2026 è stato disposto rinvio, al fine di consentire la integrazione del contraddittorio, con la comunicazione dell’avviso di udienza alla persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXX.
1.2. Ciò premesso, nella specie, il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento con cui è stata ordinata la imputazione coatta, assumendo che il giudice avrebbe operato sul “falso ovvero errato presupposto della iscrizione a carico dell’indagato” anche per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e quindi da ciò argomentando circa la abnormità dell’atto e la concreta violazione del diritto di difesa. Tuttavia, a tal fine il ricorso si presenta privo dei requisiti di autosufficienza e specificità, non confrontandosi con l’ordinanza impugnata e limitandosi a riportare uno stralcio della informazione di garanzia e la trascrizione di parte della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, con cui si disponeva l’iscrizione nel registro ex art 335 cod. proc. pen. del XXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 643 cod. pen., senza allegare, ma neppure individuare, specificamente gli atti e senza ricostruire puntualmente le vicende che hanno condotto al provvedimento impugnato. Di contro, il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, dà atto che si procede per “ipotesi di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. con riferimento agli artt.: 640, 643 c.p.”; sviluppa quindi le proprie considerazioni separatamente per ciascuna delle indicate fattispecie, dando specificamente rilievo, quanto al reato di cui all’art. 640 cod. pen., ad atti del procedimento ed al supplemento di indagini disposto, giungendo quindi a disporre la archiviazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 643 cod. pen. e ad ordinare la formulazione della imputazione con riferimento a quella di cui all’art. 640 cod. pen. Peraltro, la esistenza di iscrizione per entrambi i titoli di reato si evince dallo stesso 2 stralcio riportato in ricorso, laddove si legge essere stata disposta la iscrizione, nei confronti del XXXXXXXXXXXX, “altresì per la notizia di reato ex art 643 c.p.” (pag. 1 del ricorso), locuzione che evidentemente presuppone l’esistenza di iscrizione per ulteriore ipotesi di reato. Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni e deduzioni avanzate in ricorso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3