Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.) la condotta del proprietario di un natante in disarmo, momentaneamente allocato su area demaniale per evitarne il pericolo di inabissamento nelle acque portuali, che ometta di ottemperare all'ingiunzione di sgombero e alla diffida di rimozione dell'imbarcazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2012, n. 10528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10528 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 09/02/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 398
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 45156/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC MA CH, nata ad [...] il [...];
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 14/5/2010;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara;
Udito il sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani;
con sentenza del 14/5/2010, ha dichiarato CC MA CH colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p. e art. 1161 c.n., per avere arbitrariamente occupato spazi appartenenti al demanio marittimo, ubicati nel porto di Trani;
in particolare perché, in qualità di proprietaria della motopesca denominata "San Patrizio", iscritta al n. 2 ML365 dei RR.NN.MM. dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani, ometteva di rimuovere detta imbarcazione, in cattivo stato di conservazione, in quanto affondato il 10/9/05, dopo essere stata in disarmo il 15/7/05, rimaneva ormeggiato in banchina nei pressi dello scalo di alaggio;
ha condannato la prevenuta alla pena di Euro 300,00 di ammenda. Propone ricorso per cassazione la difesa della imputata, con i seguenti motivi:
- ha errato il Tribunale nel non ritenere che nella specie la occupazione dello spazio demaniale marittimo era legittimata da idoneo titolo abilitativo;
- ha errato altresì il decidente nel qualificare giuridicamente il fatto, che al più avrebbe potuto configurare una inosservanza di norme sui beni pubblici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale, svolta in sentenza, è logica e corretta.
Il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni dei testi ZZ e HI, rispettivamente comandante e vice comandante della Capitaneria di porto di Trani, che hanno ricostruito in punto di fatto la vicenda oggetto di imputazione, riferendo le circostanze relative al pericolo di affondamento del motopeschereccio in proprietà alla CC, ormai in disarmo dal luglio 2005, nelle acque del porto di Trani, e della conseguente necessità di evitare l'inabissamento del natante nella zona portuale, così che lo stesso venne trasportato in secca, alloggiandolo temporaneamente sulla banchina, nei pressi dello scalo di varo e alaggio, sito vicino al fortino S. Antuono, costituente spazio appartenente al demanio marittimo.
I testi hanno riferito, altresì, che successivamente la imputata non ottemperò all'ordine di rimozione del motopesca, mantenendo la occupazione sine titulo del terreno demaniale, con conseguente concretizzazione del reato in contestazione.
A giusta ragione, nel riscontrare le contestazioni mosse dalla difesa della prevenuta, il giudice di merito ha rilevato che anche nel caso di una occupazione temporanea, eventualmente quanto incidentalmente autorizzata, l'occupazione stessa deve cessare immediatamente al venir meno delle condizioni legittimanti, perché non è configurabile la buona fede dell'occupante allorquando lo stesso si attesti su una posizione di mera aspettativa, che non può dirsi assolutamente giustificata dalla provvisorietà della autorizzazione, condizionata e determinata da motivi contingenti;
peraltro, nel caso di specie, alla fase iniziale di emergenza, determinante l'allocamento del motopesca su terreno demaniale per evitarne l'affondamento in acque portuale, seguirono la diffida di rimozione del natante del 15/3/06 e la ingiunzione di sgombero del 24/5/06, alle quali la prevenuta non ottemperò.
Quanto considerato rende evidente la manifesta infondatezza delle censure mosse in ricorso sia in ordine alla concretizzazione del reato, sia in attinenza alla qualificazione del fatto, visto che la condotta posta in essere dalla CC integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n., così come contestata in imputazione. Tenuto conto, poi,, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la imputata abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012